Codice Civile 16/3/1942 n. 262 (G.U. 4/4/1942 n. 79)
Approvazione del testo del codice civile
Articolo 1228
Responsabilità per fatto degli ausiliari
LIBRO IV -
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I -
Delle obbligazioni in generale
Capo III -
Dell'inadempimento delle obbligazioni
Responsabilità per fatto degli ausiliari
1. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (1229, 2049).