Suprema Corte di Cassazione: “la madre ha l’obbligo di comunicare la paternità”

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Prima di affrontare la questione specifica scriviamo qualcosa sul riconoscimento dei figli naturali.

Riconoscimento dei figli

Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio è una dichiarazione unilaterale di scienza con la quale una persona dichiara di essere padre o madre di un’altra persona.

Sulla base di questo atto irrevocabile si forma l’atto di nascita.

Nel caso nel quale sia presente un riconoscimento, occorrerà prima fare cadere la legittimità, con un’azione di contestazione della legittimità e poi fare il riconoscimento.

Il riconoscimento di figli incestuosi è ammesso previa autorizzazione del tribunale, considerato che per il riconoscimento dei figli incestuosi minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

Il figlio incestuoso può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione o l’educazione e, se maggiorenne, e in stato di bisogno, gli alimenti.

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La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

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Per riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio sono necessari 16 anni di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (art. 250, ultimo comma c.c.).

Prima di quel periodo il figlio verrà affidato ad altre persone.

Da quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2006 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 274 del Codice Civile, il riconoscimento non è più un atto discrezionale del genitore naturale, ma è possibile costituire un rapporto giuridico di filiazione anche contro la volontà del genitore naturale che non riconosce il figlio.

Il figlio ha diritto di vedere costituito il proprio rapporto di filiazione portando la prova biologica sulla paternità o maternità in giudizio.

L’articolo 274 del codice civile prevedeva che fosse necessario valutare l’ammissibilità dell’azione in giudizio (fumus boni iuris) nonché valutare se il riconoscimento andasse a beneficio del figlio. Dopodiché la sentenza poteva essere impugnata fino all’ultimo grado di giudizio. Tutto ciò comportava una durata oltremodo lunga del caso, impedendo al figlio di vedere soddisfatto il suo diritto. Il genitore, che la dichiarazione giudiziale ha decretato come tale, sarà costretto a pagare ex tunc gli arretrati per mantenere il figlio.

Per la dichiarazione di paternità occorre la certezza della prova, restando l’onere della prova alla madre o figlio ricorrenti.

L’uomo può rifiutare, senza obbligo di motivazione o giusta causa, il test senza conseguenze legali (civili o penali) o nell’esito del procedimento di accertamento della paternità, anche nelle forme non invasive e prive di possibili effetti collaterali sulla salute.

Il giudice può tenere conto del rifiuto, valutandolo a carico dell’uomo.

Anche in presenza di un rifiuto del test che potrebbe essere valutata da alcuni come un’implicita ammissione della paternità, esistendo questo diritto al rifiuto, tecnicamente le dichiarazioni della donna sulla paternità del figlio hanno pari rilevanza processuale di quelle dell’uomo su possibili relazioni della donna con terzi, o che negano rapporti sessuali completi e quindi la possibilità del fatto contestato.

Con dichiarazioni contrastanti, senza testimoni o altri riscontri probatori maggiori (come il test del DNA), non è possibile l’accertamento della paternità per insufficienza di prove.

Tenuto conto della oggettiva difficoltà a reperire prove per l’accertamento di paternità, la giurisprudenza valuta ai fini probatori anche la condotta delle parti durante il procedimento, non esclusivamente quella relativa al periodo della relazione-concepimento.

La madre deve comunicare la paternità

In una coppia di fatto, il padre ha l’obbligo morale e giuridico di riconoscere il figlio, lo deve denunciare all’anagrafe del proprio Comune.

Un simile adempimento non è necessario per le coppie sposate perché la presunzione di paternità agisce in automatico.

Di solito è il padre che, il più delle volte, si defila da questo dovere per evitare le responsabilità, personali e patrimoniali, che derivano dalla filiazione.

Ci si chiede che cosa succede se è la madre che non comunica al padre la nascita del figlio, se commetterebbe reato tacendo la gravidanza, se potrebbe essere denunciata oppure citata per risarcimento del danno.

Per comprendere meglio, come riportato anche da altre fonti, si può ricorrere un esempio reale tratto da un caso giudiziario.

Una coppia di partner intrattiene una relazione che finisce dopo qualche mese di convivenza.

In quel momento la donna scopre di essere incinta.

Nonostante la scoperta, decide di non comunicarlo all’ex compagno, convinta che la relazione sia terminata e per questo desidera crescere il figlio senza le ingerenze del padre.

Lo potrebbe fare?

Andrebbe incontro a delle conseguenze se un giorno l’uomo dovesse venire a sapere di avere avuto un bambino ma di essere stato escluso dai momenti più importanti della sua crescita?

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. sent. n. 8459/2020).

Secondo la Suprema Corte, la madre ha l’obbligo di comunicare al compagno la paternità e l’imminente nascita del figlio, ed è un obbligo al quale non si può sottrarre, neanche se dovesse avere accesi contrasti con il suo ex.

Un silenzio di questo genere, è ammissibile esclusivamente in presenza di un oggettivo e apprezzabile interesse del figlio.

Ad esempio, nel caso di un uomo pluriricercato, violento, pericoloso o che abbia stuprato la donna.

Senza che ci sia nessuna necessità di tutelare il futuro bambino dal padre, la madre è tenuta a comunicare all’ex partner la sua paternità non appena ne viene a conoscenza.

Non esiste alcuna norma di legge che imponga alla donna di informare il padre dell’imminente nascita del figlio, però un simile dovere, secondo la Cassazione, si può dedurre dall’ordinamento dello Stato e dalla Costituzione che riconosce a ogni bambino il cosiddetto diritto alla bigenitorialità, vale a dire, a mantenere dei legami solidi sia con il padre sia con la madre.

La conclusione è che secondo la Cassazione, l’omessa comunicazione al padre, da parte della madre, consapevole della paternità, dell’avvenuto concepimento, se non giustificata da un valido motivo nell’interesse del nascituro e nonostante la comunicazione non sia imposta da nessuna norma,  si traduce in un comportamento illegittimo, che se fatto con dolo o colpa, non costituisce reato ma può di sicuro integrare gli estremi di una responsabilità civile, perché suscettibile di arrecare un pregiudizio, che può essere qualificato come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la sua identità di genitore, vale a dire, di ristabilire la verità sul rapporto di filiazione.

Il padre non potrà denunciare la madre, ma le potrà chiedere il risarcimento del danno per avergli negato il diritto alla paternità.

Se il padre avesse comunicato alla donna di non avere intenzione di riconoscere il figlio, non potrà pretendere di essere risarcito.

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