Riforma processo penale: insediata la commissione ministeriale 

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La seconda riunione della Commissione ministeriale per la riforma del processo penale si è tenuta il 18 marzo nella sede del CNF.
Soddisfatta l’avvocatura per lo spirito di collaborazione tra i tre pilastri della giurisdizione, evidenziato dal Ministro Nordio, e confermato anche dall’ingresso di due avvocati nello staff dell’ufficio legislativo del Ministero. 

Indice

1. La riforma del processo penale


Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che modifica notevolmente la normativa relativa al procedimento penale.
La riforma del sistema processuale penale ha come finalità la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti penali per rispettare gli impegni che l’Italia ha assunto in relazione al PNRR, vale a dire, la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio entro il 2026.
Le principali modifiche normative:
 
1. Ampliamento del regime di procedibilità a querela di parte: alcuni reati contro la persona, ad esempio, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nell’ipotesi non aggravata, o il reato di lesioni personali, anche lievi), alcuni delitti contro il patrimonio, ad esempio, la truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità e altri reati per i quali era prevista la procedibilità d’ufficio, diventano punibili esclusivamente quando sia presentata querela da parte della persona offesa.
 
2. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato: è stato ampliato il catalogo dei reati per i quali si prevede la possibilità di accedere alla messa alla prova ed è stata estesa al Pubblico Ministero, all’esito delle indagini preliminari, la possibilità di formulare una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.
 
3. Indagini preliminari: la durata massima delle indagini è fissata in un anno per i reati, sei mesi per le contravvenzioni e un anno e sei mesi per i reati più gravi.
Questi termini possono essere prorogati un’unica volta per sei mesi.
Se si ha inosservanza dei termini, la documentazione relativa alle indagini è depositata nella segreteria del Pubblico Ministero e le parti la possono esaminare ed estrarne copia.
 
4. La ragionevole previsione della condanna: sia il Pubblico Ministero, sia il Giudice per le Udienze Preliminari (GUP) devono informare il loro agire alla regola della ragionevole previsione della condanna.
Il Pubblico Ministero chiederà l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna.
Il Giudice per le Udienze Preliminari (GUP) pronuncerà sentenza di non luogo a procedere quando gli acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
 
5. Il processo penale telematico: sono state introdotte disposizioni che prevedono l’obbligatorietà e l’esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, nonché le notifiche presso il domicilio digitale dell’imputato.
 
6. Il patteggiamento: è prevista la possibilità di estendere l’applicazione della pena su richiesta della parti  o patteggiamento, anche alle pene accessorie, alla loro durata e alla confisca facoltativa.
 
7. Il giudizio di appello: è prevista l’inappellabilità di alcune sentenze, ad esempio, nel caso delle sentenze nelle quali è stata applicata l’unica pena dell’ammenda o le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con l’unica pena pecuniaria o con pena alternativa.
 
8. Le misure sostitutive della pena: le misure sostitutive della pena possono essere applicate nelle condanne sino a quattro anni.
In precedenza il limite massimo di pena detentiva sostituibile era di due anni.
 
9. Pagamento delle pene pecuniarie: il Pubblico Ministero intimerà al condannato di pagare entro 90 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione della pena; in caso di mancato pagamento, la pena si converte in una misura limitativa della libertà, come ad esempio la semilibertà;
 
10. La giustizia riparativa: il Legislatore ha introdotto l’istituto della giustizia riparativa, che contiene un programma che permette alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e agli altri soggetti che appartengono alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni che derivano dal reato, con l’aiuto di un mediatore.
 
11. Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte a indagini: l’imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF)


Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) è l’organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana e rappresenta l’intera classe forense.
È stato istituito con R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
La disciplina ha subito modificazioni dalla Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Ha sede a Roma presso il Ministero della Giustizia.
È l’istituzione apicale del sistema ordinistico forense ed è composto da membri eletti su base distrettuale, con un mandato di quattro anni.
I componenti sono trentatré e non possono essere eletti in modo consecutivo più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra i generi.
È composto da avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il meccanismo di elezione dei componenti del CNF si basa sull’elezione da parte dei componenti dei vari Consigli dell’Ordine, riuniti su base distrettuale, a loro volta eletti dagli iscritti all’albo, e integra un sistema elettorale che dovrebbe risultare idoneo a selezionare candidati di profilo, in modo da non dare adito a dubbi circa la possibilità di condizionamenti e interferenze nell’esercizio delle funzioni.
Il Consiglio elegge il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti sino all’insediamento del Consiglio neoeletto. 

3. La riunione della Commissione


La Commissione Ministeriale per la Riforma del Processo Penale si è riunita lo scorso 18 marzo  presso la sede del Consiglio Nazionale Forense (CNF).
Nei confronti dell’Avvocatura è una buona notizia, in considerazione del fatto che da mesi chiede di partecipare con le sue competenze ed esperienze al tavolo delle riforme, e che adesso ha ottenuto anche la possibilità di coinvolgere due avvocati nello staff dell’Ufficio Legislativo del Ministero.

4. Le dichiarazioni del Ministero della Giustizia


Come scrive il sito altalex.com, il Guardasigilli Carlo Nordio nel saluto inaugurale delle riunione ha detto:
Questa sede rappresenta uno dei tre pilastri della giurisdizione: avvocatura, accademia e magistratura”.
All’incontro erano presenti i 48 Componenti della Commissione, che era presieduta dal Capo dell’Ufficio Legislativo Antonio Mura.
Nel Comitato di Presidenza accanto al professor Adolfo Scalfati e al Magistrato Salvatore Vitiello, anche l’Avvocato Giovanni Ollà, Segretario del CNF.
Il Ministro della Giustizia ha ribadito che l’istituzione della Commissione per la Riforma del Processo Penaleintende dare risalto a quelle che sono le tre fondamentali articolazioni della giurisdizione”, e che il testo che sortirà dai lavori dovrà essere il più possibile sintetico delle posizione delle tre componenti.
Secondo il titolare del Dicastero l’obiettivo dei lavori da poco iniziati, “è rendere effettivo il codice penale accusatorio nello spirito dell’idea che aveva avuto il suo autore, Giuliano Vassalli, coniugando la spinta ideale con l’efficienza del processo”. 

5. Le dichiarazioni del Presidente Onorario del CNF


Il Presidente Onorario del Consiglio Nazionale Forense (CNF) Francesco Greco si è detto onorato di ospitare la riunione della Commissione a testimonianza dell’intrapreso dialogo con l’avvocatura.
Ha spiegato che:
Il principio di efficienza del processo è quello che sino adesso è mancato di più, perché a parte la  necessità di arrivare a una sentenza celere, la stessa deve essere anche giusta, come indica la Costituzione”.
L’auspicio del Presidente Onorario del CNF è che i lavori della Commissione siano in grado di contribuire al miglioramento della tutela dei diritti nel sistema giudiziario italiano.
La prima riunione si era tenuta nella Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma.
Con la finalità di sottolineare lo stile di condivisione dei lavori tra i tre pilastri della giurisdizione, la prossima riunione è stata programmata in sede accademica.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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