Divorzio e Assegno di Mantenimento: non spetta sopra gli 11.000 euro annui

Redazione 26/05/17
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Continua la rotta della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verso l’orientamento della risoluzione delle cause in materia di assegno divorzile: dopo la storica sentenza della Cassazione, la n. 11504 depositata lo scorso 10 maggio 2017 (per leggerla clicca qui), infatti, arriva anche una ordinanza del Tribunale di Milano (quella del 22.05.2017), che dissemina nuovi importanti dettagli giuridici che determineranno il futuro dei divorziati in Italia.

11 mila euro all’anno: sopra soglia non spetta l’assegno di mantenimento

In particolare, il Giudice milanese avanza una proposta concreta, al fine di colorare di praticità i principi di autoresponsabilità e autosufficienza dei coniugi avanzati dalla Corte Suprema: può prendersi in considerazione, come parametro di misurazione del reddito, l’indice che la Costituzione, nonché la legge attuativa, fissa come presupposto per godere del gratuito patrocinio. Si tratterebbe di una somma mensile di poco inferiore ai 1000 euro, per un totale di 11 mila 528,41 euro all’anno.

Autosufficienza Economica: gli indici di reddito

Lo scorso 10 maggio, infatti, gli Ermellini, dopo aver proclamato l’inesistenza dell’obbligo in capo all’ex coniuge più facoltoso di garantire lo stesso tenore di vita all’altro, avevano citato alcuni parametri con cui constatare l’autosufficienza economica di uno dei due coniugi, in virtù della quale risultasse come non dovuto l’assegno di mantenimento. In particolare, si era fatto riferimento a

  • possesso di un reddito di lavoro (autonomo o dipendente);
  • titolarità di case (anche se non date in affitto) potenzialmente produttive di reddito, o di beni mobili come azioni, titoli, quote in società, ecc.;
  • ricezione di aiuti economici dai genitori;
  • l’assegnazione della casa coniugale, che comporta il sollevamento dell’ex coniuge dalla corresponsione mensile di un canone di locazione.

Gratuito Patrocinio e Reddito Medio territoriale

Tuttavia, non si era specificato quanto il reddito percepito fosse da ritenersi tale, ovvero:  qual è la somma necessaria per continuare a vivere? Di qui, l’individuazione della stessa nella cifra che superi il monte di reddito annuale sotto il quale è accordato dallo Stato il Gratuito patrocinio. In questo modo, sarebbe garantita, in linea di massima, la valutazione preordinata alla liquidazione dell’assegno divorzile sarebbe omogenea a livello nazionale.

Viene però aggiunto un ulteriore indice nella considerazione dell’autosufficienza di un ex coniuge, ossia “reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive e abita”. In questo modo sarà garantita l’applicazione della legge (ancora da aggiustare in quest’ambito!) secondo il principio di ragionevolezza, che fa sì che vengano trattate in maniera uguale situazioni uguali e diversa situazioni diverse: non può negarsi, in effetti, che la medesima irrisoria cifra annuale stabilità per il gratuito patrocinio sia più o meno esigua anche a seconda del contesto socio-economico del territorio in cui il soggetto specifico vive ed è inserito. Si attende dunque la riforma della legislazione in materia di divorzio, che recepisca le proposte avanzate dalla giurisprudenza. 

  • Divorzio: come ottenere la Revisione dell’Assegno di Mantenimento?

 

Sabina Grossi

Sentenza collegata

612774-1.pdf 14.99MB

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