Sospensione condizionale della pena

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La sospensione condizionale della pena è un istituto giuridico, disciplinato dagli articoli 163-168 del codice penale vigente.

Attraverso questo istituto, al reo con una condanna che non supera i due anni di reclusione, viene sospesa l’esecuzione della stessa per cinque anni, in caso di delitti, o per due anni, in caso di contravvenzioni.

Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue, e non ha luogo l’esecuzione della stessa neanche in relazione alle pene accessorie.

 La sospensione condizionale viene concessa per le condanne non superiori ai due anni di pena detentiva o a due anni e sei mesi se si tratta di persona che ha compiuto la maggiore età ma non ancora ventuno anni, o da chi ha compiuto settanta anni o tre anni se minore diciotto anni.

Non può essere concessa più di una volta, a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini scritti sopra.

 Viene ammessa se il giudice, tenendo conto delle circostanze di reato descritte dall’articolo 133 del codice penale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati.

A discrezione del giudice, può essere subordinata a degli obblighi, che sono: risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose del reato, pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.

La sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena può essere revocata se ricorre una delle tre condizioni delle quali all’articolo 168 del codice penale, e se il condannato entro il periodo di sospensione commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per la quale venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi che gli vengono imposti, dei quali all’articolo 165 del codice penale, oppure se riporti un’altra condanna per un delitto commesso prima della pena che, cumulata alla pena sospesa precedentemente, supera i limiti dei quali all‘articolo 163 del codice penale, e i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

I soggetti agenti

Se il reato è stato commesso da un minore di diciotto anni, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale inferiore ai tre anni.

Se il reato è stato commesso da una persona di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni o con età maggiore di settant’anni, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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