Società a responsabilità limitata (Srl), chi sono i responsabili

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L’articolo 2462 del codice civile, rubricato “responsabilità”, contiene la nozione di società a responsabilità limitata, e recita:

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.

Le società a responsabilità limitata sono persone giuridiche, vale a dire che per il diritto sono si soggetti titolari di diritti e doveri, come le persone fisiche.

Si chiamano “giuridiche” perché sono astratte, ma esistono perché le definisce la legge e riconosce loro una individualità, che fa in modo che siano soggetti distinti dai loro soci e dagli amministratori.

Un altro elemento essenziale delle società a responsabilità limitata è il capitale sociale.

Sono delle quote versate di capitale dai soci.

Attraverso questo capitale la società si può autogestire e può finanziare le sue spese.

Al fine della costituzione di una società a responsabilità limitata basta un euro.

La gestione della società spetta ai soci che hanno ampia libertà nella scelta delle persone alle quali  attribuire l’amministrazione della stessa e nell’individuare le modalità con le quali dovranno agire. Si possono prevedere società nelle quali i poteri di amministrazione sono concentrati sui soci, a ognuno di loro in modo disgiunto, a più soci in modo congiunto, oppure società nelle quali l’amministrazione è attribuita da uno o più soci in modo esclusivo a soggetti estranei alla compagine sociale, eventualmente organizzati secondo il modello del consiglio di amministrazione.

I soci e la società a responsabilità limitata

La gestione della società a responsabilità limitata è trasferita in parte ai soci e in parte all’amministratore, il quale viene nominato da loro stessi.

L’amministratore gestisce l’ordinario, mentre per le scelte straordinarie è sempre indispensabile la delibera dell’assemblea dei soci.

Le regole non sono dettate dalla legge ma dall’atto costitutivo.

L’atto costitutivo può estendere i poteri dei soci sino a consentire una loro partecipazione attiva all’amministrazione della società.

Nell’atto costitutivo si può determinare quali siano le materie di competenza dei soci e quali siano di competenza degli amministratori.

Una caratteristica particolare della Srl è che il metodo dell’assemblea, che in alcuni casi è obbligatorio, per molte decisioni risulta essere derogabile con la modalità alternativa della consultazione o del consenso per iscritto.

La responsabilità nelle società a responsabilità limitata

In relazione alle azioni compiute prima dell’iscrizione della società a responsabilità nel registro delle imprese, la responsabilità per gli atti e i debiti contratti ricade in modo esclusivo su coloro che hanno agito, vale a dire sui rappresentanti della società ai quali lo statuto attribuisce il potere di agire in nome della stessa.

Sono responsabili solidalmente e illimitatamente verso i terzi per le azioni poste in essere in nome della società prima della sua iscrizione nel registro delle imprese.

Sono responsabili in solido coloro che tra i soci nell’atto costitutivo o nell’atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’azione.

Se la società non viene iscritta al registro delle imprese il socio e i rappresentanti restano responsabili illimitatamente e solidalmente  verso i terzi.

Sulle altre azioni compiute dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, per i debiti risponde in modo esclusivo il capitale sociale.

I soci rischiano le quote che hanno versato e non i propri beni personali.

Responsabilità per i debiti

In questo tipo di società, i soci hanno una responsabilità limitata (è questo il senso della parola “limitata”: relativa ai soci e non alla società).

Essi rispondono dei debiti contratti dalla società nei limiti del conferimento e non sono coinvolti personalmente nel fallimento della società.

La legge prevede che nei seguenti casi eccezionali risponde personalmente per le obbligazioni sociali:

Chi compie e chi ha deciso o autorizzato azioni in nome della società prima dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.

Il socio unico in determinata ipotesi

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, in solido con gli amministratori.

Il socio unico e la sua responsabilità

Il socio unico può essere una persona fisica o anche una società, e risponde dei debiti nei limiti della quota conferita.

Il socio unico è illimitatamente responsabile, anche con il suo patrimonio, per i debiti contratti dalla società se la società è insolvente, oppure non sono stati adempiuti gli obblighi relativi ai conferimenti o non sono stati rispettati gli obblighi di informazione a terzi relativi all’esistenza di un unico socio.

In simili casi i creditori possono agire contro il socio unico se in precedenza hanno tentato di pignorare, senza successo, il patrimonio della società o, in altre circostanze, quando l’inconsistenza dello stesso appare oggettiva, ad esempio perché  sono rimaste insoddisfatte le pretese di un altro creditore.

Le responsabilità in relazione ai reati

In presenza di eventuali comportamenti illeciti di carattere penale, vale a dire quelli che costituiscono reato, è prevista una responsabilità per chi compie l’atto in modo materiale.

Ad esempio i vari reati collegati all’evasione fiscale, ai falsi in bilancio e alle truffe ai danni dello Stato.

Siccome gli atti della società sono sempre firmati dall’amministratore, è lo stesso che diventa una specie di parafulmine “legale” per i soci, se non riesce a dimostrare che esiste un amministratore di fatto e un “prestanome”.

L’amministratore di fatto viene ritenuto responsabile per i comportamenti che, nonostante siano stati imputati all’amministratore ufficiale, è lui stesso che li ha compiuti.

Molte sentenze hanno ritenuto responsabile in solido, a titolo di concorso nel reato, anche il prestanome, che ha l’obbligo di vigilare sulla gestione.

Il mancato controllo implica una partecipazione al reato.

Per questo il prestanome risponde dell’evasione fiscale a titolo di concorso.

In proposito il codice civile stabilisce che l’amministratore deve preservare il patrimonio sociale e impedire che si verifichino danni in relazione alla società o in relazione ai terzi.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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