Quando si può contrarre matrimonio per procura o via skype

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Il matrimonio per procura è ammesso in casi eccezionali, ed è disciplinato da un’apposita norma.

L’articolo 111 del codice civile recita:

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.

Non viene specificato dalla legge quali siano i gravi motivi che giustifichino un matrimonio per procura o se uno degli sposi risieda all’estero.

Un grave motivo potrebbe essere quello legato alle condizioni del rifugiato politico all’estero. Non si può dire se l’impossibilità di ottenere un visto turistico e le difficoltà economiche per incontrarsi possano essere valutate dal giudice come valide ragioni al conferimento dell’autorizzazione a sposarsi per procura, perché non si è trovata giurisprudenza in merito. Si può tentare facendo ricorso al tribunale dove risiede.

La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico e deve contenere specificamente la persona che si intende sposare.

In relazione al matrimonio via Skype, c’è una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. Si tratta, precisamente della sentenza n. 15343/2016, che ne ha riconosciuto la validità in Italia se l’unione “telematica” sia riconosciuta dalla legge straniera. Se una persona italiana sposa una persona straniera e, secondo la legge dello Stato di quest’ultima, il matrimonio è valido anche se contratto via internet, l’ufficiale dello Stato civile italiano non può rifiutare la trascrizione nei registri dello stato civile.

Coloro che si vorrebbero sposare con una persona che abita all’estero, si dovrà informare se in quello Stato il matrimonio contratto via internet sia valido, se lo è, si potrà sposare e successivamente chiedere la trascrizione dell’atto in Italia.

Al fine di ottenere il visto turistico per l’Italia ci si deve recare presso l’ambasciata italiana più vicina e preparare la documentazione necessaria che consistente nella compilazione di un formulario per la domanda del visto d’ingresso (come motivazione si potrebbe indicare Turismo, oppure viaggio da famiglia/amici), una fotografia recente in formato tessera, un documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), oppure la dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali, la dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, la documentazione giustificativa della propria condizione socio-professionale, una dichiarazione di ospitalità.

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