Lucia Nacciarone
Ad avviso del supremo consesso di giurisdizione civile, non v’è in questo caso nessuna violazione del principio della terzietà del giudice nelle procedure concorsuali, principio, questo, ribadito con la riforma fallimentare.
Con la sentenza n. 9409 del 18 aprile 2013 i giudici delle Sezioni Unite così risolvono un contrasto di giurisprudenza, sottolineando la legittimità dell’istanza avanzata dal pubblico ministero in seguito alla segnalazione del Tribunale nell’ambito della stessa procedura, nonostante verosimilmente possano esservi rischi di reciproche ‘contaminazioni’. Ma questo è un problema che andrebbe risolto alla luce del diritto positivo, e non della giurisprudenza, che invece nega che nell’ipotesi possa esservi un rischio di ledere il principio del giusto processo (sotto il profilo, come detto, della terzietà del giudice).
Ciò che conta è che la sollecitazione del pubblico ministero intervenga nel corso o all’esito di una procedura fallimentare e che sia autonoma e conseguenza di una libera scelta sul punto; così come altrettanto autonomo deve essere il successivo giudizio del tribunale emesso in un nuovo e diverso procedimento.
Perciò, onde evitare il rischio di influenze reciproche, andrebbe sollecitato l’intervento del legislatore sul punto.
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