Sequestro del Tfr all’ex coniuge che non paga il mantenimento

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Si parla di sequestro della metà del Tfr e dello stipendio se l’ex coniuge viene meno al pagamento

 dell’assegno di divorzio.

Si può verificare la circostanza che un ex marito resti mesi senza versare l’assegno di divorzio.

In simili casi la prima mossa da parte della ex moglie è la diffida attraverso il suo avvocato.

Potrebbe succedere che la lettera non abbia su di lui nessun effetto.

A questo punto l’ex moglie potrebbe sporgere denuncia ai carabinieri per sbloccare la situazione.

Lui potrebbe non dare peso neanche alla denuncia, e l’ex moglie potrebbe decidere di ricorrere alle maniere forti e di tentare di bloccargli lo stipendio.

La contromossa dell’ex marito potrebbe essere quella di dare le dimissioni dal lavoro, e magari essere “riassunto” in nero, impedendo in questo modo alla donna, di recuperare i suoi soldi.

Se si dovesse presentare una simile circostanza, l’ex moglie potrebbe aggredire il suo Tfr.

La legge consente al coniuge creditore del mantenimento di sequestrare il trattamento di fine rapporto non ancora corrisposto all’ex dal suo datore di lavoro.

Lo ha confermato una recente sentenza del tribunale di Roma, precisamente la sentenza 12/o3/2019 numero 5420/19.

 La legge (Art. 8 co. 7, legge n. 898/1970) consente il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l’assegno.

Tra i beni sequestrabili c’è, in caso di lavoratore dipendente, lo stipendio e il Tfrmaturato e accantonato dall’azienda, ovunque sia stato depositato.

Il sequestro, come si legge nel commento alla sentenza, ha la “finalità di impedire la libera disponibilità di beni o crediti dell’obbligato, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di mantenimento e per evitare che nelle more del giudizio di divorzio venga dispersa ogni garanzia patrimoniale a opera dell’obbligato, onde eludere il relativo adempimento”.

Se l’ex coniuge debitore non adempie al pagamento dell’assegno di divorzio, l’ex coniuge creditore si può rivolgere direttamente ai suoi debitori.

Ad esempio, il datore di lavoro, l’Inps, l’inquilino di un appartamento dato in affitto o chiunque altro sia debitore di somme di denaro periodiche o di una rendita vitalizia.

Sulla base di questa regola, il tribunale ha disposto il sequestro del 50% degli importi e delle somme di competenza del coniuge tenuto a versare l’assegno “relative al Tfr a egli dovuto all’esito della cessazione del rapporto di lavoro dello stesso con la società datrice”.

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In che modo si effettua il sequestro del Tfr dell’ex marito

La procedura di sequestro del Tfr del marito è molto agevole e snella e non richiede un apposito procedimento in tribunale.

La donna alla quale non sia stato versato l’assegno di divorzio,  si può rivolgere direttamente al datore di lavoro del marito e intimare a lui di versale le somme dovute a titolo di stipendio o Tfr.

 

Come primo passo l’ex moglie deve inviare una lettera di diffida all’ex marito, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale gli intima di pagare le somme arretrate entro 30 giorni.

Una volta che sia trascorso questo periodo, deve notificare e la sentenza del giudice che ha fissato la misura dell’assegno al datore di lavoro del coniuge, chiedendogli di versare direttamente le somme dovute.

L’ex coniuge creditore ne deve darne comunicazione all’ex coniuge inadempiente (Art. 156 c. 6 c.c.).

Non si può richiedere al terzo il pagamento di una somma unica.

La stessa possibilità è riconosciuta anche in caso di separazione (art. 156 c. 6 c.c.), con la differenza che, dopo il divorzio, non c’è bisogno di fare una richiesta al giudice per essere autorizzati al sequestro del Tfr  o dello stipendio dell’ex marito.

Il marito che ha un pignoramento su Tfr o sullo stipendio

La presenza in contemporanea di un pignoramento non fa venire meno la possibilità di sequestrare il Tfr o lo stipendio.

Spetterà al giudice dell’esecuzione dividere le somme tra il coniuge al quale spetta la corresponsione periodica dell’assegno e il creditore che ha avviato il pignoramento.

Il datore di lavoro può versare alla moglie non più della metà delle somme vantate dall’ex marito. Questo limite è relativo esclusivamente al datore di lavoro e non altri terzi debitori del debitore.

(ad esempio un affittuario).

Il limite posto da parte della norma esclude le somme periodiche diverse dai proventi pensionistici o di lavoro, rispetto alle quali il sequestro può essere completo.

L’inadempienza del datore di lavoro dell’ex marito

Quando l’azienda alla quale la donna ha notificato la richiesta di sequestro del Tfr o dello stipendio non adempie, contro la stessa può essere avviato un autentico procedimento di pignoramento.

Anche in questo caso, la legge prevede un limite al prelievo delle somme, nella misura massima della metà dell’importo dovuto al coniuge obbligato, comprensivo di assegni ed emolumenti accessori.

La denuncia all’ex marito che non versa il mantenimento

Sia che sia il sequestro del Tfr o dello stipendio, oppure che non ci sia, l’ex moglie che non abbia ricevuto l’assegno di divorzio può procedere a denunciare il marito. 

La legge prevede una sanzione penale per il mancato pagamento.

La pena prevista per questa omissione è la reclusione sino a un anno oppure la multa da 103 a 1.032 euro.

L’ex coniuge obbligato commette il reato per il semplice inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio anche se l’altro coniuge non si trova condizioni di bisogno.

Il reato sussiste anche in caso di pagamento parziale dell’assegno, perché non è possibile modificare l’importo rivedendo la decisione assunta dal giudice civile (Cass. pen. 11 novembre 2008 n. 45273, Cass. pen. 27 marzo 2007 n. 37079).

Non c’è responsabilità penale dell’ex coniuge se il mancato pagamento deriva da una situazione di incapacità economica assoluta e non imputabile a colpa del soggetto obbligato.

Questa situazione di incapacità è di carattere oggettivo, però, deve essere dimostrata.

Il semplice stato di disoccupazione o la perdita del posto di lavoro non bastano.

Il marito deve dimostrare di avere fatto il possibile per trovare un’altra occupazione.

Se lo stesso è proprietario di altri beni o redditi che gli consentirebbero, anche attraverso la vendita degli stessi, di ottemperare all’obbligo di pagamento dell’assegno, la condanna penale può essere inflitta lo stesso.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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