Separazione ed effetti patrimoniali

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Gli effetti patrimoniali della separazione non sono uguali a quelli del divorzio.

Si deve distinguere tra separazione consensuale e separazione giudiziale.

Quando uno dei due coniugi esce di casa per non ritornarci, si deve  sapere bene il modo nel quale lo fa e se si arriverà al divorzio.

La differenza tra questi due termini è l’effetto che ognuno di essi produce sul matrimonio.

Con la separazione non esiste più il legame precedente e, allo stesso tempo, non si è ancora arrivati al divorzio.

In questa fase esiste ancora un margine di riconciliazione, e per questo, i doveri reciproci del matrimonio restano sospesi, tranne quelli di assistenza e di rispetto.

A differenza del divorzio, la separazione non scioglie il matrimonio ma modifica alcuni dei suoi effetti.

I cambiamenti possono essere relativi al regime di comunione dei beni, se è stato quello adottato dai coniugi quando si sono sposati, e allo stesso modo, la casa e hanno vissuto insieme o il mantenimento dell’ex coniuge e dei figli. 

Effetti non patrimoniali della separazione

Ci sono degli effetti patrimoniali che interessano sia la separazione consensuale sia quella giudiziale.

Il primo e più immediato effetto patrimoniale della separazione è lo scioglimento del regime di comunione dei beni. se i due coniugi lo avessero adottato al momento del matrimonio oppure successivamente, altrimenti la questione non si pone.

Avviene se il presidente del Tribunale autorizza la separazione oppure all’atto della sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale omologato.

Sino a quel momento gli acquisti compiuti dai coniugi si ritengono in comunione dei beni.

Questo effetto patrimoniale della separazione comporta alcune vicende:

Subentra la comunione ordinaria al posto di quella legale.

Si ha il passaggio al patrimonio comune dei beni de residuo.

Si ha il regime patrimoniale della separazione.

Si ha la divisione del patrimonio comune.

A norma dell’articolo 192 del codice civile, prima che si proceda alla divisione del patrimonio comune, si deve procedere ai rimborsi e alle restituzioni di un coniuge  verso l’altro.

Se uno dei due ha prelevato dal conto in comunione una cifra che non era diretta a soddisfare un obbligo familiare, la dovrà reinserire nella cassa comune.

La stesso comportamento deve attuare chi ha deciso di spendere una somma di sua iniziativa a meno che sia un atto di straordinaria amministrazione e venga dimostrato il vantaggio per la comunione o abbia soddisfatto un bisogno della famiglia.

Ognuno dei coniugi ha la possibilità di chiedere indietro i soldi prelevati dal patrimonio personale e diretti al patrimonio comune.

Allo stesso modo, chi è in credito può prelevare dalla cassa comune, in denaro, in mobili e in immobili, sino a restare alla pari.

L’assegnazione della casa familiare

Un altro importante effetto patrimoniale della separazione si determina con l’assegnazione della casa familiare a un coniuge oppure all’altro.

In simili casi subentra la distinzione tra separazione consensuale e separazione giudiziale.

Se la separazione dovesse essere consensuale, l’accordo tra marito e moglie dovrà comprendere anche l’immobile di famiglia.

Se la separazione dovesse essere giudiziale, dovrà decidere un giudice, cercando di salvaguardare, soprattutto, l’interesse dei figli, specie se minorenni.

Nel caso nel quale una coppia che si separa non abbia figli, le vicende da valutare sono due:

Se la casa sia di proprietà comune, vale a dire sia stata acquistata in ragione del loro matrimonio e sia intestata ad entrambi i coniugi.

Se la casa sia di proprietà esclusiva di uno dei due, coniugi, ad esempio, uno dei due l’abbia ereditata dai genitori e ci abbia vissuto con l’altro coniuge gli anni nei quali sono stati insieme.

Nel primo caso si potrà pretendere la divisione giudiziale della casa.

Nel secondo l’immobile resterà a chi detiene la proprietà esclusiva, oppure al genitore al quale vengono affidati i figli, anche se avrà l’esclusivo diritto di godimento.

Assistenza materiale o assegno di mantenimento

Anche questo effetto patrimoniale risulta essere importante

L’assistenza materiale è disciplinata in modo molto esplicito, all’articolo 156 del codice civile, rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”, che al comma 1 recita:

Il giudice, pronunziando la separazione , stabilisce a vantaggio del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, se egli non abbia adeguati redditi propri.

In modo esclusivo al coniuge al quale non venga addebitata la separazione, e che non abbia redditi propri sufficienti per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, spetterà il diritto previsto al comma 1.

Se la separazione è addebitata ad entrambi, nessuno dei due avrà diritto all’assegno, e indipendentemente dalla circostanza che la separazione sia stata o on sia stata addebitata all’altro coniuge.

La separazione non cancella il matrimonio ma alcuni dei doveri dei coniugi.

Assistenza e rispetto restano sino al divorzio, e deve restare lo stesso tenore di vita goduto sino a quel momento (Cass. sent. n. 12196/2017).

Questo significa che l’obbligo di assistenza materiale si traduce nella pratica nell’assegno di mantenimento, dovuto:

Quando c’è una separazione legale.

Quando uno dei due coniugi non ha un reddito proprio.

Quando il coniuge beneficiario dell’assegno non è il responsabile della separazione.

Quando il coniuge che deve pagare l’assegno ha un reddito sufficiente a garantire il mantenimento.

La Suprema Corte di Cassazione, in una recente sentenza ha sancito che se la convivenza è stata breve l’assegno di mantenimento non è dovuto (Cass. sent. n. 402/2018).

Eredità e pensione di reversibilità

Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità dell’altro coniuge se lo stesso quest’ultimo muoia, se i loro accordi, in caso di separazione consensuale, o il tribunale, se c’è stata la separazione giudiziale, non dicono il contrario.

Ha diritto alla pensione di reversibilità perché la separazione non scioglie il matrimonio.

Il coniuge superstite è a ogni effetto, vedovo o vedova della defunta o del defunto.

Di conseguenza, avrà anche il diritto di ereditare la sua quota di patrimonio.

In caso contrario, perderà i diritti successori del coniuge al quale è stata addebitata la separazione.

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