Separazione e divorzio in assenza del coniuge

Scarica PDF Stampa
Una coppia di coniugi ha un matrimonio felice sino a quando la donna, essendosi recata nel suo Paese di origine, fa sapere al marito di non volere più ritornare in Italia.

L’uomo a questo punto ha intenzione di divorziare.

Si chiede però se l’assenza della donna lo possa pregiudicare nell’ottenimento di una sentenza da parte del giudice e come aggirare l’ostacolo.

Andando per gradi, i due dovranno prima procedere alla separazione, perché non è possibile procedere al divorzio in assenza di separazione.

L’uomo dovrà prima chiedere la separazione e in un frangente successivo il divorzio, con un procedimento separato.

Si può divorziare anche senza il consenso del coniuge, ed è possibile intraprendere entrambe le procedure attraverso il proprio avvocato.

La legge, consente di separarsi e di divorziare anche se l’altro coniuge non lo vuole oppure non è più reperibile.

La separazione tra coniugi

Con la separazione i coniugi non mettono fine al rapporto matrimoniale, ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

La separazione è una situazione temporanea che incide sui diritti e i doveri che nascono con il vincolo matrimoniale.

Attraverso la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, però vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che derivano dal matrimonio e a carico di ognuno dei coniugi resta l’obbligo di mantenere, educare e istruire la prole e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.

La separazione può essere legale, quando ci si rivolge a un giudice, oppure si ricorre alla negoziazione assistita da avvocato oppure alla dichiarazione di fronte al Sindaco, e può essere consensuale, giudiziale o di fatto.

La separazione è un rimedio alla crisi del matrimonio attraverso la quale i coniugi smettono di abitare sotto lo stesso tetto nonostante restino marito e moglie, e vengono meno alcuni dei doveri che derivano dal vincolo del matrimonio, primo quello della coabitazione.

In che cosa consiste il divorzio

La parola divorzio deriva dal latino divortium, da divertere, che significa “separarsi”, oppure, scioglimento del matrimonio, è un istituto giuridico che decreta la fine di un matrimonio.

Non deve essere confuso con l’annullamento del matrimonio, che prevede la fine di un matrimonio legalmente valido e non il suo disconoscimento.

In ogni Paese le leggi sul divorzio variano molto.

Nella maggior parte degli stessi la validità del divorzio richiede la sentenza di un tribunale o il provvedimento di un’altra autorità in una procedura legale, che può anche comportare questioni relative agli alimenti e alla custodia e mantenimento dei figli.

Nei paesi in nei quali la monogamia è legge, il divorzio permette un altro matrimonio.

Alcuni paesi hanno legalizzato il divorzio in anni recenti.

Ad esempio, Spagna, Italia, Portogallo, Repubblica d’Irlanda e Malta.

Le Filippine e Città del Vaticano, non possiedono nei loro ordinamenti una procedura civile per il divorzio.

La separazione senza l’altro coniuge

In assenza dell’altro coniuge oppure in presenza di suo dissenso è possibile lo stesso procedere alla separazione.

Si deve incaricare un avvocato che depositi il ricorso in tribunale e che, una volta ottenuto il decreto del giudice che fissa l’udienza di comparizione delle parti, lo notifichi all’altro coniuge.

La notifica seguirà diverse forme a seconda che sia relativa a un soggetto irreperibile e, in simili circostanze l’atto giudiziario dovrà essere depositato in Comune, oppure, se si è stabilito all’estero, si dovrà procedere attraverso il consolato.

La causa di separazione andrà avanti anche in assenza dell’altro coniuge che, alla prima udienza, verrà dichiarato “contumace”.

La sua assenza non reca pregiudizio per l’avvio e la conclusione del giudizio, al contrario, si riconoscerebbe un diritto di veto al coniuge che non vuole il divorzio, circostanza incompatibile con la legge italiana, che assegna a ogni coniuge il diritto di separarsi e divorziare.

Il tribunale al temine del giudizio, dichiarerà la separazione con sentenza, la quale dovrà essere notificata alla controparte contumace secondo le stesse procedure con le quali si era in precedenza notificato il ricorso introduttivo del giudizio.

In presenza di abbandono del tetto coniugale, non motivato da nessun valido motivo, è possibile chiedere al giudice il cosiddetto addebito a carico dell’ex,vale a dure, un’imputazione di responsabilità nei confronti dello stesso.

La conseguenza è che il coniuge responsabile della cessazione del matrimonio non potrà più chiedere nessun assegno di mantenimento all’altro e perderà i diritti di successione sulla sua eredità, se lo stesso dovesse morire prima del divorzio.

Il divorzio senza l’altro coniuge

Quando si ottiene la sentenza di separazione è possibile procedere al divorzio, che non può essere intrapreso prima di un anno dalla prima udienza del giudizio di separazione, cosiddetta udienza presidenziale.

Il divorzio seguirà la stessa procedura della separazione e determinerà la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio.

Il marito dovrà incaricare l’avvocato, in modo che, per la seconda volta, dopo avere depositato il ricorso per il divorzio in tribunale, lo notifichi all’ex coniuge secondo le stesse procedure.

Alla prima udienza, l’ex coniuge assente nella causa di separazione potrebbe anche decidere di cambiare “strategia” e presentarsi nel giudizio di divorzio, oppure, anche in questa circostanza, verrà dichiarato contumace e si procederà in sua assenza.

Una volta che la separazione gli è stata addebitata nel corso della precedente causa di separazione l’ex non potrà più chiedere l’assegno di mantenimento, neanche in sede di divorzio.

Il divorzio senza il consenso del coniuge

Da quello che si è visto è evidente che ci si può separare e si può divorziare senza il consenso del coniuge, non essendo lo stesso necessario per l’avvio e la conclusione della relativa procedura.

L’unica difficoltà può consistere nel bisogno di avviare una causa regolare che, con un accordo da entrambe le parti si sarebbe potuta evitare, attraverso una “separazione consensuale”, che di sicuro non è meno immediata ed è meno lunga.

Volume consigliato

Unioni civili: profili sostanziali e procedurali – eBook in pdf

L’eBook affronta la disciplina delle unioni civili, così come delineata a livello nazionale, tenuto conto del contesto e delle influenze europee.Vengono esaminati diritti e doveri scaturenti dall’unione civile, nonché gli aspetti di differenze e uguaglianze rispetto all’unione matrimoniale.Completano il lavoro schemi di atti e accordi relativi alla materia, utilizzabili come modello nell’ambito dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali.

Manuela Rinaldi | 2020 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento