Separazione e debiti, che cosa succede in caso di mutuo cointestato

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Il mutuo, disciplinato all’articolo 1813 del codice civile, è un particolare tipo di contratto che coinvolge due soggetti,  il mutuante, vale a dire colui che eroga una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, e il mutuatario, vale a dire colui che si impegna a restituire alla scadenza la somma pattuita.

Il mutuo può essere sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso e si perfeziona al momento della consegna al mutuatario.

Di solito si tratta di un prestito a titolo oneroso, e chi ha ricevuto in prestito una somma di denaro deve corrispondere gli interessi.

Costituisce un caso specifico il mutuo bancario, richiesto per la compravendita di beni immobili oppure ristrutturazioni di edifici, o il mutuo richiesto da un imprenditore per le sue attività aziendali, ad esempio investimenti in ricerca e sviluppo, ampliamento e altro.

Quando all’atto del matrimonio una coppia decide di adottare il regime comunione dei beni, i debiti pregressi gravano sui coniugi anche dopo la separazione e il divorzio.

La divisione dei rispettivi patrimoni, che consegue alla cessazione del vincolo matrimoniale, ha effetti esclusivamente tra le parti, mentre, nei confronti dei terzi creditori sorti per debiti precedenti alla separazione, continua a sussistere la responsabilità dei due coniugi insieme.

Un discorso analogo vale per i debiti contratti da entrambi i coniugi anche in regime di separazione dei beni.

A esempio, spesso accade che la banca chieda una seconda firma a garanzia del mutuo.

In simili casi c’è un coniuge obbligato in via principale e l’altro che funge da fideiussore.

Anche in queste circostanze, la separazione e il divorzio non modificano le vicende, sia il marito sia la moglie continuano ad essere responsabili solidali del debito.

La banca, quasi sempre, all’atto dell’erogazione di un mutuo, si fa rilasciare l’ipoteca sulla casa. Questo implica che, in caso di inadempimento all’obbligo di versamento delle rate, l’unico pignoramento possibile sarà quello relativo all’immobile, vale a dire rivolto alla vendita forzata del bene immobile ipotecato attraverso l’asta giudiziaria.

Se la banca ha un’ipoteca, è obbligata a compiere azioni prima su questo bene, perché non può sommare altri pignoramenti.

Uno dei coniugi non rischierà il pignoramento dello stipendio o dei suoi beni acquistati prima o, molto meno, dopo la separazione.

Il pignoramento e la casa coniugale

Se si dovesse configurare un caso nel quale il giudice ha assegnato la casa coniugale all’ex moglie, con un figlio a suo carico, il provvedimento di assegnazione è opponibile all’eventuale aggiudicatario dell’asta per nove anni. Se la sentenza di separazione o divorzio è stata trascritta nei pubblici registri immobiliari, essa è sempre opponibile, e la moglie non potrà essere mandata via dall’immobile sino a quando ci siano le condizioni per l’assegnazione della casa, vale a dire sino a quando il figlio non sia diventato autonomo economicamente o non sia andato a vivere altrove, con o senza la madre.

La possibilità del coniuge di svincolarsi dal mutuo dopo la separazione

Al momento della separazione, di solito, se ci sono debiti cointestati, il giudice decide chi dei due coniugi debba sostenere i relativi oneri.

Spesso si verifica che le rate del mutuo vengano poste a carico del marito nonostante il debito continui a gravare, nei confronti della banca, su entrambi i coniugi.

In simili circostanze, il debito incide sull’entità dell’assegno di mantenimento che viene ridotto in proporzione.

In presenza di simili casi, potrebbe succedere che il marito, privato della casa perché assegnata dal giudice all’ex moglie oppure perché a la stessa ceduta con la separazione, si voglia svincolare dal contratto di mutuo.

A questo fine esistono alcune soluzioni.

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In che modo liberarsi da un mutuo cointestato dopo una separazione

Se la sentenza di separazione, sia che si tratti di separazione consensuale sia che si tratti di separazione giudiziale, stabilisce che l’obbligo di pagare il mutuo sia carico di uno dei coniugi, il vincolo avrebbe valore esclusivamente tra le parti.

Non sarebbe lo stesso per la banca, che potrebbe agire nei confronti di entrambi i coniugi in modo legittimo.

Se marito e moglie decidono di separarsi in modo consensuale, e uno dei due non vuole più continuare a sostenere i costi relativi al mutuo, si può accordare con il suo ex in modo che sia lo stesso a pagare le rate alla banca.

Una simile azione dovrà essere inserita nell’accordo di separazione consensuale.

Lo stesso può succedere in via di separazione giudiziale, che sarebbe la separazione affidata al giudice al termine della causa.

Il Tribunale potrà imputare l’intero onere delle rate al marito diminuendo l’entità del mantenimento a suo carico.

In simili casi il debito nei confronti della banca resta a carico di entrambi i coniugi.

Se malgrado gli accordi o l’ordine del giudice, il marito smette di pagare la moglie ne potrebbe subire le conseguenze in termini di pignoramento della casa.

Una soluzione potrebbe essere la vendita dell’immobile effettuata con pagamento immediato, attraverso il prezzo di acquisto, del residuo debito alla banca e contemporanea estinzione dell’ipoteca.

In questo modo si avrebbe l’estinzione del debito sia in capo al marito sia in capo alla moglie.

Oltre a quella prospettata, ci potrebbe essere un’altra soluzione.

Concordare con la banca la sostituzione del mutuo.

Si dovrebbe rinegoziare il contratto di mutuo, con la cancellazione dell’ipoteca e la modifica dei soggetti obbligati, perché uno dei due coniugi viene lasciato fuori.

La sostituzione determina l’estinzione del mutuo contratto in precedenza, il quale viene sostituito con un altro mutuo.

Qualcosa cambierà, saranno le condizioni del mutuo stesso, come ad esempio lo spread, le spese accessorie e altro, e diventerà più oneroso.

L’ultima soluzione si ha attraverso l’accollo del mutuo che consentirebbe  al coniuge che resta proprietario dell’immobile in via esclusiva, acquistando anche l’altra parte, di mantenere le condizioni del mutuo attuale, divenendo allo stesso modo proprietario dell’intera unità di abitazione.

Anche in questo caso bisogna essere in pieno accordo.

Oltre a questo, ci deve essere la disponibilità da parte della banca di accettare una simile soluzione, e molto dipende anche dalle carte della separazione.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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