Separazione dei coniugi, le decisioni del giudice sul collocamento dei figli

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Quando due coniugi si separano senza accordarsi sull’affidamento dei figli, lo deve decidere un giudice.

Le stesse regole valgono sia per le coppie sposate sia per quelle che convivono.

Il tribunale dovrà stabilire sia l’affidamento sia la collocazione dei minori.

Il collocamento dei figli

Secondo il codice civile il giudice deve stabilire tempi e modi della presenza dei figli minori presso ognuno dei genitore.

Si tratta di una norma di elasticità molto ampia, e il motivo risiede nel fatto che ogni caso che viene sottoposto all’autorità giudiziaria rappresenta un caso unico.

L’affidamento condiviso, ai fini della sua attuazione, non impone e non prevede una matematica suddivisione dei tempi di permanenza del minore con ognuno dei genitore.

Anche se il figlio minorenne ha il diritto di trascorrere tempi di durata analoga con ogni genitore, è evidente che in maggiore misura, la qualità del tempo deve essere salvaguardata e perseguita rispetto alla quantità.

I genitori si possono mettere d’accordo in modo libero per la collocazione e il diritto di visita dei figli.

Nella prassi, la soluzione in assoluto più diffusa prevede che il figlio o i figli minori risiedano in prevalenza presso l’abitazione del genitore ritenuto più idoneo, che viene chiamato genitore  “collocatario“.

Si può avere un affidamento condiviso del minore e, nello stesso tempo, la sua collocazione prevalente e la residenza presso uno dei genitori.

Il collocamento prevalente è quello che garantisce nel migliore dei modi l’interesse esclusivo del minore perché il continuo e periodico cambiamento della collocazione e della gestione del quotidiano provoca nello stesso la perdita di punti di appoggio stabili.

Il tempo di permanenza tra figli e genitori separati

La Suprema Corte di Cassazione , di recente ha ricordato che affido condiviso non significa pari tempo con i genitori.

Non si può pensare di fare vivere un bambino o un minore costringendolo a restare “senza fissa dimora”, la sua residenza abituale e principale resta quella del genitore collocatario, di solito la madre, garantendo all’altro genitore  il diritto di mantenere solidi legami con loro.

Il tempo, però, non viene mai diviso in modo rigoroso alla pari, vale a dire 50% all’uno, 50% all’altro.

Si devono considerare la scuola, le ore per fare i compiti, lo sport e le attività dopo la scuola, oltre al sonno.

Questo deve avvenire nel rispetto della stabilità mentale e psicologica del bambino.

Il residuo tempo libero verrà diviso tra i genitori.

Questo è il senso del rispetto dei pari diritti tra i genitori.

L’affido condiviso non equivale all’affido paritario, non ci deve essere una ripartizione di tempi perfettamente uguale con entrambi i genitori.

Il giudice può stabilire un regime secondo il quale il figlio resta con il genitore collocatario per un tempo superiore rispetto all’altro, senza violare i principi dell’affido condiviso, che non presuppone tempi uguali o simili di permanenza del figlio con entrambi i genitori.

La giurisprudenza si è fatta carico di esprimere più volte questi concetti, e di recente, con una ordinanza (Cass. ord. n. 24937/2019), la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che affido condiviso non significa trascorrere lo stesso tempo con entrambi i genitori.

La regola non esclude che il figlio possa essere collocato prevalentemente presso uno dei due genitori con uno specifico regime di visita per l’altro, stabilito da un giudice, attraverso le modalità di esercizio del diritto di visita, sempre nel rispetto dell’esclusivo interesse del minore.

Gli Ermellini osservano che:

la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore” (Cass. n. 22219/2018, n. 18131/2013).

Oltre a questo affermano che:

“attiene al potere del giudice di merito stabilire le concrete modalità di esercizio del diritto di visita, che non sono sindacabili nelle loro specifiche articolazioni nel giudizio di legittimità, ove è possibile sollevare censure, laddove lo stesso, si sia ispirato, nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il minore, a criteri diversi da quello fondamentale dell’esclusivo interesse del minore”.

Non esistono giorni prestabiliti e predefiniti nei quali il figlio debba stare con il padre o con la madre, e se non c’è accordo tra i due, è il giudice a definirli secondo l’interesse e l’età del bambino, i suoi impegni scolastici e non.

Al padre, di solito, viene assegnata la possibilità di vedere il figlio dalle due alle tre volte alla  settimana, con weekend e festività alternate.

Il genitore collocatario

Il genitore collocatario, vale a dire colui presso il quale i figli abiteranno, viene designato in seguito a un giudizio rivolto a valutare l’interesse morale e materiale dei figli, in relazione alle capacità dei genitori di crescere ed educare la prole nella situazione determinata dalla disgregazione del matrimonio, tenendo conto, sulla base di elementi concreti, del modo nel quale il padre e la madre hanno in precedenza svolto i loro compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, oltre alla personalità di ogni genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

Il calendario visita dei figli

Attraverso il collocamento si devono stabilire tempi e modi di frequentazione dei figli minori da parte del genitore non collocatario, al fine di garantire rapporti equilibrati e costanti con entrambi i genitori.

Di solito l’accordo di separazione o la sentenza del giudice, con la relativa motivazione, precisa quando il genitore non collocatario può accogliere o incontrare i figli, quando gli stessi si devono recare presso la sua abitazione, con quale dei genitori i figli devono passare festività o vacanze.

Come scritto i precedenza, in assenza di accordi tra i genitori, il tribunale dovrà definire i calendari di visite.

Non si potrà stabilire un obbligo di frequentazione quotidiano, che potrebbe destabilizzare in modo fisico e psichico il minore, oltre alle conseguenze che avrebbe sul suo studio.

Un’altra decisione, in relazione alle frequentazioni e ai tempi di permanenza del minore di tenera età con il genitore non collocatario, ha individuato nel compimento dei quattro anni una sorta di via di mezzo, ai fini di determinare la tempistica, precisando che prima di quell’età i periodi di permanenza possano essere limitati a causa anche delle abitudini di vita del minore, ed essere ampliati dopo il compimento dei quattro anni (Cass. Sent. n. 273/2014).

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