Separazione dei coniugi, quando i bambini non vogliono frequentare il padre

Scarica PDF Stampa
Nel corso della separazione tra i coniugi, può accadere che il regime di incontri tra il padre e i figli non venga rispettato.  Esistono frequenti casi nei quali il genitore dal quale sono collocati i figli, più spesso la madre, ostacoli le visite del padre, o che lui si rifiuti di vedere i figli. Se il non volere frequentare il padre dipende dai figli, la situazione si modifica.

In questi casi, quando il rifiuto dei figli non si può modificare, davanti al padre separato si prospettano due strade. La prima è da preferire sia per tutelare i figli ed evitare un lungo percorso giudiziale, sia per contenere i costi e le spese di una procedura giudiziale, e consiste nell’avviare una consulenza medica sui minori e sugli stessi genitori, ed è fondamentale che i genitori siano d’accordo di avviare questo percorso medico al di fuori delle aule giudiziarie.

Se c’è intesa tra i genitori essi si potranno rivolgere a un avvocato che indicherà loro il consulente medico più opportuno, in modo che verrà avviato un percorso terapeutico al fine di valutare le reali ragioni che portano i bambini a rifiutare la frequentazione del padre. Il consulente medico farà una serie di valutazioni sui minori sottoponendoli a colloqui e test della personalità, e se necessario sottoporranno anche i genitori. All’esito del percorso di valutazione dei bambini il consulente medico se ritiene fondato il rifiuto di frequentare il padre dovrà spiegare le ragioni.

Si tratterà di casi estremi, quando, ad esempio, ci sono violenze del padre sui figli e si riterrà necessario procedere anche penalmente.

Al contrario il consulente medico potrà indicare la soluzione più opportuna per facilitare il riavvicinamento tra i bambini e il padre. Ad esempio potrà prevedere che la frequentazione avvenga, almeno all’inizio, in presenza di uno psicologo, o indicare un percorso di sostegno e aiuto psicologico per il padre separato, in modo che sappia come ci si deve avvicinare meglio ai bambini che lo rifiutano.

In modo graduale i contatti potranno essere ripresi, con la garanzia di una continua osservazione da parte di specialisti che darà al padre la sicurezza di non essere abbandonato in questo difficile cammino. Gli accordi presi al di fuori delle aule del tribunale dovranno essere presentanti al giudice per ottenerne riconoscimento, in questo modo il padre separato potrà agire in giudizio se non venissero rispettati.

Se non è possibile un accordo tra i genitori, il padre separato che vorrà proteggere il suo rapporto con i figli si dovrà rivolgere al tribunale per capire i veri motivi per i quali i bambini non lo vogliono frequentare.Questo percorso verrà compiuto con delicatezza da parte dei consulenti medici e del giudice.

Quando viene previsto un ascolto diretto dei minori da parte del giudice si devono disporre le cautele, in modo che non siano turbati e siano liberi di esprimersi serenamente (art.336 bis c.c.). Nei procedimenti davanti al tribunale avviati da un padre separato che i figli rifiutano di frequentare con regolarità, si ruota intorno all’ascolto dei bambini da parte dei medici specialistici e del giudice.

Il rifiuto potrebbe essere dovuto a comportamenti della madre che condizionano i figli e la loro volontà. In simili casi si parla di condotte alienanti della madre che potrebbe volere ostacolare il rapporto tra il padre separato e figli, e la situazione sarà oggetto di accertamento del giudice.

Se il minore è in età adolescenziale e ha tra i 12 e i 15 anni, oppure ha un’età maggiore, ad esempio, 16 o 17 anni, il giudice sarà più propenso a rispettare la sua volontà, essendo il rifiuto di frequentare il padre da parte di un ragazzino adolescente espresso con una capacità di giudizio chiara.  Secondo i giudici in questi casi è necessario che sia rispettata la sua volontà espressa in modo lucido e il suo interesse, senza imposizioni (Cass. sent. del 7.10.2016 n. 20107).

In un caso recente i giudici hanno deciso che la figlia minore non potesse essere obbligata a frequentare il padre separato, che nel corso degli ultimi anni aveva manifestato poca attenzione e interesse nei suoi confronti mandandole qualche messaggio e facendole qualche sporadica telefonata. La Cassazione in questo caso ha stabilito che, visto il rifiuto netto della figlia, di frequentare con regolarità il padre, un riavvicinamento con lui poteva avvenire esclusivamente spontaneamente.

Il padre separato non ha di sicuro sbagliato agendo in modo agire giudiziale per vedersi riconosciuto il suo ruolo di genitore, perché la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che lui fosse dato un supporto psicologico al fine di fornirgli i suggerimenti necessari per avviare un percorso che gli consentisse di riprendere la frequentazione con la figlia (Cass. sent. del 7 ottobre 2016 n. 20107).

I giudici italiani quando devono affrontare il tema della frequentazione dei figli con il padre separato si rivolgono spesso anche alla giurisprudenza europea.  La Corte europea più volte ha stabilito, in casi simili, che ai bambini non possa essere imposto un legame con il genitore che non vogliono frequentare.

Il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e quello di costoro nell’avere un rapporto costante con i figli deve essere valutato nel caso concreto (Corte EDU, 17 dicembre 2013, Santilli/Italia;Corte EDU, 29 giugno 2004 Volesky/Rep.Ceca).

Se il figlio rifiuta di frequentare il padre separato, perché non ha mai avuto una relazione stabile e continua con lui, o perché gli provoca un profondo disagio emotivo o uno stato di ansia ogni volta che lo deve incontrare, non sono possibili imposizioni. Si dovrà verificare in modo graduale la possibilità di un percorso di riavvicinamento spontaneo e il padre separato dovrà essere pronto a sottoporsi a un sostegno psicologico che lo aiuti a ricostruire il rapporto perso con figli.

Cosa fare in concreto

Come si è visto due sono le strade percorribili per il padre separato rifiutato dai figli.

Senz’altro è consigliabile un percorso che aiuti a riallacciare i rapporti perduti al di fuori delle aule del tribunale, ma se ciò non è possibile il padre non si deve scoraggiare e, anzi, deve trovare la forza di agire giudizialmente: i figli una volta che saranno cresciuti gliene saranno grati.

Volume consigliato 

L’affidamento del minore

Con taglio pratico e utili formule, l’opera è un’analisi delle criticità legate all’affidamento del minore.Attraverso il supporto degli orientamenti giurisprudenziali e di consigli operativi, si offrono le soluzioni ai principali quesiti relativi al diritto alla bigenitorialità, all’affidamento in caso di disgregazione del nucleo familiare, all’assegnazione della casa coniugale e all’utilizzo di questa quale forma di tutela della prole.Si affrontano altresì le questioni del mantenimento e dei criteri per la sua determinazione, dell’ascolto del minore e dell’alienazione parentale.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista (marinelli@areaconsulenze.it), arbitro e mediatore, docente di diritto privato e di diritto della mediazione e dell’arbitrato presso l’università eCampus e presso corsi attivati dalle università di Padova, Firenze e Siena. È anche formatore accreditato dal ministero della giustizia. È presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it)Luciano Natale VinciAvvocato del Foro di Matera, svolge la professione forense dall’anno 2005, dividendosi tra i due studi di cui è titolare, in Roma e in Policoro (MT). Impegnato nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori sin dall’inizio dell’attività professionale, dall’anno 2011 è cultore di Diritto Privato presso l’Università eCampus.Dall’aprile 2016 è Presidente della Camera Minorile Distrettuale della Lucania e vanta la partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in materia giuridica familiare e minorile.

Damiano Marinelli, Vinci Natale Luciano | 2017 Maggioli Editore

16.00 €  15.20 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento