Violazioni fiscali e al codice della strada: decide la commissione tributaria sul fermo amministrativo (Cass. n. 1706/2013)

Redazione 24/01/13
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Svolgimento del processo

Con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Caserta, F. Z. impugnò il fermo amministrativo di varie autovetture di sua proprietà iscritto da Equitalia Polis S.p.A. in forza di un complesso di cartelle esattoriali relative ad infrazioni al codice della strada, tasse automobilistiche, imposta di registro, IRPEF e contributi al SSN.
La Commissione Tributaria, con sentenza n. 574/05/2008, dichiarò il difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria e rigetto il ricorso in relazione al fermo per crediti tributari.
Su appello di F. Z. avverso la sola statuizione di rigetto, la Commissione Tributaria regionale di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a tutte le cartelle impugnate ed ha rimesso le parti davanti al giudice ordinario.
Ricorre F. Z. – Resiste Equitalia Sud S.p.A. (subentrata a Equitalia Polis) – Vi è memoria del ricorrente.

Motivi della decisione

1. La Commissione Tributaria regionale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che, in presenza di contestazione del fermo amministrativo relativo sia a cartelle relative a crediti di natura tributaria che a crediti di diversa natura, non è possibile scindere la pretesa tributaria da quella di natura amministrativa, e pertanto la dichiarazione di difetto di giurisdizione per i crediti non tributari rilevata dai giudici di primo grado va estesa anche alla materia tributaria.
2. Il ricorrente, denunciando, con il secondo motivo, da esaminare con priorità, violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 329 comma 2 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 1 e 3 c.p.c., sostiene che, poiché la Commissione di primo grado ha espressamente dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle esattoriali non aventi natura tributaria, in difetto di appello su tale capo della sentenza, impugnata dallo Z. solo sul rigetto nel merito dell’opposizione al fermo per i crediti tributari, si è formato il giudicato, con conseguente preclusione del rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione compiuto dalla Commissione regionale.
3. Il motivo è fondato.
Erroneamente al Commissione Tributaria regionale ha dichiarato d’ufficio in appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario sia in relazione alle cartelle emesse per crediti non tributari sia in relazione a quelle per crediti di natura tributaria, ed ha rimesso l’intera causa al giudice ordinario.
Come esattamente rilevato dal ricorrente, la Commissione Tributaria provinciale aveva espressamente limitato la dichiarazione di difetto di giurisdizione solo in relazione alle cartelle per crediti non tributari, e si era pronunciata nel merito, rigettando il ricorso, in relazione alle cartelle per crediti tributari.
Per effetto della esplicita pronuncia negativa sulla giurisdizione, in difetto di appello sul punto, avendo il ricorrente ristretto l’impugnazione al rigetto nel merito per i crediti tributari, si è formato il giudicato, ed era pertanto precluso alla Commissione Tributaria regionale rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione (per tutte: S.U. n. 24883/2008).
4. D’altra parte, con riferimento alle cartelle per crediti di natura tributaria, la pronuncia sul merito della Commissione tributaria di primo grado reca una implicita(ed ovvia) affermazione della giurisdizione, sicché, essendo stato proposto dal soccombente appello solo sul rigetto nel merito, sulla sussistenza della giurisdizione
tributaria si è formato il giudicato, ed era precluso alla Commissione Tributaria regionale negare d’ufficio la giurisdizione.
5. In conclusione, va accolto il secondo motivo, e resta assorbito il primo,concernente l’erronea interpretazione dell’originaria domanda come unitaria.
Va dichiarata la giurisdizione della Commissione Tributaria in relazione alla contestazione delle cartelle per crediti tributari.
La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria regionale di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite accoglie il secondo motivo, assorbito il primo,dichiara la giurisdizione della Commissione Tributaria, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione Tributaria regionale di Napoli.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2012

Redazione