Violazione della distanza legale (Cass. n. 104/2013)

Redazione 07/01/13
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Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 102/2001 il Tribunale di Busto Arsizio, in parziale accoglimento dell’azione di manutenzione del possesso proposta da G. Z., ordinava alla E. s.a.s. di C. M. la immediata chiusura delle due vedute dirette aperte a livello inferiore nel muro a confine della proprietà attrice.
La decisione era confermata con sentenza dep. il 13 ottobre 2005 dalla Corte di appello di Milano che rigettava l’impugnazione principale proposta dall’attore e quella incidentale spiegata dalla convenuta.
Per quel che ancora interessa nella presente sede, i Giudici, nel respingere l’appello incidentale, ritenevano ammissibile l’azione di manutenzione anche quando l’opera lesiva dell’altrui possesso non sia ancora ultimata; in ogni caso, nella specie era risultato che le aperture erano già praticate, ben rifinite nei propri contorni e dotate addirittura di soglie sporgenti con conseguente violazione della distanza legale al momento della preposizione del ricorso. In ogni caso, rilevava ancora la Corte, dal verbale di obbligo di fare del 26 giugno 2000 era emerso che all’atto dell’intervento le vedute erano state chiuse dal resistente con pannelli in vetrocemento, posti non a filo del muro, ma rientranti nel vano, e dotati di un “meccanismo che consentiva il movimento basculante del manufatto“, così che si era provveduto a chiudere i vani di vedute con l’apposizione di pannelli in vetrocemento fissi e sigillati, posti a filo del muro, e al taglio delle soglie per le porzioni che sporgevano dal muro, i pannelli erano stati ancorati al muro con le previste zanche in tondino in ferro.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la E. s.a.s. di C. sulla base di unico articolato motivo.
Resiste con controricorso l’intimato, depositando memoria illustrativa.

 

Motivi della decisione

1.1. — L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 909, 901, 905, 906 e 1170 cod. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, censura la decisione gravata che: aveva ritenuto ammissibile l’esperimento dell’azione di manutenzione, anche quando l’opera non sia completata quando invece in tal caso e possibile l’azione di nunciazione;
aveva comunque considerato completata l’opera, quando invece le aperture erano allo stato iniziale ed erano prive delle rifiniture e dei serramenti necessari per configurare la natura di aperture e di distinguerle dalle luci; aveva erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo, tenuto conto che la E. non dimostrò alcuna intenzione di arrecare pregiudizio all’attore, avendo dichiarato l’intento di chiuderle con vetrocemento. In sede esecutiva, era stata disposta la realizzazione di quelle opere che la medesima aveva dichiarato di volere effettuare.
1.2. — Il motivo e infondato.
L’azione di manutenzione non richiede che l’opera dalla quale nasce la turbativa del possesso sia completata, essendo al riguardo sufficiente l’obiettiva percezione della lesione del possesso da essa determinata.
Peraltro, nella specie i Giudici hanno addirittura accertato che le aperture – costituenti veduta – erano praticate, rifinite, essendo dotate di soglie sporgenti, sia pure di poco, dal filo del muro, così implicitamente ritenendo che per loro collocazione consentivano l’inspectio e la prospectio sul fondo del vicino: la mancanza dei serramenti era circostanza del tutto irrilevante. Ed invero, la sentenza impugnata ha ancora accertato che soltanto in sede esecutiva, evidentemente a seguito del provvedimento interdittale, furono apposte le chiusure in vetrocemento, non essendo a tal fine idonee quelle che aveva installato la resistente.
D’altra parte, nell’azione di manutenzione, l’elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell’esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell’altrui possesso, che pertanto si presume ove la turbativa sia oggettivamente dimostrata: nella specie, come e visto, e stata accertata l’avvenuta lesione del possesso che ha reso necessario l’intervento del giudice e la sua attuazione in sede esecutiva.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali e accessori di legge.

Così decisio in Roma nella camera di consiglio del 28 novembre 2012

Redazione