Violazione del principio costituzionale ex art. 51 Cost.: sono illegittimi i decreti con i quali il sindaco ha formato la Giunta comunale nominando solo componenti di sesso maschile (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 589/2012)

Redazione 27/09/12
Scarica PDF Stampa

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2012, proposto da:
**********************, rappresentata e difesa dall’avv. *********************, con domicilio eletto presso *************************. in Reggio Calabria, via XXI Agosto, 96;

contro

Comune di Melito di Porto Salvo, rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso *********************. in Reggio Calabria, via Castello N.1;

nei confronti di

*******************, ******************, ****************, *******************, *************, ******************;

per l’annullamento

previa sospensione, dei decreti n. prot. 11486, 11487, 11488, 11490, 11491, emessi dal sindaco del comune di melito porto salvo, dott. gesualdo costantino, in data 22.05.2012, con cui è stata disposta la nomina degli assessori e del vice sindaco del comune di melito porto salvo, fra componenti solo di sesso maschile, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, consequenziale e/o presupposto, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito Porto *****;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che i decreti indicati in epigrafe, con i quali il Sindaco del Comune di Melito P.S. ha formato la Giunta comunale, nominando solo componenti di sesso maschile, vengono impugnati dal Consigliere Crea per violazione dei principi costituzionali e legislativi in materia di pari opportunità (art. 51 cost. e art. 1 D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198);

Rilevato che analoghe questioni sono state più volte esaminate e decise, anche da questo Tar (sent. n. 750 del 26 ottobre 2011), in senso favorevole alla tesi della ricorrente e che, pertanto, la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata;

che sul punto può ancora una volta richiamarsi la sentenza del Tar Palermo, I, 15 dicembre 2010, n. 14310, che, seguita anche da altri Tribunali (cfr., da ultimo, Tar Lecce, I, 4 luglio 2012, n. 1162), ha affermato, tra l’altro, la natura cogente e non meramente programmatica dell’art. 51 Cost.;

che a superare il rilievo fatto dalla difesa dell’ente circa la natura politica dell’atto di nomina degli assessori è sufficiente ricordare la motivazione della sent. n. 81/2012 della Corte Costituzionale secondo cui “La circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d’altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato dal Presidente con l’atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione. L’atto di nomina degli assessori risulterà, dunque, sindacabile in sede giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma giuridica” (in senso conforme,.vd. anche Tar Lazio, II, 25 luglio 2011 n. 6673, che afferma trattarsi di atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, l’emanazione del quale è sottoposta all’osservanza delle disposizioni che attribuiscono, disciplinano e conformano il relativo potere, il cui corretto esercizio è pienamente sindacabile in sede giurisdizionale);

che la mancanza nello Statuto del Comune di una norma esplicita sul punto della rappresentanza femminile, in presenza di chiari parametri normativi di rango superiore, non esclude la dedotta violazione, specie in considerazione della assenza totale di componenti di sesso femminile nella Giunta, dei voti di preferenza avuti dalla ricorrente nelle elezioni e del totale difetto di motivazione in ordine alla mancata nomina di un componente donna nella Giunta;

che la violazione dei precetti sopra richiamati non è esclusa neppure dalla circostanza che il Sindaco, nella seduta del 24 maggio 2012 avesse proposto al Consigliere Crea la carica di Presidente del Consiglio Comunale, in quanto – a parte le ragioni dedotte dalla Crea a giustificazione del rifiuto, compreso il fatto di aver ricevuto “la precisa promessa da parte del Sindaco di entrare a far parte dell’esecutivo in tempi brevi” – le norme prima richiamate non sono precipuamente poste a tutela del singolo, ma rispondono anche all’interesse più generale ad un equilibrata rappresentanza dei generi nella composizione (anche) di tutti gli organismi locali sì da garantire l’acquisizione alla concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che risiede proprio nella diversità del genere (per una qualificazione dell’interesse all’equilibrio di genere in termini di interesse collettivo, ma con titolarità singolarmente ripartita vd. Tar Lazio, II, 20 gennaio 2012 n. 679);

ritenuto che, pertanto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati e le spese poste a carico della parte soccombente

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della lite liquidate in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione