Videocamera verso le finestre del vicino: tutela della privacy solo per atti non visibili dall’esterno (Cass. pen. n. 18035/2012)

Redazione 11/05/12
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Svolgimento del processo

D.S.R., parte civile, per il tramite del difensore avv. ********, ricorre con due motivi avverso la sentenza del 5-3- 2010 con la quale la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello dell’imputato M.A.P.L., aveva assolto quest’ultimo dal reato di cui all’art. 615 bis cod. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Nola in data 24-2-2006, ritenendo non provato che fossero state effettuate videoriprese all’interno dell’abitazione della p.o., non ricorrendo quindi gli elementi costitutivi del reato alla stregua della giurisprudenza di questa corte secondo cui il reato non è configurabile in caso di riprese di comportamenti non sottratti alla normale osservazione dall’esternò (Cass 25453/2011), essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni da renderlo tendenzialmente non visibile agli estranei.

1) Con il primo motivo si deduceva violazione della legge penale in relazione all’art. 615 bis cod. pen. in quanto dal testimoniale assunto era risultato che, in occasione del fatto, l’imputato si trovava nei pressi dell’abitazione della p.o. e aveva direzionato la videocamera verso l’interno della casa per tre o quattro minuti, e lo stesso M. aveva ammesso, nel corso di un’assemblea condominiale, l’effettuazione delle riprese.

2) Con il secondo violazione e falsa applicazione della legge processuale penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L’esattezza della pronuncia di assoluzione era smentita dalle argomentazioni della sentenza di primo grado che aveva ricostruito la vicenda attraverso la puntuale valutazione delle dichiarazioni testimoniali, a fronte dell’assenza di argomentazioni logico-giuridiche a sostegno della decisione di secondo grado, che tali risultanze aveva ignorato.

Si chiedeva quindi l’annullamento della sentenza.

Il difensore dell’imputato, avv. *********, ha depositato memoria difensiva con la quale sollecita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, rilevando come entrambi i motivi si risolvano in censure alla motivazione della sentenza, per contro adeguata sul punto della mancata prova di riprese effettuate all’interno dell’abitazione.

 

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Contrariamente all’assunto del ricorrente che deduce erronea applicazione dell’art. 615 bis cod. pen. e si duole dell’assenza di argomentazioni logico-giuridiche a sostegno della decisione di secondo grado, l’iter argomentativo della sentenza impugnata risponde al principio di indubbia esattezza, ripetutamente affermato da questa corte, secondo cui, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei, se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. Nella specie, come correttamente osservato dalla corte territoriale, non è provata l’effettuazione di riprese di quanto si svolgeva all’interno dell’abitazione, e quindi di atti di vita privata dei suoi abitanti. Infatti le prove richiamate dal ricorrente danno conto di riprese dalla pubblica via genericamente dirette verso la casa (la suocera del D.S. aveva riferito che giungendo presso i familiari, aveva notato che l’imputato stava riprendendo l’interno della loro abitazione, senza ulteriori specificazioni), e le ammissioni dell’imputato nel corso di una seduta del consiglio comunale, pure valorizzate nel ricorso, riguardano l’effettuazione di riprese per documentare un abuso edilizio che il D.S. avrebbe commesso. Nè le prime nè le seconde legittimano quindi la conclusione di un attentato alla privacy della p.o. e della sua famiglia, non risultando provato che le riprese fossero indebite, ovvero, come sopra chiarito, dirette a carpire atti della vita privata degli abitanti, svolti in modo da renderli tendenzialmente non visibili all’esterno (cfr. Cass. 40577/2008; 25453/2011). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione