Viaggia su auto rubata: il danneggiato può agire solo nei confronti del conducente (Cass. n. 18159/2012)

Redazione 23/10/12
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In fatto e in diritto

1. Lo scontro, avvenuto in (omesso) il (omesso), ha coinvolto due veicoli: una Peugeot, con targa falsa intestata a M. S. ma (in effetti) di proprietà di L. M., condotta da G. S., assicurata con la Axa Assicurazioni (già All Secures), sulla quale era trasportata M. M., che ebbe a riportare lesioni, ed una Citroen Saxo, di proprietà di S. R., condotta da I. R., assicurata con la Carige Assicurazioni (già Levante Norditalia Assicurazioni spa).
Il Tribunale di Milano, adito dalla M. con citazione di tutti i soggetti sopra indicati ed anche la Levante Norditalia Assicurazioni, quale Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ha stabilito che la responsabilità dell’incidente andava attribuita per i 3/4 allo S., che non aveva rispettato il segnale di STOP, e per un quarto al R. I., che non aveva provato “di aver adottato ogni cautela per evitare e/o ridurre le conseguenze dell’impatto, omettendo di moderare particolarmente la velocità, in prossimità di un incrocio”.
Pertanto, ha condannato lo S., l’assicuratore di questi (All Secures, ora AXA, non Assitalia, come indicato verosimilmente per errore nella sentenza impugnata), ***** e I. nonché la Carige, in solido tra loro e salvo rivalsa pro quota, a pagare all’attrice la somma di € 240.046,71, oltre interessi compensativi al tasso del 3%; ha respinto le domande proposte dall’attrice nei confronti di Assitalia; ha dichiarato cessata la materia del contendere tra l’attrice e la M.
2. Invece, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggetto delle presenti impugnazioni, depositata l’8.11.2007,
2.1. non ha condiviso la valutazione di responsabilità concorrente, in quanto, per costante orientamento interpretativo, “la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo – liberatoria, per il conducente di quest’ultimo, dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo – può risultare indirettamente dall’accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l’evento dannoso, come allorché questo avviene nell’area in cui egli era obbligato a dare la precedenza” ai veicoli aventi diritto di precedenza; il veicolo su strada gravata da segnale di STOP ha l’obbligo di arrestarsi e di attendere il passaggio di quelli su strada favorita.
Nessun elemento di colpa concorrente poteva essere ravvisato nella condotta dell’altro conducente a carico del quale l’addebito di non aver moderato la velocità del proprio automezzo era privo di riscontro obiettivo, con la conseguenza che le domande proposte nei suoi confronti e nei confronti del proprietario e dell’assicuratore Carige andavano respinte, in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto da tale società; corrispondentemente affermandosi la responsabili esclusiva dello S. nella causazione delle lesioni riportate dalla trasportata M.;
2.2. ha riformato la sentenza di primo grado anche in accoglimento dell’appello dell’AXA, sul presupposto che, per legge il proprietario del veicolo è esonerato da responsabilità quando “la volontà contraria alla circolazione si sia concretata in cautele e misure idonee ad ostacolare materialmente la circolazione stessa” (Cass. 303 8/82).
Aggiungeva la Corte territoriale che, in sede d’interpretazione della menzionata disposizione di legge, questa S.C. ha stabilito che “per poter superare la presunzione di responsabilità stabilita dallo art. 2054, terzo comma, c.c., a carico del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dalla circolazione di questo, non è sufficiente dimostrare che il veicolo abbia circolato “senza la volontà” del predetto, ma occorre provare che la circolazione è avvenuta “contro la sua volontà”, richiedendosi, cioè, la esplicazione di un’attività esterna e concreta, la quale valga non solo a specificare il divieto a che il veicolo sia usato da altri, ma anche ad impedirne la circolazione abusiva. La responsabilità del proprietario non può pertanto, ritenersi esclusa nemmeno in caso di circolazione conseguente a furto del veicolo, ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad ostacolare materialmente l’azione del ladro e la circolazione stessa”.
Tale principio è stato espresso in relazione ad una fattispecie nella quale il proprietario del veicolo lo aveva lasciato in sosta senza chiudere a chiave le portiere, consentendo ai ladri di venire in possesso delle relative chiavi imprudentemente “riposte all’esterno della cabina di guida, in un posto agevolmente accessibile, secondo una consuetudine nota a pia persone e conoscibile da altri occasionalmente”.
Era, invece emerso, nella specie, dal contenuto della denuncia di furto, che la vettura Peugeot era parcheggiata con le portiere chiuse a chiave; che dunque la serratura era stata forzata, il mezzo era stato sottratto e poi “ritargato” con gli estremi di altro veicolo intestato a M. S., pure convenuto in causa; in difetto di prova sulla falsità della incolpazione si doveva ritenere che l’atto fosse attendibile nel suo contenuto complessivo e dunque anche in relazione alle modalità con le quali il mezzo era stato lasciato nella zona di parcheggio.
Nel contempo era pacifico che la M. era trasportata dallo S. in conformità alla sua volontà e comunque non contro la sua volontà, con la conseguenza che, in base all’art. l comma terzo della legge 990/69, la copertina assicurativa non poteva spiegare effetti di garanzia.
L’eccezione dell’Axa al riguardo era infondata in applicazione del principio secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria, la responsabilità dell’assicuratore è legittimamente predicabile, quanto alla sua astratta configurabilità e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilità (eventualmente in via solidale, ove, al momento dell’incidente, il veicolo sia condotto da terzi) dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli (come nella specie) contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo doveva essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della regola di cui all’art. 2054, comma terzo ultima parte del codice civile), ma non poteva del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata (ex art. 1 comma terzo della legge n. 990 del 1969) alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà (Cass. 6893/05).
Pertanto, Assitalia doveva risarcire il danno prodotto dalla circolazione del veicolo alla M. in base al disposto dell’art. 19 lett. b) della legge 990/69, dovendosi ritenere che tale caso era assimilabile a quello di veicolo non coperto da assicurazione, a meno di non sostenere, in contrasto con il sistema legale di garanzia, l’ammissibilità di un danno privo di tutela.
2.3. La Corte territoriale, infine, riteneva di non poter accogliere la domanda di ripetizione formulata dall’AXA perché priva di qualsiasi elemento per il relativo accoglimento (importo, soggetti tenuti alla restituzione, data del versamento).
3. L’INA Assitalia, quale impresa designata per il FGVS, ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
3.1.1. Nel primo motivo, l’impresa “designata” deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., perché la Corte territoriale, ritenendo implicitamente ammissibile l’appello incidentale della M. ed accogliendolo nel merito avrebbe violato il disposto dell’art. 345 c.p.c. che impone alla Corte d’Appello di rilevare d’ufficio l’inammissibilità delle domande nuove formulate in appello.
Chiede, pertanto alla Corte “se la domanda formulata in secondo grado dal danneggiato a seguito di incidente stradale – che pone quali presupposti i seguenti fatti:
1) trasporto su veicolo di provenienza furtiva,
2) trasporto non contro la propria volontà,
3) il fatto che il proprietario del veicolo su cui viaggiava aveva fornito la prova della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario,
4) il fatto che il veicolo circolava con contratto di assicurazione valido ed efficace,
5) che ai sensi dell’art. 1 comma 3 legge 990 poiché il trasportato non ha azione contro l’assicuratore del veicolo, deve avere azione per ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa designata in nome e per conto del fondo di garanzia vittime della strada – costituisca domanda nuova rispetto a quella formulata dal medesimo danneggiato attore nel giudizio di primo grado e volta ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza o dell’invalidità per mancato pagamento del premio del contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli stipulato dal proprietario del veicolo su cui viaggiava il trasportato danneggiato e la conseguente declaratoria di responsabilità dell’impresa designata ex art. 20 legge n. 990/69 in nome e per conto del fondo di garanzia vittime della strada, in applicazione del disposto dell’art. 19 lettera b) della legge 990/69; se una volta rilevata la novità della domanda nel giudizio d’appello la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità d’ufficio dell’impugnazione proposta con la formulazione della domanda nuova e se la Corte di Cassazione adita deve rilevare, anche ex officio, la [eventuale] inammissibile proposizione, da parte dell’appellante, di una domanda nuova, non oggetto del giudizio di primo grado, in spregio del divieto di cui all’art. 345 c.p.c.”.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta: violazione dell’articolo 1 comma 3 legge 990/69 e degli artt. 325 e 329 c.p.c., e quindi nullità ex art 360 n, 4 c.p.c.; eccezione di giudicato interno rilevabile d’ufficio, perché la sentenza della Corte d’Appello sarebbe erronea nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di AXA quale assicuratore del veicolo Peugeot su cui viaggiava la trasportata M. ed ha dichiarato la legittimazione passiva dell’Assitalia quale Impresa designata, perché secondo la Corte la M.: “era trasportata dallo S. in conformità alla sua volontà e comunque non contro la sua volontà”.
Detto accertamento non avrebbe potuto essere pronunciato dalla Corte d’Appello: nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, AXA non aveva mai contrastato la domanda della danneggiata nei suoi confronti, eccependo la circostanza che il trasporto era avvenuto con il consenso della M. (o che la stessa fosse consapevole della provenienza furtiva del veicolo su cui viaggiava) e sulla relativa questione si era formato il giudicato interno.
Chiede, pertanto alla Corte: “se in tema di richiesta darmi del trasportato a seguito di circolazione su veicolo di provenienza furtiva, la mancata proposizione in appello della censura avverso l’implicita statuizione contenuta nella sentenza di primo grado circa la mancata volontarietà del trasporto per avere il giudice di primo grado da un lato accertato la carenza di responsabilità del proprietario del veicolo e dall’altro la responsabilità dell’assicuratore del veicolo, comporta che si formi il giudicato interno sulla questione, rilevabile d’ufficio sia dalla Corte d’appello che dalla Corte di Cassazione, con conseguente inammissibilità dell’appello principale e di quello subordinato e condizionato allo stesso ed il passaggio in giudicato della sentenza sul punto”.
3.3. Nel terzo motivo, l’impresa “designata” deduce violazione e falsa applicazione art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 19 lettera b) legge 990/69, nonché dell’art. 1 comma terzo legge n. 990/69 nonché art. 70 e 71 Costituzione e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata – che giustificano la declaratoria di responsabilità dell’impresa designata in relazione alla domanda della trasportata su veicolo oggetto di provenienza furtiva e per il quale il relativo contratto per il rischio da circolazione stradale era efficace – sarebbero in contrasto con le predette norme e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina.
Chiede, pertanto, alla Corte: Se l’articolo 19 legge 990/69 lettera b nella parte in cui prevede che la liquidazione dei danni causati dalla circolazione di veicoli per í quali vi è obbligo di assicurazione a norma della legge 990/69 competa all’impresa designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della strada nel caso in cui il sinistro che abbia causato i danni sia stato cagionato da veicolo per il quale non esisteva valido ed efficace contratto di assicurazione stipulato dal proprietario possa essere applicato anche al diverso caso della richiesta di risarcimento danni del danneggiato trasportato su veicolo di provenienza furtiva e circolante contro la volontà del proprietario e che circolava non contro la sua volontà e per il quale era esistente ed operativo il contratto di assicurazione per la r.c. auto stipulato dal proprietario, così da comportare la sussistenza della legittimazione passiva dell’impresa designata. per il FGVS.
4. Resistono, con rispettivi controricorsi, la M. e l’Axa, che chiedono respingersi il ricorso, nonché la Carige, la quale propone, altresì, ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.
4.1. Nel primo motivo del ricorso incidentale, la Carige denuncia nullità della sentenza e del procedimento e, comunque, omessa motivazione su fatto controverso e decisivo (art. 360 n. 4 e 3 c.p.c.) e chiede alla Corte: “se la sentenza deve considerarsi nulla avendo la Corte omesso di pronunciarsi in relazione ad un’esplicita. richiesta della parte formulata nelle conclusioni, non accogliendo, né respingendo la richiesta di restituzione fatta dalla Carige e ignorandola totalmente, con conseguente necessità di riformare su tale punto la sentenza”, nonché di disporre in proprio favore la condanna della M. a tale restituzione o, quantomeno, la condanna dell’Assitalia, quale impresa designata del FGVS, in caso di conferma della sentenza, al pagamento a favore della Carige.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta violazione dell’art. 1 comma terzo l. n. 990/1969 e degli artt. 325 e 329 c.p.c. e, quindi, nullità ex art. 360 n. 4 – eccezione di giudicato interno rilevabile d’ufficio – associandosi all’impugnazione proposta sul punto dall’Assitalia e riportandosi al quesito da questa formulata all’esito del secondo motivo (v. sub 3.2.).
4.3. Subordinatamente al mancato accoglimento del precedente motivo, la Carige lamenta violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ed erronea applicazione dell’art. 1 l. n. 990/1969 e chiede alla Corte: “se debba considerarsi nulla e quindi da cassare la sentenza della Corte d’Appello, con la quale la Corte d’Appello ha affermato essere pacifico che la M. viaggiava a bordo dell’autovettura, non contro la propria volontà, non dando, circa tale affermazione – che oltretutto contrasta con le affermazioni del Tribunale o con quanto implicitamente ritenuto dal Tribunale – alcuna giustificazione e neppure indicando l’esatta interpretazione che al riguardo deve essere data dell’art. 1 della legge 990”, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per nuovo motivato esame del merito della causa.
5. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
5.1. Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.
Dalla ricostruzione in tatto operata dalla stessa compagnia ricorrente principale, emerge che in primo grado era stata invocata la responsabilità del FGVS in quanto l’auto Peugeot era Priva di polizza assicurativa, mentre in appello si deduceva la responsabilità del fondo medesimo perché non era operativa l’assicurazione posta in essere dal derubato.
È evidente che non si è in presenza di una domanda nuova – vietata in appello – ma di una mera precisazione della domanda originaria, a seguito dello svilupparsi della dialettica processuale e delle emergenze di causa, specie ove si tenga presente che una vettura circola senza assicurazione sia nell’eventualità in cui questa non sia mai stata effettuata, sia – come nella specie – allorché, pur esistendo una tale assicurazione, la stessa non copra il sinistro.
Pertanto, diversamente da quanto ritiene la parte ricorrente principale, la decisione impugnata è in armonia, sul punto, con il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, a norma dell’art.345 cod. proc. civ., può configurarsi un mutamento della domanda non consentito, riguardo al “petitum”, solo quando risulti innovato l’oggetto della pretesa, inteso non come “petitum” immediato (ossia come provvedimento richiesto), bensì come “petitum” mediato (cioè come richiesta di attribuzione di un bene determinato); ne consegue che non ricorre muraria ma semplice emendatio libelli, allorché la modifica della domanda in appello rispetto alla domanda iniziale venga ad incidere sul petitum nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto (Cass. n. 9266/2010; 26905/2008; 7579/2007; 4034/2007; 14961/2006; 21354/2005; 20683/2005; 4465/1995; v. anche Cass. n. 17457/2009; 21017/2007; 26079/2005).
5.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale ed il coincidente secondo motivo del ricorso incidentale della Carige si rivelano manifestamente infondati.
Non ricorre, intatti, l’invocato “giudicato interno” in ordine alla responsabilità dell’AXA.
È sufficiente al riguardo evidenziare che:
1) da un lato, come si evince dal quesito che conclude il primo motivo del ricorso principale, la stessa INA ammette che, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda era fondata su un trasporto su auto rubata non già su trasporto “contro la propria volontà”;
2) dall’altro, l’assunto delle parti ricorrenti prescinde dalle difese dell’Axa.
Questa, in entrambi i gradi del giudizio, ha richiamato l’applicazione dell’art. 1 l. 990/69, dapprima al fine di ottenere una declaratoria di insussistenza della garanzia assicurativa prestata per il veicolo Peugeot – rubato al legittimo proprietario in data 01.05.1997 e, in un secondo momento, risultata soccombente sul punto, allo scopo di vedere riformata la sentenza per “violazione dell’art. 1 comma III della Legge n. 990/69”. Nella comparsa conclusionale in appello, ribadiva:”risulta dunque evidente che, nel giudizio di primo grado:
a) la Axa assicurazioni non aveva legittimazione passiva in relazione alla domanda spiegata dalla sig.ra M., trasportata al momento del sinistro su un veicolo risultato successivamente rubato, la quale – a sua volta e per questo motivo – non aveva azione diretta nei confronti della compagnia;
b) la Axa assicurazioni non poteva essere condannata in relazione alla domanda spiegata dalla sig.ra M. poiché l’obbligo assicurativo non opera a favore di terzi trasportati volontari su vettura circolante in assenza di volontà del proprietario, poiché ad esso sottratta furtivamente”.
Risulta, pertanto, che l’AXA ha sostenuto, durante tutto il corso del giudizio di merito (come puntualizzato nel controricorso della stessa):
a. che l’attrice era trasportata a titolo di cortesia su un veicolo posto in circolazione prohibente domino;
b. che, pertanto, in capo al proprietario del veicolo oggetto di furto, regolarmente denunciato, non poteva configurarsi alcuna responsabilità ai sensi dell’art. 2054 terzo comma c.c. (conformemente a quanto affermato da Cass. n. 15478/2011; 15521/2006; 10027/2000; 12255/ 1998; 8461/ 1994);
c. che la danneggiata, di conseguenza, non aveva in primis azione diretta contro l’assicuratore del veicolo ospitante ex art. 18 l. n. 990/69 e, in secundis, non aveva titolo per convenire l’Axa Assicurazioni posto che la situazione di fatto non rientra nell’obbligo di cui all’art. 1 comma III l. 990/69 e pertanto nella garanzia prestata ex lege dall’assicuratore ai sensi della L 990/69;
3) inoltre, non avrebbe potuto, giammai, formarsi il giudicato implicito sull’indicata affermazione, anche se, per ipotesi, contenuta nella sentenza di primo grado. Infatti, la ricorrente principale e quella incidentale pretendono che una qualificazione relativa ad una ricostruzione di tatto sia idonea ad esplicare gli effetti di giudicato “implicito”.
Questo, tuttavia, può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella considerata implicitamente decisa, sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza cosi indissolubile che l’una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell’altra (Cass. n. 5581/2012; 22416/2011), poiché, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti.
Nella specie, la Corte territoriale non adottava una decisione che sovvertiva il giudizio di primo grado, ma aveva semplicemente dato, agli stessi fatti accertati, una qualificazione giuridica diversa. Aveva, infatti, ritenuto che la circostanza che la M. tosse trasportata sul veicolo ignorandone la provenienza furtiva doveva considerarsi come ipotesi di trasporto “non contro la volontà del trasportato”.
Ciò significa – come si è detto – che, anche ove la sentenza di primo grado avesse contenuto l’esplicita affermazione sulla circostanza di fatto “trasporto ignorando la provenienza furtiva del veicolo”, ciò non sarebbe valso ad escludere che la Corte territoriale l’avesse qualificata in termini giuridici diversi, senza alterare l’accertamento fattuale, e valutata la circostanza in concomitanza con tutti gli elementi utili per la decisione, ne avesse fatto derivare conseguenze giuridiche diverse da quelle individuate dal Tribunale.
Rientra, intatti, nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e d’individuare conseguentemente la disciplina applicabile (argomento desumibile, tra le altre, da Cass. n. 15724/201 I; 7620/2006; 17764/2005);
4) infine, le censure in esame, tese a coinvolgere l’assicuratore della vettura rubata risultano correttamente e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che ha richiamato, sul punto, l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria, la responsabilità dell’assicuratore è legittimamente predicabile, quanto alla sua astratta configurabilità e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilità (eventualmente in via solidale, ove, al momento dell’incidente, il veicolo sia condotto da terzi) dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli – come nella specie – contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della regula iuris di cui all’art. 2054, comma 3, ultima parte, c.c.), ma non può del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata (ex art. 1, comma 3, della legge n. 990 del 1969) alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà (Cass. 1° aprile 2005 n. 6893).
5.3. Vanno ora esaminati congiuntamente il terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, avendo entrambi ad oggetto la medesima questione della sussistenza, o meno, nella specie, della responsabilità del FGVS nei confronti della trasportata.
Essi si rivelano fondati, nei limiti di seguito precisati.
Occorre premettere che il solo tatto che l’auto sia rubata non comporta che essa sia per ciò solo priva di assicurazione.
Con la legge n. 990/1969, art. 1, c. 3, l’assicurazione copriva, anche in caso di circolazione prohibente domino i danni causati a terzi non trasportati, e, nei limiti seguenti ai trasportati, salva la rivalsa dell’assicuratore nei confronti del conducente.
Con la riforma del 2005, art. 122 comma 3, la disposizione è stata mutata ed il furto (o la circolazione prohibente domino) comporta la sospensione degli effetti dell’assicurazione e, quindi, della copertura assicurativa da parte dell’assicuratore ed il trasferimento degli stessi a carico del FGVS (art. 283, c. 1).
Con riferimento al regime vigente all’epoca in cui si è verificato il sinistro per cui è causa (ben anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), quanto alla posizione del trasportato sull’auto in circolazione contro la volontà del proprietario (e quindi anche dell’auto rubata) va osservato:
1) solo il trasportato, contro la sua volontà, ha diritto al risarcimento del danno;
2) tutti gli altri trasportati non hanno copertura assicurativa per i danni subiti dal sinistro dell’auto trasportante, ma rubata.
3) con il regime della l. n. 990/ 1969, la copertura assicurativa di cui al punto 1) era fornita esclusivamente dall’assicuratore che aveva stipulato la polizza (salvo il suo Stato successivo di liquidazione coatta amministrativa e quindi subentro eventuale del Fondo);
5) la prova del trasporto contro la volontà, attenendo ad un elemento costitutivo del diritto azionato, grava sull’attore trasportato-danneggiato.
La sopra ricordata lettura della normativa di cui alla legge n. 990 del 1969 – del resto – ha recentemente ottenuto esplicita conferma dalla Corte Costituzionale. Quest’ultima, in particolare (C. cost. 24 novembre 2010, n. 336), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 1, comma 3, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, conv., con modificazioni, in l. 26 febbraio 1977 n. 39, e 19, comma 1, lett. b), l. 24 dicembre 1969 n. 990, censurato, in riferimento all’art. 3 cost., nella parte in cui non estende il diritto all’indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo.
Premesso che le norme impugnate, sebbene abrogate dal d.lgs. n. 209 del 2005, erano applicabili ratione temporis a quel caso di specie, il rimettente – ha osservato la Corte costituzionale – chiedeva un intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, in quanto allo scopo di superare la denunciata incostituzionalità, era astrattamente possibile sia l’introduzione di una disposizione che ripristinasse il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell’aggiunta (“limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà”) disposta dall’art. 1 d.l. n. 857 del 1976, conv., con modificazioni, in l. n. 39 del 1977, sia la previsione di una disposizione analoga all’art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005, mediante l’inserimento, fra i destinatari della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.
Le censure in esame, conclusivamente, devono essere accolte in applicazione del seguente principio di diritto: «Nel vigore degli art. 1, comma 3, e 19, comma 1, legge n. 990 del 1969, nel testo risultante a seguito del d.l. n. 857 del 1976, conv. con mod. dalla legge n. 39 del 1977, essendo circoscritta l’operatività della garanzia assicurativa, in caso di circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario, a favore dei soli terzi non trasportati ovvero dei terzi trasportati contro la propria volontà, il terzo trasportato consenziente – ancorché, eventualmente, inconsapevole del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro – non ha azione per il risarcimento dei danni subiti nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, ma, unicamente contro il conducente della vettura stessa al momento del sinistro».
La fondatezza del profilo attinente ala violazione dell’art. 1. l. n. 990/ 1969 assorbe ogni decisione in ordine alla mancanza di motivazione in ordine al carattere del trasporto “non contro la volontà della trasportata” dedotta nella restante parte del terzo motivo del ricorso incidentale della Carige.
5.4. Anche il primo motivo del ricorso incidentale si rivela privo di pregio.
La richiesta di restituzione formulata dalla Carige, come risultante dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, nonché a pag. 8 del ricorso incidentate, si rivela generica e quindi inidonea ad integrare uno specifico motivo di gravame, così non facendo neanche sorgere l’obbligo del giudice di appello di pronunciare sullo stesso.
Infatti, si deve ribadire che in tanto l’omessa pronuncia rileva come motivo di cassazione in quanto “possa conseguirne una statuizione che affermi il dovere del giudice di esaminare la domanda nel merito”. Non rileva nemmeno come motivo di cassazione l’omessa pronuncia su una domanda inammissibile, perché alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cassa sez. II. 5 marzo 2010, n. 5435; Cass. sez. I, 25 giugno 2006 n. 12412, Cass., sez. L, 7 agosto 2003, n. 11933, Cass. sez. I, 14 febbraio 2001, n. 2080, Cass., sez. L, 20 novembre 2002, n. 16386) In ogni caso, la Corte territoriale non ha accolto la domanda di ripetizione dell’AXA, affermando che la stessa era “priva di qualsiasi elemento per il relativo accoglimento (importo, soggetti tenuti alla restituzione, data di versamento)”.
Questi rilievi sono pienamente estensibili anche alla domanda di ripetizione formulata dalla Carige perché anche in relazione ad essa non risultano chiariti gli importi, i soggetti tenuti alla restituzione, né le date di versamento.
Pacifica questa circostanza è palese che la censura è inammissibile, perche generica e priva, quindi, dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c.
Infatti, l’appellante, così come il ricorrente per cassazione è tenuto ad esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata.
affinché l’atto di impugnazione consenta l’immediata individuazione delle questioni da risolvere (Cass. n. 5333/2003; 6703796; 5133/94).
6. In conclusione, accolti il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo di quello incidentale, nei limiti di cui sopra (par. 5.3.) e respinta ogni altra censura. la sentenza impugnata va cassala, in relazione alle censure accolte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla M. anche nei confronti dell’Ina Assitalia, quale impresa designata del FGVS, ferma restando la soccombenza nei confronti della predetta M. del solo conducente G. S.
Ricorrono giusti motivi – tenuto conto delle peculiarità della fattispecie c del carattere altamente controverso delle questioni trattate – per compensare le spese dell’intero giudizio tra tutte le parti. salvo quelle relative al rapporto tra G. S. e la M., come determinati in sede di merito.

 

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale e rigetta ogni altra censura. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla M. Nei confronti dell’ Ina Assitalia quale impresa designata dal FGVS.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ad eccezione di quelle tra G. S. E la M. Che restano regolate come stabilito nelle precedenti fasi.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.

Redazione