Vi è l’obbligo di instaurare effettivo contradditorio per l’offerta presunta anomala (TAR Sent. N. 01502/2012)

Lazzini Sonia 16/07/12
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La Commissione di gara nella specie si è pienamente attenuta al disposto di cui all’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006

Ed invero il procedimento di riscontro della congruita ed affidabilità dell’offerta è stato condotto attraverso una scansione articolata di fasi successive in cui l’impresa è stata a più riprese sentita e ha avuto modo di rappresentare sufficientemente il proprio punto di vista ed i propri giustificativi

E’ indubbio quindi, nel caso in esame, che il confronto tra la stazione appaltante e l’offerente sulla questione della congruità o meno dell’offerta, vi è stato e a più riprese.

L’obbligo per la P.A. di instaurare un effettivo contraddittorio, successivo all’apertura delle offerte ricadenti nella soglia di anomalia ed all’esame dei giustificativi prodotti a corredo dell’offerta, implica la facoltà, per il concorrente sospettato di anomalia, di produrre in un momento successivo ogni giustificazione sui vari elementi che hanno suscitato perplessità da parte dell’Amministrazione. Il che è esattamente quanto avvenuto nella specie.

Il contraddittorio è stato assicurato ed esso non è risultato carente, in alcuna delle fasi in cui la sequenza procedimentale, in ossequio alla previsione normativa, si è articolata.

Né si ravvisano al riguardo, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, profili di illegittimità nella fase di audizione svoltasi ai sensi dell’art. 88, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006. Stabilisce, in effetti, tale norma che “prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile”.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1502 del 1 5 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

poiché in sede di audizione era stata prodotta una gran mole di documentazione, involgente tutti i profili problematici dell’offerta, è comprensibile e non illegittimo che l’Amministrazione, per esigenze di attenta ed obiettiva considerazione e valutazione della documentazione stessa, abbia proceduto al riscontro di tutti gli elementi giustificativi prodotti dalla ricorrente, non immediatamente e contestualmente in sede di audizione orale, ma in un momento successivo. Né vi era alcuna necessità di riconvocare l’impresa, essendosi ormai nella fase conclusiva della sub procedura valutativa dell’anomalia, oltre la quale eventuali residui profili problematici non possono che spettare al riscontro giurisdizionale.

E d’altra parte l’art. 88 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 impone semplicemente che l’Amministrazione convochi l’offerente e che lo stesso sia invitato “a indicare ogni elemento che ritenga utile”. Questo nella specie è stato fatto, del tutto correttamente, non imponendo invece, la norma suddetta, che la determinazione finale di ammissione o non ammissione dell’offerta sospettata d’incongruità avvenga essa stessa nel corso dell’audizione.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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