Valutazione delle offerte di gara con punteggio numerico (TAR Puglia, Bari, n. 1338/2013)

Redazione 24/09/13
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FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente Prodeo s.p.a. partecipava alla gara di appalto, indetta dal Comune di Bisceglie da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione dell’archivio del Comune di Bisceglie per la durata di 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
L’appalto veniva aggiudicato alla controinteressata CNI s.p.a.
Il raggruppamento *************** – ITS e Prodeo s.p.a. si classificavano rispettivamente al secondo ed al terzo posto della graduatoria.
L’interessata contestava con l’atto introduttivo del presente giudizio il provvedimento di aggiudicazione definitiva, i verbali della Commissione giudicatrice e l’avviso di gara (par. 21) nella parte in cui ha previsto l’attribuzione di un punteggio sintetico con corrispondente scala di valori, senza determinare sub criteri di valutazione sufficientemente dettagliati.
Chiedeva, inoltre, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del proprio diritto al subentro in luogo della controinteressata CNI.
Invocava, infine, l’accertamento – incidenter tantum – della nullità e/o inefficacia della dichiarazione di CNI del 14.3.2012 di disponibilità a titolo di conduttore del deposito sito in Rutigliano da adibire all’espletamento del servizio.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) nullità ovvero inefficacia della dichiarazione della controinteressata CNI datata 14 marzo 2012, prodotta agli atti di gara, di disponibilità, a titolo di conduttore, del deposito sito in **********; violazione del par. 21, lett. d) dell’avviso di gara; illegittimità dell’aggiudicazione per omessa esclusione di CNI s.p.a.: la dichiarazione della controinteressata del 14 marzo 2012 di disponibilità – a titolo di conduttore – dell’immobile sito in Rutigliano sarebbe nulla poiché tale dichiarazione ed il titolo di conduttore di CNI deriverebbero dal contratto di locazione stipulato tra CNI e Beni Stabili Gestioni s.p.a. in data 30 gennaio 2008; tuttavia, tale contratto sarebbe nullo per violazione della convenzione del 15 gennaio 2002 (artt. 7, 8, 9 e 10) stipulata tra la società Eurologistica s.r.l. (dante causa della Beni Stabili Gestioni s.p.a.) ed il Comune di Rutigliano; tale ultima convenzione del 2002 contemplerebbe sia il divieto della libera cessione del fabbricato, sia il divieto di libera locazione; sotto altro profilo, il contratto di locazione del 2008 sarebbe parimenti nullo in quanto posto in essere da un soggetto (Beni Stabili Gestioni s.r.l.) divenuto proprietario in violazione dell’art. 8 della convenzione del 2002 (che faceva divieto assoluto di alienazione per un periodo di 20 anni); la dichiarazione di disponibilità resa da CNI in data 14 marzo 2012 sarebbe nulla per violazione dell’art. 10 della convenzione del 2002 in forza del quale gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 7, 8 e 9 della stessa convenzione sono nulli;
2) inefficacia sopravvenuta della dichiarazione di CNI datata 14 marzo 2012 di disponibilità del certificato antincendio per il deposito sito in **********; violazione del par. 21, lett. d) dell’avviso di gara: il certificato di prevenzione incendi (prodotto da CNI e risalente al 27.7.2010) conterrebbe la prescrizione di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l’esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; lo stesso Comando con nota del 13 gennaio 2012 avrebbe evidenziato la circostanza della concessione in uso ad altre aziende di alcune porzioni di due capannoni; di fatto tale nota del Comando avrebbe reso inefficace la precedente certificazione di prevenzione incendi (subordinata al divieto di variazioni delle condizioni in cui si trovava l’esercizio); pertanto, il certificato di prevenzione incendi sarebbe divenuto, in via sopravvenuta, inidoneo;
3) mancata esclusione del RTI Stella ******** – ITS s.r.l.; violazione del par. 21 dell’avviso di gara per mancanza del requisito concernente il fatturato per “servizi analoghi”: si sarebbe dovuto procedere alla esclusione del RTI (secondo classificato) Stella ******** – ITS poiché non vi sarebbe prova in atti che detto raggruppamento abbia complessivamente raggiunto un fatturato triennale per servizi analoghi di entità almeno pari ad €. 327.272,73;
4) violazione dell’art. 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), dlgs 11 settembre 2008, n. 152; difetto di motivazione dei verbali della Commissione giudicatrice; illegittimità derivata dell’aggiudicazione definitiva: l’avviso di gara (par. 21) contemplerebbe criteri valutativi e correlati punteggi massimi, senza tuttavia prescrivere per l’attribuzione del punteggio per ogni singolo parametro e sub parametro, le specifiche tecniche di dettaglio, affidando alla Commissione giudicatrice significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti; pertanto, la motivazione dei punteggi sarebbe affidata semplicemente a formule sintetiche (per es. “apprezzabile”, “adeguato”, “confacente”, “idoneo”, ecc.); i punteggi attribuiti non sarebbero supportati da alcuna motivazione, così lasciando indefiniti e significativi margini di discrezionalità tecnica alla Commissione; l’incongruità motivazionale investirebbe la valutazione complessiva espressa dalla Commissione di gara sulle offerte tecniche; sarebbe possibile – in virtù del principio di conservazione dell’effetto utile degli atti giuridici – procedere all’annullamento del solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche.
Si costituivano l’Amministrazione comunale, CNI s.p.a. e Beni Stabili Gestioni s.p.a. – ******à di Gestione del Risparmio, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Preliminarmente, va evidenziato che, relativamente alla domanda di parte ricorrente di accertamento della nullità e/o inefficacia della dichiarazione di CNI del 14.3.2012 di disponibilità a titolo di conduttore del deposito sito in Rutigliano da adibire all’espletamento del servizio, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero, la domanda di accertamento incidentale formulata dalla società Prodeo è evidentemente strumentale alla dimostrazione della mancanza del requisito di partecipazione consistente nella disponibilità, da parte della aggiudicataria CNI, di un immobile idoneo per l’espletamento del servizio ed, in ultima analisi, della doverosità della esclusione della controinteressata da parte della stazione appaltante.
Ne consegue che, relativamente al suddetto accertamento incidentale, vi è, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., cognizione del giudice amministrativo.
Detta domanda (contenuta nel motivo di gravame sub 1) va, tuttavia, disattesa, posto che la stazione appaltante non ha fatto altro che prendere atto del possesso, da parte della controinteressata, del requisito alla luce della dichiarazione di CNI del 14.3.2012 e del contratto del 30.1.2008, non potendo evidentemente effettuare alcuna valutazione in ordine alla validità, sul piano civilistico, della suddetta dichiarazione e del menzionato contratto del 2008.
In ogni caso, va evidenziato che con l’art. 2, comma 2 dell’atto aggiuntivo del 18.12.2003 rep. n. 2633, la società ************* (dante causa della Beni Stabili Gestioni s.p.a.) e il Comune di Rutigliano hanno espressamente convenuto di annullare gli effetti degli artt. 7, 8, 9 e 10 della originaria convenzione del 15.1.2002 che prevedevano il divieto di alienazione e locazione degli immobili costruiti nelle aree degli insediamenti produttivi di Rutigliano.
Pertanto, il contratto di locazione stipulato dalla odierna ricorrente in data 30.1.2008 risulta pienamente valido alla luce della convenzione del 15.1.2002 come modificata dall’atto aggiuntivo del 18.12.2003.
Il motivo di ricorso sub 2), con cui parte ricorrente sostiene la necessità della esclusione di CNI per la sopravvenuta inidoneità del certificato di prevenzione incendi prodotto in sede di gara, non può trovare accoglimento.
Secondo la difesa di Prodeo il certificato, prodotto dalla controinteressata, risalente al 27 luglio 2010, sarebbe stato superato e reso inefficace dalla successiva nota prot. n. 1565 del 13 gennaio 2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari.
Tuttavia, con quest’ultima nota il Comando dei Vigili del Fuoco si è semplicemente limitato a disporre talune verifiche, con riferimento alle porzioni degli spazi interni concessi in uso ad altre aziende (peraltro non con riferimento alle aree occupate da CNI).
Non risulta, comunque, essere mai intervenuto alcun provvedimento di revoca del certificato di prevenzione incendi prodotto in sede di gara, tale non essendo il contenuto della citata nota del 13.1.2012.
Le disposizioni del d.p.r. n. 151/2011 richiamate da detta nota (cfr. art. 4, comma 3) delineano, infatti, il discrimine tra l’ipotesi ricorrente nel caso di specie (di semplice attivazione di verifiche) e quella, insussistente, della revoca del certificato, prevedendo che soltanto “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previste dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti”.
Nella fattispecie concreta in esame, non è stata riscontrata la carenza dei predetti requisiti e presupposti, né è stata disposta alcuna revoca o emesso divieto di prosecuzione dell’attività.
Pertanto, deve ritenersi pienamente valido ed efficace il certificato di prevenzione incendi prodotto da CNI.
Quanto alla doglianza sub 3), va evidenziato che parte ricorrente non ha dimostrato in alcun modo (pur gravando su di essa il relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm.) l’assunto secondo cui il raggruppamento (secondo classificato) Stella ******** – ITS non avrebbe complessivamente raggiunto un fatturato triennale per servizi analoghi di entità almeno pari ad €. 327.272,73 così come richiesto dalla lex specialis di gara.
Inoltre, la Commissione di gara nel corso della seduta del 15.5.2012 ha verificato la documentazione prodotta da tale RTI (dichiarazione di ITS del 14.3.2012 e nota dell’ASL Matera del 10.2.2012) comprensiva anche delle attestazioni dell’avvenuto conseguimento del fatturato richiesto dalla legge di gara.
Infine, con riferimento all’ultimo motivo di ricorso relativo all’illegittimità dell’intera gara, va sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dalla deducente, il bando è estremamente dettagliato nell’indicazione dei criteri e dei sub-criteri (con i relativi sub-punteggi) per l’attribuzione del punteggio ai concorrenti (cfr. art. 21 dell’avviso di gara).
Inoltre, la Commissione di gara ha motivato, sia pure in modo sintetico, la valutazione espressa in relazione a ciascuno dei predetti sub-criteri per tutti i concorrenti (cfr. verbali di gara).
A tal riguardo, ha evidenziato Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8833: “Nelle gare indette per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione il solo punteggio numerico può essere sufficiente, in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando i criteri prefissati siano estremamente dettagliati, di modo che anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, risulta idoneo a dimostrare la logicità e congruità del giudizio tecnico; in caso contrario occorre invece, al fine di rendere percepibile l’iter logico seguito, che nei verbali siano esposti, se non diffuse argomentazioni relative al contenuto delle varie voci e punti dell’offerta tecnica ed ai singoli giudizi resi, quanto meno taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio e le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.”.
Nel caso di specie il mero punteggio numerico sarebbe stato di per sé sufficiente, in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza di criteri indicati nell’art. 21 della legge di gara (per la valutazione del pregio tecnico dell’offerta) in modo estremamente dettagliato (a.1 – Qualità complessiva del progetto e della metodologia adottata: max 25 punti; a.2 – Struttura logistica dei depositi archivistici e luogo di lavoro dove verrà svolto il servizio: max 10 punti; a.3 – Qualità delle attrezzature e dei sistemi informatici adottati per lo svolgimento del servizio: max 10 punti; a.4 – Gruppo di lavoro impiegato nella realizzazione del servizio: max 5 punti; a.5 – Tempi di presa in carico e di avvio dell’attività: max 5 punti; a.6 – Eventuali servizi aggiuntivi migliorativi: max 5 punti).
Tuttavia, la legge di gara ed i verbali di gara (che alla stessa si uniformano) prevedono l’attribuzione di un giudizio sintetico al fine di rendere percepibile l’iter logico seguito in relazione ai citati elementi che in tal modo concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio e le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.
Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell’art. 83 dlgs n. 163/2006, dal momento che risultano puntualmente indicati i dettagliati sub-criteri di valutazione dell’offerta con i corrispondenti sub-punteggi.
Conseguentemente, non si può ritenere che la lex specialis abbia rimesso al mero arbitrio della Commissione l’attribuzione dei punteggi.
Per altro verso, la motivazione di questi ultimi, oltre ad essere stata esternata nei verbali di gara anche in relazione a ciascun sub-punteggio, è comunque ampiamente ricostruibile sulla scorta dei dettagliati sub-criteri stabiliti dal bando alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza (cfr., ex multis, per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445: “Per quanto attiene alla valutazione delle offerte da parte della commissione di gara pubblica, l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica può essere consentita solo quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, controllandone la logicità e la congruità essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito.”).
Dall’analisi del menzionato art. 21 dell’avviso di gara emerge come il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, è sufficientemente analitico da delimitare il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dalla società Prodeo s.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente Prodeo s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bisceglie, liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Prodeo s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore di CNI s.p.a., liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Prodeo s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Beni Stabili Gestioni s.p.a. – ******à di Gestione del Risparmio, liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013

Redazione