Valido l’avviso di accertamento basato sui conti bancari dell’imprenditore come persona fisica (Cass. n. 22514/2013)

Redazione 02/10/13
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Ritenuto in fatto

l. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello di G.B. è stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IRPEF dell’anno 1997.
ll giudice di merito ha ritenuto che l’acquisizione, da parte della Guardia di finanza, di dati e notizie dei conti bancari intestati al B. quale contribuente in proprio non fosse legittima, sia perché la relativa autorizzazione riguardava il B. quale presidente del consiglio di amministrazione di due società cooperative a r.l. c, quindi, due soggetti diversi, sia poiché, in generale, la procedura di verifica posta in essere è applicabile ai soli soggetti esercitanti attività d’impresa commerciale, agricola, artistica o professionale.
2. Il B. resiste con controricorso.

Considerato in diritto

1. Con i due motivi di ricorso, con entrambi i quali si denuncia la violazione degli artt. 32, 33 e 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, si formulano, rispettivamente, i seguenti quesiti di diritto: a) “se l’autorizzazione concessa dal Procuratore della Repubblica per l’acquisizione dei conti correnti riconducibili all’amministratore di società di capitali consenta di acquisire dati e notizie utilizzabili direttamente nei confronti di costui, quale contribuente in proprie”; b) “se l’acquisizione dei conti correnti sia attività di verifica fiscale esperibile nei confronti di tutti i contribuenti e non soltanto dei soggetti esercitanti attivita d’impresa commerciale, agricola, artistica o professionale”.
I motivi sono fondati.
Il primo perché l’autorizzazione all’acquisizione di copia dei conti correnti bancari (nella specie concessa dal Procuratore della Repubblica, pur essendo sutiicientc quella del comandante di zona della Guardia di finanza), come e pacifico in causa, concerneva comunque (anche) la persona fisica del B. con conseguente irrilevanza, ai fini della piena utilizzabilità dei dati acquisiti, che detta autorizzazione lo riguardasse in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali, anziché quale contribuente in proprio, non derivandone alcuna lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Il secondo perché la limitazione, affermata dal giudice di merito, dell’ambito applicativo della disciplina in esame ai soli soggetti “esercitanti attività d`impresa commerciale, agricola, artistica o professionale” è priva di qualsivoglia riscontro normativo.
2. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2013.

Redazione