Valida la notifica della cartella esattoriale nel domicilio fiscale per ultimo noto se il contribuente non ha comunicato alcuna variazione all’Ufficio tributario (Cass. n. 8637/2012)

Redazione 30/05/12
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

Nel rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, la decisione qui impugnata afferma l’illegittimità delle cartelle (concernenti l’irpeg e l’ilor relative alle annualità 1994 e 1995) per difetto di notifica dei prodromici avvisi di accertamento, essendo la società destinataria risultata “sconosciuta” al dichiarato domicilio fiscale (di (omissis)) e non essendo il procedimento notificatorio stato proseguito presso il risultante domicilio del legale rappresentante in (omissis), ma perfezionato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e.

Avverso detta sentenza, l’Agenzia propone ricorso per cassazione in tre motivi.

La società contribuente non si è costituita.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 137 e 140 c.p.c. e art. 2700 c.c..

La doglianza è fondata.

Invero, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e (Cass. 1206/09).

Inoltre, la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente deve essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 c.p.c. comporta, peraltro, che, in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile (con prevalenza sulla previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale (cfr. Cass. 15856/09, 5483/08 e 3618/06).

Tanto premesso ed atteso che dalla stessa sentenza impugnata emerge che il legale rappresentante della società destinataria dell’accertamento risiedeva in comune ((omissis)) diverso da quello della sede dichiarata della società ((omissis)), deve ritenersi che, nella specie, il perfezionamento della notifica dei prodromici avvisi di accertamento sia del tutto legittimamente avvenuto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e.

Alla stregua delle considerazioni che precedono e restando assorbiti le ulteriori doglianze, s’impone l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia. La decisione impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

 

P.Q.M.

 

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Redazione