Valida la notifica a mezzo fax della sospensione del processo (Cass. n. 8013/2013)

Redazione 02/04/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con ordinanza depositata il 16 febbraio 2011 il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di *****, ha disposto la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del procedimento instaurato nel settembre 2009 da M.D. nella qualità di titolare della Ditta CS e da C.S. nei confronti dell’avv. T.G. e della Fondiaria – SAI per risarcimento danni da colpa professionale, sino alla definizione del distinto giudizio tra i medesimi attori e F.C., la quale aveva proposto appello contro la sentenza, emessa dal Tribunale di Macerata nei suoi confronti, di condanna, a titolo di risarcimento danni da reato, al pagamento di Euro 171.000 in favore della ditta CS e di Euro 134.800 in favore del C., somme che costoro ritenevano di non poter più riscuotere (per sopravvenuta assenza di cespiti aggredibili), a causa della condotta dell’avv. T.; che avverso detta ordinanza di sospensione M.D. e C.S., con atto spedito per la notifica il 9 e 10 agosto 2011, hanno proposto regolamento necessario di competenza, cui resiste Fondiaria – SAI con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c., nella quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso perchè proposto oltre il termine previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, in subordine rigettarlo; che l’intimato T. non ha svolto difese;

che il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso;

rilevato che i ricorrenti, sull’assunto di non aver ricevuto alcuna comunicazione, neppure via telefax, della ordinanza in questione (della quale avrebbero preso conoscenza soltanto il 12 luglio 2011, a seguito di un controllo in Cancelleria per mancanza di notizie sullo scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9 dicembre 2010), deducono la tempestività del ricorso, in quanto proposto nel termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. applicabile in tali casi;

che tuttavia dalle copie fotostatiche, prodotte dalla difesa di Fondiaria – SAI, del biglietto di cancelleria e dei rapporti di trasmissione a mezzo fax risulta che l’ordinanza in questione è stata comunicata mediante fax inviato il 4 aprile 2011 alle tre distinte utenze dei difensori delle parti con esito positivo (“OK”);

ritenuto che, come già affermato da questa Corte in una recente pronuncia (Sez. 1 n. 5168/12), la comunicazione a mezzo fax rientra, a norma dell’art. 136 c.p.c., u.c. – nel testo introdotto dal D.L. n. 273 del 2005 nella specie applicabile -, tra le modalità di possibile comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria, peraltro non condizionata – come statuito dalla successiva modifica di cui alla L. n. 183 del 2011, nella specie inapplicabile – dalla impossibilità di procedere alla consegna diretta o alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata;

che inapprezzabili, quindi, si mostrano le considerazioni contenute nel ricorso con le quali si pone in discussione, in generale, l’idoneità allo scopo dell’uso del telefax: una volta dimostrato l’inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario (corrispondenza che nella specie non è in discussione), è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, incombendo quindi sul medesimo dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenute ricezione;

ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, perchè proposto oltre il termine previsto dall’art. 47 cod. proc. civ. decorrente dalla avvenuta comunicazione;

che la novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6A-1 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2012.

Redazione