Il TAR Campania-Salerno, con la sentenza n° 1575 del 15 luglio 2013, ha precisato che, secondo giurisprudenza costante, l’art. 7 della Legge n. 13/ 1989 qualifica quale interventi di manutenzione straordinaria quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche qualora consistenti in manufatti, che comportino volumetria, seppure qualificabile come “volume tecnico”, che alterano la sagoma dell’edificio.
La sentenza che segue rileva che, a maggiore ragione, devono ritenersi ricompresi fra gli interventi assentibili gli interventi determinanti al più un aumento di superficie e non anche di volume , volti comunque all’adeguamento funzionale del manufatto, ovvero a rendere lo stesso munito di accesso carrabile.
La decisione evidenzia la necessità che i provvedimenti di ritiro devono essere sempre adeguatamente motivati in ordine all’interesse pubblico attuale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento