Utilizzo irregolare di manodopera durante la stagione: no alle sanzioni minime (Cass. n. 3782/2013)

Redazione 15/02/13
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Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo parzialmente l’appello della s.n.c. ************** & *****************, esercente attività di bar e ristorante, è stato ridotto l’importo della sanzione irrogata alla società per impiego di un lavoratore irregolare, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, commisurandola al solo giorno in cui il detto lavoratore, con qualifica di “grigliere”, era stato rinvenuto nel locale dagli ispettori dell’INPS. Il giudice a quo, in particolare, dopo aver riferito che l’appellante aveva tra l’altro osservato che nel verbale i funzionali dell’INPS avevano riportato ed accettato le dichiarazioni del lavoratore che aveva sostenuto di essere occupato dalla sera dell’accesso ispettivo, ha ritenuto, da un lato, che dal verbale, facente fede fino a querela di falso, risultava che il lavoratore “è stato trovato immesso al lavoro la sera del (omissis)”, e, dall’altro, che, dal contesto economico-sociale della zona (riviera romagnola), si poteva presumere che un lavoratore potesse essere utilizzato per sopperire ad esigenze occasionali solo in qualche giornata del periodo estivo.

2. La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Premesso che sulla giurisdizione del giudice tributario si è formato il giudicato implicito, il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2700 cod. civ., per avere il giudice a quo attribuito efficacia probatoria privilegiata al verbale degli ispettori, è fondato, in quanto l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, ma tale efficacia privilegiata non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale (ex plurimis, Cass. n. 12386 del 2006).

Anche il secondo e il terzo motivo, con i quali si denuncia rispettivamente la violazione dell’art. 2729 c.c. ed il vizio di motivazione, sono fondati, in quanto la motivazione, sopra riportata, basata sulla presunzione di utilizzazione di lavoratori occasionali nel periodo estivo nella zona de qua, si rivela insufficiente al fine di ritenere provato che il rapporto di lavoro sia iniziato proprio il giorno dell’accesso ispettivo.

2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Redazione