Uso indebito di carte di credito rubate (Cass. pen., n. 47147/2013)

Redazione 27/11/13
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SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale di Trapani, con ordinanza in data 16 luglio 2013, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 15 maggio 2013 dal G.I.P. del Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di T.V.
Il G.I.P. aveva ritenuto sussistente a carico del T. il fumus del delitto di utilizzazione indebita di carte di credito estero (artt. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231 del 2007 e 81 cpv. c.p.), nella sua qualità di socio amministratore dell’impresa “C.B. di T.B. & C. s.n.c.”, nonché del delitto di riciclaggio (artt. 648 bis e 81 cpv. c.p.), perché – come risulta dalla contestazione – con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, lo stesso T. trasferiva il denaro proveniente da illecita clonazione/furto di carte di credito estere avvenuto ad opera di ignoti – quindi denaro proveniente da delitto non colposo – compiendo operazioni (tra le quali l’indebito utilizzo delle medesime carte di credito) in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Lo stesso G.I.P. disponeva, quindi, il sequestro preventivo per equivalente in funzione della successiva confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 648 quater c.p., sequestro eseguito su beni per un valore complessivo di 25.964,00 euro.
Il Tribunale osservava che le operazioni poste in essere dal T., dopo l’indebita utilizzazione delle carte di credito, sono tipiche della fattispecie di riciclaggio, tuttavia tali operazioni erano orientate ad ostacolare l’identificazione della provenienza delle somme innanzitutto dal delitto di indebita utilizzazione di carte di credito, ascrivibile allo stesso T., prima che dai delitti di clonazione o furto delle stesse carte, sicché il delitto presupposto di riciclaggio è costituito in via immediata e diretta proprio da quell’indebito utilizzo con cui è stato monetizzato l’importo successivamente riciclato, con la conseguenza che le condotte di riciclaggio devono qualificarsi come operazioni di auto riciclaggio. Il T., pertanto, secondo il tribunale, non è punibile per il reato di riciclaggio ascrittogli per avere concorso nel reato presupposto, venendo meno anche la possibilità di procedere al sequestro per equivalente.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, il quale contesta che il delitto c.d. presupposto del riciclaggio sia l’indebito utilizzo di carte di credito e non già la clonazione/furto delle stesse carte, delitti questi non contestati all’indagato.
Ad avviso del P.M. ricorrente, l’indagato non ha semplicemente utilizzato più carte di credito conseguendone il profitto, ma ha ricevuto beni di provenienza illecita e li ha sostituiti con denaro, simulatamente proveniente da operazioni commerciali evidentemente false. Per sostituire i beni di provenienza delittuosa con utilità apparentemente di provenienza lecita, il T. ha commesso l’ulteriore delitto dell’indebito utilizzo di carte di credito, reato quest’ultimo che assume di per sé rilievo penale autonomo, pur costituendo di fatto un segmento della condotta criminosa attraverso il quale l’indagato ha riciclato le carte clonate e/o rubate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo l’accusa il T. ha ricevuto beni di provenienza illecita, cioè carte di credito clonate o rubate all’estero, e li ha sostituiti con denaro simulatamente proveniente da operazioni commerciali fittizie. In tale contesto accusatorio il reato di utilizzazione indebita di carte di credito (art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231 del 2007) assume una valenza strumentale rispetto al risultato finale che il soggetto agente intende conseguire, pur acquistando una sua autonoma rilevanza quale fattispecie penale. Il valore strumentale di guest’ultima fattispecie è evidenziato dalla ratio del citato D.Lgs., che è quella, evidenziata nello stesso titolo, di prevenire e reprimere l’”utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose”.
Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: “nel caso di riciclaggio di carte di credito provenienti da delitto, perché rubate o clonate, l’indebita utilizzazione delle carte di credito medesime non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo”.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame che faccia applicazione del suddetto principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

Redazione