Unica deroga per il passaggio del dipendente ad una qualifica superiore senza novazione del rapporto preesistente (Cons. Stato n. 5451/2012)

Redazione 24/10/12
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FATTO

Con ricorso iscritto al n. 300 del 2006, *********** propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, n. 2026 del 17 novembre 2004 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della giustizia per l’annullamento del P.D.G. del Ministero di Giustizia del 30 novembre 1998, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al *************-ficiale n. 4 del 28 febbraio 1998, con cui veniva approvata la graduatoria finale di merito del concorso, per titoli, indetto per la copertura di n. 954 posti di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, nella parte in cui si omette di prevedere ed applicare la riserva dei posti a favore delle categorie protet-te di cui alla l. n. 482/68; b) dei conseguenti atti di nomina di estremo ignoto, con i quali, in esecuzione della impugnata graduatoria, si dichiarano vincitori i partecipanti al concorso, omettendo di nominare gli aventi diritto ex l. n. 482/68; c) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorra, il bando di concorso.

Dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente impugnava il provvedimento del Ministero di Giustizia del 30 novembre 1998, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1998, con cui era stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso, per titoli, indetto per la copertura di n. 954 posti di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, nella parte in cui, in termini asseritamente lesivi ed illegittimi, aveva omesso di prevedere ed applicare la riserva dei posti a favore delle categorie protette di cui alla l. n. 482/68.

Costituitosi il Ministero della giustizia, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, considerando assorbente l’eccezione articolata dalla difesa erariale di intempestività del ricorso, essendo indirizzato avverso la graduatoria definitiva del concorso pubblicata in data 28 febbraio 1998.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, in relazione alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta instaurazione di un diverso e novativo rapporto di lavoro con l’amministrazione, nonché per infondatezza della decisione stessa.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per la parte resistente, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2012, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

 

DIRITTO

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, ed in via preliminare, osserva la Sezione come non sia condivisibile la ricostruzione operata dalla parte appellante in merito all’intervenuta cessazione della materia del contendere, stante la supposta intervenuta trasformazione del rapporto di lavoro dell’appellante, costituitosi a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare proposta in ricorso ed accolta con ordinanza n. 109 del 12 gennaio 2000. Infatti, sulla base della prospettazione difensiva, a seguito del provvedimento dirigenziale del 21 luglio 2004, emanato senza l’apposizione di alcuna riserva, il rapporto di lavoro si sarebbe stato trasformato da tempo parziale a tempo definito in modo autonomo rispetto alla decisione interinale del T.A.R..

2.1. – La censura non può essere condivisa.

L’ipotesi sostenuta, ossia quella di una interpretazione del provvedimento sopravvenuto come avente carattere novativo e quindi idoneo a costituire in virtù della sua propria forza il rapporto di lavoro, appare del tutto contrastante con la giurisprudenza di questo Consiglio.

Proprio in questi termini, ricostruendo la giurisprudenza costituzionale, si è pronunciata l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (Consiglio di Stato ad. plen. 28 maggio 2012 n. 17), evidenziando la contrarietà al dettato costituzionale di strumenti di assunzione del personale dell’amministrazione che si pongano al di fuori dello strumento del concorso (ex plurimis, Corte cost. 10 novembre 2011, n. 299), evidenziando anche l’ampiezza di applicazione di tale principio, sia in rapporto alle procedure preordinate all’ingresso ex novo di personale nei ruoli dell’amministrazione che in merito a quelle finalizzate al passaggio dei dipendenti ad una qualifica superore, sottolineando come “la regola del concorso pubblico si atteggia, in definitiva, a principio costituzionale, passibile di deroga solo nell’ipotesi in cui la progressione non determini la novazione, con effetti estintivocostitutivi, del rapporto di lavoro preesistente”.

Pertanto, la ricostruzione proposta va respinta, ritenendo non sussistente la vantata cessazione della materia del contendere.

3. – Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta la violazione dell’art. 15 della previgente legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”, evidenziando come i provvedimenti emanati in violazione della disciplina a tutela degli invalidi e degli altri aventi diritto, essendo non esecutivi, non potevano quindi essere lesivi e, implicitamente, non poteva essere dichiarata l’irricevibilità del ricorso.

3.1. – La doglianza non può essere accolta.

La legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”, applicabile ratione temporis perché abrogata successivamente dall’art. 22 della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevedeva al primo comma dell’art. 15: “Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto”.

Tuttavia, al secondo comma della stessa norma, veniva precisato: “I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l’annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell’Unione nazionale mutilati per servizio, dell’Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, dell’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonché delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione”.

Emerge quindi in maniera del tutto palmare dalla lettura della norma che, qualunque qualificazione dogmatica voglia darsi alla non univoca nozione di non esecutività dei provvedimenti, come prevista dal comma 1, l’atto ivi indicato rimane comunque soggetto alla disciplina di cui al comma 2, che prevede un regime di impugnabilità per l’annullamento, che si inquadra invece nel quadro usuale dei modi di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

Stante quindi l’applicabilità della disciplina impugnatoria del provvedimento, e la consequenziale qualificazione normativa della sua implicita lesività, tanto da legittimarne il gravame ad opera anche di soggetti esponenziali degli interessi delle categorie, la doglianza non può essere accolta.

Consequenzialmente, la declaratoria di irricevibilità del ricorso, che peraltro non viene censurata dalla parte appellante, deve ritenersi del tutto fondata, atteso che la graduatoria era stata pubblicata in data 28 febbraio 1998 ed il ricorso era stato proposto con ricorso notificato il 29 novembre 1999.

4. – La declaratoria di irricevibilità del ricorso, data dalla sentenza gravata e condivisa da questo Consiglio, impedisce quindi di prendere cognizione del terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il merito della decisione.

5. – L’appello va quindi respinto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla parziale novità della questione decisa.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 300 del 2006;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012

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