Una donna, si vede recapitare prima un “verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada” e poi una conseguente cartella esattoriale per quasi 250 euro. La violazione contestata è un ‘divieto di sosta’ contestato a un ciclomotore, di cui la donna asserisce non essere “mai stata proprietaria, né possessore, né conducente” del veicolo. Ma l’obiezione si rivela tardiva… (Corte di Cassazione Civile, 17/4/2015, n. 7829)

Redazione 17/04/15
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Il Caso: una donna, si vede recapitare prima un “verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada” e poi una conseguente cartella esattoriale per quasi 250 euro. La violazione contestata è un ‘divieto di sosta’ contestato a un ciclomotore, di cui la donna asserisce non essere “mai stata proprietaria, né possessore, né conducente” del veicolo.

La Corte di Cassazione sostiene che le eccezioni relative all’accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione, dovevano (e potevano) essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l’impugnazione del verbale nel termine di legge.
L’ obiezione della donna si rivela quindi tardiva. 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 17 aprile 2015, n. 7829

(Omissis)

Svolgimento del processo

1. La signora C. impugna la sentenza del Tribunale di Salerno, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 237/07 del Giudice di Pace di Salerno, che, a sua volta, aveva rigettato la sua opposizione ex art. 22 Legge n.689/81 avverso la cartella esattoriale n.10020060004786022000, per l’importo di € 243,90, emessa dalla ETR. spa a seguito della iscrizione a ruolo dell’importo maturato in forza del verbale di contestazione di violazioni al codice della strada n. 851370 del 30.01.2001, regolarmente notificato.
2. La ricorrente chiarisce che il verbale riguardava un divieto di sosta contestato per un ciclomotore targato 6W67B, di cui non era mai stata proprietaria, né possessore, né conducente.
L’opposizione era stata fondata su tale motivo, mentre non era stata contestata l’avvenuta regolare notifica del verbale in questione.
3. Il giudice di pace rigettava il ricorso, posto che l’intervenuta regolare notifica del verbale rendeva inammissibile ed improcedibile l’opposizione ex art. 22 L.689/81 proposta oltre il termine dei sessanta giorni.
4. Parimenti il giudice dell’appello rigettava l’impugnazione, osservando che l’appellante, che non aveva «eccepito di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento», non poteva più sollevare le questioni che avrebbe potuto dedurre con la tempestiva impugnazione del verbale.
S. La ricorrente articola un unico motivo. Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce «art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della L 689/81 e degli arit. 201 e 196 del Dgs 285/92. Art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la nullità del verbale di infrazione notificato a persona diversa dal proprietario».
Secondo parte ricorrente, deve ritenersi nullo il verbale notificato a persona che dimostri di non essere proprietario, né possessore né conducente del veicolo nei confronti del quale è stata rilevata l’infrazione. Ciò in violazione delle norme di cui all’art. 201 e 196 Codice della Strada. La nullità del verbale si riverbera sulla cartella. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare la correttezza del suo operato. Il cittadino non deve sostenere i costi per impugnare un atto che non può essere posto a base di un’azione esecutiva, risultando sotto tale profilo anche carente di interesse.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.1 – É principio ormai consolidato e condiviso da questo Collegio che le eccezioni relative all’accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione, dovevano (e potevano) essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l’impugnazione del verbale nel termine di legge. La C. non doveva, quindi, attendere la notifica della cartella, rispetto alla quale, è possibile dedurre soltanto fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione ect., salvo il caso, nemmeno dedotto in questa sede, della mancata notifica dell’atto presupposto (appunto il verbale), potendo in tal caso essere recuperata la relativa tutela. La ricorrente non ha impugnato il verbale, regolarmente notificatole, nel termine di legge.
Le decisioni dei giudici di merito sono, quindi, corrette.
3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) euro per compensi e 100,00 (cento) euro per spese, oltre accessori di legge.

(Omissis)

Redazione