Tutti i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici (Cons. Stato n. 1653/2013)

Redazione 25/03/13
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FATTO e DIRITTO

1. -Con ricorso notificato il 12.5.2009 la Farmacia R. s.n.c. di ************* & C. impugnava avanti al T.A.R. Liguria, in una con tutti gli atti presupposti ad essa presupposti, l’ordinanza sindacale n. 5379 del 22.4.2009, mediante la quale il Comune di Lavagna aveva autorizzato la Farmacia F. ad ampliare da 8 a 10 mesi l’apertura della propria farmacia succursale nel ponente cittadino, in via Battisti, n. 12.

La ricorrente, nel lamentare con sei distinti motivi, anche aggiunti, l’illegittimità e, comunque, l’eccesso di potere dei provvedimenti impugnati, per avere il Comune di Lavagna autorizzato l’ampliamento dei mesi di apertura della farmacia succursale sulla base delle accresciute esigenze della popolazione residente, essendo questa destinata a soddisfare finalità diverse, domandava l’annullamento di tali provvedimenti.

2. – Nel giudizio di prime cure si costituivano sia il resistente Comune di Lavagna che la controinteressata Farmacia F. e sostenevano la tardività, l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza dell’avversario ricorso.

3. – Il T.A.R. Liguria, con sentenza n. 10633 del 25.11.2010, accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.

4. – Avverso tale sentenza, con ricorso rispettivamente notificato alla Farmacia R. il 28.3.2011 ed al Comune di Lavagna il 28.3.2011, ha proposto appello la Farmacia F., articolando dodici motivi di censura, e ne ha chiesto l’integrale riforma.

5. – Si è costituita nel giudizio di seconde cure l’appellata Farmacia R. s.n.c. di ************* & C. del dott. *************, domandando la reiezione del ricorso in appello, la conferma della sentenza gravata e, comunque, l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado, anche per i motivi dichiarati assorbiti dal T.A.R. Liguria.

6. – All’udienza del 15.3.2013 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha assunto la causa in decisione.

7. – L’appello è infondato.

7.1. – L’appellante ha proposto, nella memoria depositata il 21.2.2013, un’eccezione di improcedibilità dell’originario ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto dalla Farmacia R..

Tale eccezione si fonda sull’intervenuta approvazione del d.l. 1/2012, in ambito nazionale, e della L.R. Liguria n. 35/2012, che avrebbe previsto un’assoluta e generalizzata liberalizzazione degli orari e dei turni di apertura delle sedi farmaceutiche e delle relative succursali, sicché sarebbe venuta meno qualsiasi utilità, per la Farmacia R., conseguente all’annullamento della delibera che ha autorizzato l’apertura della farmacia succursale per 10 mesi.

Tale eccezione non merita accoglimento perché la L.R. Liguria n. 35/2012 si riferisce esclusivamente agli orari, ai turni e alle ferie delle farmacie stabili e rurali, come si evince dalla lettura del suo ordito normativo, non già alle farmacie succursali, che rimangono assoggettate alla rigida disciplina fissata dall’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265.

7.2. – Occorre, ciò premesso, esaminare i singoli motivi di appello dedotti dalla Farmacia F..

7.3. – Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse in capo alla Farmacia R., sollevata dall’appellante Farmacia F., la quale assume che l’ordinanza n. 5379 del 21.4.2009, nel rettificare parzialmente il provvedimento n. 36903 del 28.12.2001, non avrebbe sostanzialmente modificato il numero annuale di ore di apertura della farmacia succursale, sicché essa non sarebbe in grado, neppur potenzialmente, di ledere gli interessi delle altre farmacia del Comune di Lavagna, non avendo innovato l’offerta del servizio farmaceutico nell’ambito territoriale di riferimento.

L’ordinanza impugnata, più in particolare, avrebbe disposto un prolungamento del periodo infrannuale di apertura, aumentandolo da 8 a 10 mesi, ma avrebbe ridotto, nel contempo, l’orario di apertura infrasettimanale, che è stato portato da 48 a 40 ore, al fine di mantenere invariato il numero complessivo di ore e, dunque, di non alterare l’equilibrio dell’offerta farmaceutica nell’ambito del Comune.

In questa prospettiva, sostiene l’appellante, si sarebbe passati da un numero complessivo di 1680 ore all’anno, siccome determinato dal precedente provvedimento sindacale n. 36903 del 28.12.2001, ad un numero complessivo di 1720 ore all’anno, sulla base dell’imposizione di un orario settimanale di 40 ore complessive in virtù della contestata ordinanza comunale n. 5379 del 21.4.2009.

L’aumento di appena 40 ore settimanali sarebbe modesto e del tutto irrilevante, secondo la tesi della Farmacia F., e comunque non tale da giustificare e sorreggere l’interesse a ricorrere della Farmacia R..

L’assunto dell’appellante è infondato.

Bene ha rilevato il giudice di prime cure che l’autorità comunale, così operando, ha mutato anche l’estensione qualitativa dell’apertura, rendendo la farmacia succursale, per sua natura destinata a soddisfare esigenze temporanee, un polo di attrazione per quasi tutto il periodo annuale, stante il prolungamento della sua apertura da 8 a 10 mesi.

In senso contrario non giova osservare, come fa l’appellante, che la contestuale riduzione dell’orario di apertura determina un bilanciamento tale da mantenere pressoché invariata, ad eccezione di un modesto aumento di 40 ore, l’offerta farmaceutica.

Ciò che la Farmacia R. lamenta, in punto di petitum, è infatti la sostanziale assimilazione della farmacia succursale, per l’eccessiva estensione dei mesi di apertura, ad un ulteriore polo di vendita farmaceutica, indipendentemente dalla durata giornaliera di tale offerta, in quanto la popolazione residente potrebbe fare assegnamento, per un periodo che non si distanzia molto da quello di apertura di un’ordinaria farmacia, su un’altra realtà economica concorrente a condizioni assimilabili a quelle proprie di quest’ultima, nonostante l’affermata qualità di farmacia succursale.

È evidente che, in tale prospettiva, poco rilevi che la farmacia succursale sia aperta 8 ore in meno settimanalmente, se poi la sua prolungata apertura per ulteriori due mesi ne accresce le potenzialità concorrenziali a scapito delle altre farmacie, per un periodo che non si allontana da quello di cui godono, con ben altro regime giuridico, queste ultime.

Sussiste quindi l’interesse della Farmacia R. a ricorrere contro l’impugnato provvedimento.

7.4. – Tanto spiega perché sia infondata e, dunque, debba essere rigettata anche la seconda censura sollevata dall’appellante che, seppur da diversa angolazione concettuale, reitera la propria eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire in capo alla Farmacia R., sostenendo che essa non avrebbe dato prova alcuna di tale interesse e si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche e sfornite di qualsivoglia dimostrazione circa un “consistente sviamento della clientela” e un “grave danno economico”, soprattutto ove si consideri che la farmacia succursale si trova assai distante, in altra zona della città.

Occorre anzitutto rilevare, in senso ostativo all’accoglimento di tale seconda censura, che questo Consiglio, chiamato a pronunciarsi su analoga questione, ha già avuto modo di chiarire che tutti i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, di conseguenza, a ricorrere contro provvedimenti che, anche in modo improprio come accade nel caso di specie, accrescono il numero delle farmacie della pianta organica.

L’istituzione di una farmacia succursale, infatti, è idonea ad incidere sulle condizioni di mercato preesistenti, con la conseguenza che l’interesse del singolo farmacista a contrastare la localizzazione di ulteriori sedi farmaceutiche, o ad ottenere che essa avvenga nel rigoroso rispetto della normativa che ne disciplina il procedimento, sorge e si attualizza allorché l’organo competente adotta la relativa deliberazione.

La disposizione contenuta nell’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che consente l’istituzione di farmacie succursali nelle “stazioni di cura”, intese estensivamente come tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi è un particolare afflusso di popolazione non residente, non è inserita fra quelle che regolano la formazione della pianta organica – che ha come base di riferimento la popolazione residente e non quella stagionale – e configura, pertanto, un provvedimento che viene preso discrezionalmente caso per caso.

Le finalità alle quali sono destinate le farmacie succursali sono meramente integrative e complementari rispetto a quelle istituzionalmente proprie della pianta organica delle farmacie ordinarie, nel senso che all’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria, siccome ragguagliata ex lege alle esigenze della sola popolazione residente (Cons. St., sez. IV, 8.6.2000, n. 3261).

Ebbene, tutto ciò considerato, appare chiaro che l’interesse della Farmacia R. non può essere misconosciuto sulla base della sola considerazione che la farmacia succursale si trovi ad una certa distanza da essa, laddove l’autorità comunale adotti una determinazione che, di fatto, trasformi la farmacia succursale, come nel caso di specie, in un polo che viene ad integrare, surrettiziamente e illegittimamente, la rete distributiva ordinaria a detrimento delle altre farmacie che di tale rete optimo iure fanno parte.

7.5. – Emergono perciò chiaramente, dalle argomentazioni appena esposte, le ragioni per le quali deve essere disattesa anche la terza eccezione di inammissibilità, per presunta tardività dell’originario ricorso e dei motivi aggiunti, formulata dall’appellante.

Quest’ultima sostiene, infatti, che detto ricorso, in una con i motivi aggiunti, sarebbe tardivo, in quanto tutti gli atti del procedimento che hanno condotto all’apertura della succursale in oggetto, come anche alla conseguente assegnazione della stessa alla Farmacia F., si sarebbero consolidati da tempo e, cioè, da quando la Regione Liguria, con delibera n. 187 del 26.2.1999, istituiva la farmacia succursale e le successive deliberazioni comunali n. 324 del 9.11.2001 e n. 36903 del 28.12.2001 con le quali la Farmacia F., dapprima, veniva dal Comune di ******* proclamata vincitrice del concorso indetto per l’apertura della farmacia succursale la Farmacia F. e, poi, autorizzata ad aprire la farmacia in via Cesare Battisti, n. 12.

L’appellante sostiene che il giudice di prime cure, confondendo il requisito della stagionalità, previsto dall’art. 1 della l. 221/1968, con il carattere della periodicità, richiesto dall’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, non si sarebbe avveduto che le censure proposte dalla Farmacia R., con il ricorso originario e con i motivi aggiunti, miravano radicalmente a contestare l’apertura della succursale nel 2001, con conseguente tardività di siffatte impugnative.

Ma l’argomento non è condivisibile poiché, diversamente da quanto suggestivamente propugna tale tesi, la ricorrente in prime cure mai, sul piano del petitum sostanziale, ha inteso porre in discussione l’originaria istituzione della farmacia succursale, ma solo contestare tutte le determinazioni, anche risalenti e presupposte, del Comune nella misura in cui mirassero, illegittimamente, a trasformare tale farmacia, in origine correttamente istituita, in una farmacia ordinaria, prolungandone la durata per un periodo che, di fatto e surrettiziamente, ne parificasse la natura a quella di una farmacia ordinaria, nonostante la sua ben diversa ragion d’essere.

Il giudice di prime cure non ha nemmeno equivocato il concetto di stagionalità, come pretende l’appellante, poiché i connotati “stagionali”, ai quali ha in modo atecnico alluso, non si riferiscono stricto sensu al parametro della stagionalità, previsto dall’art. 1 della l. 221/1968, ma pongono l’enfasi, come agevolmente si evince dalla lettura della sentenza impugnata, su “ciò che è e o dovrebbe essere temporaneo” e rientrano, pertanto, nell’alveo della corretta sedes materiae, individuata dall’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265.

7.6. – È anche infondato il quarto motivo di appello, con il quale la Farmacia F. si duole che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente tempestivo il ricorso proposto dalla Farmacia R., anche al cospetto della precedente delibera n. 357 del 15.12.2008, con la quale il Comune di Lavagna si sarebbe determinato, a suo avviso in via definitiva, sulla sussistenza dei presupposti per procedere alla rettifica, successivamente formalizzata con l’ordinanza n. 5379 del 21.4.2009.

Il primo giudice ha ritenuto, al contrario, che la delibera n. 357 del 15.12.2008 fosse un atto inidoneo a ledere la sfera giuridica della ricorrente in prime cure, pur contenendo le ragioni che avevano indotto il Comune ad estendere il periodo di apertura da 8 a 10 mesi, perché costituirebbe un atto di avvio del procedimento che ha poi condotto alla determinazione finale della delibera del 21.4.2009.

La statuizione del T.A.R. va esente da censura, perché ha correttamente individuato nella sola delibera n. 5379 del 21.4.2009 l’atto finale del procedimento, lesivo della sfera giuridica dell’odierna appellata, confinando invece la delibera n. 537 ad una mera determinazione interna, incapace di esplicare effetti esterni, non foss’altro perché essa non conteneva alcuna definitiva volontà, da parte del Comune, di estendere il periodo di apertura, come poi il Comune ha fatto con la delibera n. 5379 del 21.4.2009, configurandosi come una mera proposta rispetto alla quale la Regione Liguria, come si dirà, ha espresso peraltro parere favorevole.

L’eccezione di tardività, proposta dall’appellante con il quarto motivo di appello, va quindi anch’essa disattesa.

7.7. – Anche il quinto motivo di appello è infondato.

Con esso l’appellante si duole, ancora e per altro profilo, della tardività dei motivi aggiunti proposti dalla Farmacia R. con riferimento all’impugnazione della già citata delibera della Giunta Regionale n. 187 del 26.2.1999, con la quale è stata istituita la farmacia succursale di cui si dibatte nel presente giudizio.

Ma anche tale motivo non merita positivo scrutinio, poiché l’impugnazione di tale atto presupposto, con i motivi aggiunti, è solo funzionale alla contestazione avente ad oggetto l’estensione dei mesi di apertura della farmacia succursale e non già, come sopra si è già evidenziato, la sua stessa istituzione in sede regionale, sicché viene a cadere il presupposto logico sul quale si fonda l’eccepita tardività del ricorso.

7.8. – Con il sesto motivo di censura l’appellante si duole che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato, al caso di specie, una norma del tutto inconferente, come quella prevista dall’art. 1 della l. 221/1968, e non già l’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, che disciplina invece le farmacie succursali.

La censura è destituita di fondamento, perché mai la sentenza impugnata ha fatto applicazione o anche solo menzione della l. 221/1968, in luogo del citato art. 116 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, e anche quando ha richiamato il precedente del T.A.R. Liguria, 12.6.2009, n. 1377 e di questo Cons. St., sez. VI, 26.5.2010, n. 3360, che pure si riferiscono ai dispensari farmaceutici, non ne ha tratto alcuna decisiva conseguenza sul piano motivazionale, poiché mai ha sovrapposto il concetto di stagionalità, tipico di questo istituto, alla “periodicità” delle farmacie succursali.

Prova ne è la constatazione che il primo giudice abbia usato il termine “stagionalità” sempre e solo, in modo atecnico e, se si vuole, improprio, quale sinonimo di periodicità, collegato appunto, come si legge nel testo del provvedimento impugnato, alle “esigenze straordinarie” e alla “discontinuità” che connotano le farmacie succursali.

La sentenza richiama ed applica espressamente (p. 11), invece, proprio il più volte citato art. 116 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265.

Non si ravvisa, dunque, alcun error in iudicando da parte del primo giudice, sotto il profilo della violazione o della falsa applicazione dell’art. 116.

7.9. – Non merita accoglimento nemmeno il settimo motivo di censura.

L’appellante ha reiterato con esso, anche nel presente giudizio di appello, l’originaria eccezione di inammissibilità dell’avversario ricorso, volto a contestare decisioni che, a suo avviso, rientrerebbero nella piena discrezionalità della p.a. e, in quanto tali, sottratte al sindacato giurisdizionale.

Nel merito, anche prescindendo da tale assorbente rilievo, l’appellante si duole che il T.A.R. avrebbe dato una lettura del tutto distorta e fuorviante degli atti impugnati, ritenendo, in modo erroneo, che il Comune di ******* avrebbe fatto leva sulla soddisfazione di esigenze della popolazione cittadina residente nel ponente, alle quali esso è andato incontro utilizzando un mezzo previsto dalla legge per garantire esigenze temporanee e facenti capo a soggetti non residenti.

Il T.A.R. avrebbe trascurato, così ragionando, i molteplici fattori esaminati dal Comune nel corso di un’approfondita e articolata istruttoria e, in particolare, il gran numero di visitatori che dimorano e soggiornano nel Comune per motivi turistici, sia durante il periodo estivo che invernale; l’esigenza di un servizio farmaceutico nella zona pR.ma al porto di *******, che risulterebbe essere uno dei porti turistici più grandi del Mediterraneo; l’organizzazione di manifestazioni ed eventi che attraggono visitatori; i frequentatori delle seconde case della zona.

Tutti questi elementi, esaminati e valorizzati nella delibera n. 357 del 15.12.2008, integrerebbero, secondo la tesi dell’appellante, una congrua e diffusa motivazione in grado di giustificare il provvedimento adottato dal Comune con la successiva delibera n. 5379 del 21.4.2009, come dimostrerebbe anche il fatto che la Regioni Liguria, con atto prot. n. 32452 del 25.2.2009, avrebbe espresso parere favorevole all’estensione del periodo di apertura proprio sulla base di detti argomenti, ritenendo rispettato lo “spirito” dell’art. 116 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265.

Così non è, tuttavia, e su questo punto, che costituisce il vero e principale caput controversum dell’intero giudizio, la statuizione del primo giudice resiste alle censure che le muove l’appellante.

Correttamente il T.A.R. ha rilevato che l’esame della delibera n. 357 consente di affermare che la delibera ha fatto leva su presupposti in gran parte diversi da quelli stabiliti dalla legge per istituire una farmacia succursale e, cioè, sulle esigenze straordinarie che hanno carattere di discontinuità e sono, comunque, limitate nel tempo.

La delibera n. 357, infatti, prende le mosse da una petizione popolare, promossa da un comitato spontaneo e sottoscritta da 900 cittadini, che richiedono la presenza, nella zona ovest del centro abitato, di una farmacia “stabile”, che assicuri un servizio “tutto l’anno”; valorizza la finalità che la farmacia succursale fornisca un “servizio irrinunciabile” per la popolazione che “risiede e gravita” nella zona ponente del Comune; rileva che, nei mesi di chiusura, “i cittadini”, per usufruire del servizio farmaceutico, devono avvalersi di mezzi di trasporto pubblici o privati, trovandosi gli esercizi o nel centro storico o nel comune vicino, ad una distanza superiore al chilometro; ritiene doveroso, infine, andare incontro alle istanze avanzate dalla popolazione “residente e turistica”, che richiede di poter usufruire di una farmacia aperta tutto l’anno, e autorizza l’apertura della farmacia succursale almeno per 10 mesi l’anno, anche nei mesi di ottobre e maggio, ma diminuendo l’orario settimanale a 40 ore, come per “le altre farmacie”, in modo da non alterare complessivamente il numero di ore/annuo di apertura previsto.

Proprio questo tessuto motivazionale mostra, come ha rilevato il primo giudice, che il Comune ha fondato pressoché esclusivamente la propria decisione sulle esigenze della popolazione residente, apparendo del tutto illogico e, comunque, distonico rispetto al contesto del provvedimento il riferimento, di mero stile, ad una popolazione “turistica”, per definizione stagionale, che invece, senza soluzione di continuità, richiederebbe “di poter fruire di una farmacia aperta tutto l’anno”.

È evidente allora l’eccesso di potere nel quale è incorso il Comune di Lavagna, che ha usato un potere, quello di regolamentare l’apertura della farmacia succursale, per una finalità a questa estranea e, cioè, per sovvenire alle esigenze della popolazione residente, con un marcato sviamento dalla causa tipica di tale potere, trasformando la farmacia succursale, di fatto e in un modo non consentito dalla legge, in una ordinaria farmacia, avente, peraltro, gli stessi orari settimanali delle altre farmacie.

All’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale, infatti, può farsi ricorso esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la rete distributiva ordinaria.

Le esigenze della popolazione residente sono invece così preminenti e, a ben vedere, assorbenti, nella considerazione del Comune di Lavagna, che questo ha avvertito l’esigenza e la preoccupazione, proprio mentre ha deciso di aumentare il periodo di apertura della farmacia succursale, di ridurne l’orario, parificandolo a quello delle “altre farmacie” ordinarie, così mostrando di ragionare in termini di un equilibrato riassetto di una normale distribuzione farmaceutica e non di un’esigenza straordinaria.

Di questa contraddizione il Comune di Lavagna si mostra perfettamente consapevole, peraltro, allorquando giustifica tale equiparazione con la finalità di “non alterare complessivamente il numero di ore/annuo di apertura previsto”.

L’estensione del periodo di apertura da 8 a 10 mesi comporta, infatti, l’assimilazione della farmacia succursale ad una ordinaria farmacia, con la necessità di non superare il numero di ore consentito per l’apertura nell’arco di un anno, smentendo il carattere di periodicità connaturato alla farmacia succursale.

La riduzione dell’orario della farmacia succursale a quello di una farmacia normale, contestualmente all’aumento del periodo di apertura, è un ulteriore sintomo dell’eccesso di potere, poiché essa contraddice la natura straordinaria dell’esigenza posta a fondamento della farmacia succursale e, cioè, l’inadeguatezza della rete distributiva ordinaria a fronte di un accresciuto bacino d’utenza in periodi “critici” di particolare movimento turistico, e risponde al solo bisogno di riequilibrare e ricondurre a normalità l’ibrida condizione della farmacia, conseguente allo snaturamento dell’originaria sua funzione.

Ne deriva che l’impugnata sentenza merita anche per tale aspetto conferma, resistendo alla settima e principale censura formulata dall’appellante.

7.10. -Anche l’ottavo motivo di appello è infondato.

Correttamente il T.A.R. Liguria, infatti, ha censurato l’operato dell’amministrazione comunale, laddove essa ha comunicato alla Farmacia R. la chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90.

Contraddice infatti la stessa ratio dell’art. 7 una comunicazione inviata per segnalare la fine del procedimento, quando la norma, evocata dal Comune stesso, prescrive che la p.a. dia comunicazione all’interessato del suo inizio, proprio per mettere in condizione l’interessato di fornire il proprio apporto, conoscitivo e valutativo, e di partecipare al procedimento, quale “forma” in cui si esprime il pubblico potere.

7.11. – Le motivazioni sin qui espresse destituiscono di fondamento anche gli ultimi quattro motivi di censura sollevati dall’appellante.

7.11.1. – Quanto al nono, infatti, si è già osservato che la parificazione dell’orario della farmacia succursale alle 40 ore settimanali, previste per le altre farmacie, istituisce di fatto una surrettizia equiparazione di questa ad una farmacia ordinaria, sicché l’impugnata sentenza, anche per tale profilo, merita piena conferma, laddove ha ritenuto che tale equiparazione sussistesse e fosse illegittima.

7.11.2. – In riferimento al decimo motivo di appello, inoltre, può osservarsi che il prolungamento dell’orario di apertura nei mesi di maggio e ottobre dà ulteriore conto dell’illogicità del provvedimento impugnato rispetto al fine tipico di soddisfare le esigenze della popolazione non residente, dato che coerenza avrebbe voluto, laddove effettivamente fosse stato questo il fine in concreto perseguito dall’amministrazione, che il provvedimento riguardasse uno o entrambi tali mesi e non già il mese di ottobre, rispetto al quale – come rilevato dal primo giudice – il Comune non ha offerto alcuna espressa motivazione né svolto alcuna adeguata attività istruttoria.

7.11.3. – Per quanto attiene, poi, all’undicesima censura dell’appellante, i motivi aggiunti proposti dall’appellante contro la deliberazione n. 187 del 1999 miravano, come già sopra si è chiarito, non già a contestare le esigenze sottese al riconoscimento della farmacia ab initio, ma ad evidenziare ancor più nitidamente l’illegittimità della delibera n. 5379 del 21.4.2009, per mostrare che l’oppugnata estensione del periodo di apertura a 10 mesi, contrastante con l’iniziale istituzione della farmacia succursale per un periodo di 8 mesi, rispondesse solo alle esigenze della popolazione residente.

7.11.4. – È infine infondato anche l’ultimo motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese giudiziali a carico della Farmacia F..

La sentenza impugnata, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, che regola la liquidazione delle spese giudiziali.

8. – Da quanto esposto discende che l’appello proposto, in quanto infondato, deve essere respinto.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi proposti dall’appellata in prime cure, dichiarati assorbiti anche dal primo giudice e in questa sede riproposti.

9. – Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Farmacia F. del dott. ****************** a rifondere in favore di Farmacia R. s.n.c. di ************* & C. del dott. ************* le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013

Redazione