Tutela – Cura personae – obbligo del tutore di denunciare al giudice tutelare eventuali lesioni che il pupillo abbia subito – Sussiste – Omissione antidoverosa – conseguenze – Rimozione del tutore – Art. 384 c.c. (Trib. Catanzaro, 5/4/2012) (inviata dal Dott. G. Buffone)

Redazione 05/04/12
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Il tutore, avendo la cura della persona dell’interdetto, ha l’obbligo di denunciare al giudice tutelare gli eventi che mettano a rischio o ledano l’integrità fisica del pupillo. In caso di omissione, il giudice tutelare può rimuovere il tutore dalle funzioni, ai sensi dell’art. 384 c.c. (****************)

 

Il Giudice Tutelare

Nella persona della dr.ssa ********************, letta l’istanza depositata in data 26/03/2012 dal protutore dell’interdetto RA;

rilevato che il protutore ha evidenziato che recatosi a fare visita al fratello R, ricoverato presso la casa di cura …. … .., aveva notato che questi lamentava dolori al petto e presentava tumefazioni al dorso del naso e agli occhi;

rilevato che il referto medico rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Catanzaro – Presidio Ospedaliero di Soverato in data 24/03/2012, allegato all’istanza, diagnosticava “un trauma contusivo al dorso del naso con escoriazioni cutanee guaribile in 5 giorni” che a dire dell’interdetto doveva essere attribuito a episodi di percosse;

rilevato che all’istanza veniva allegata anche documentazione fotografica che ritraeva un particolare del volto dell’interdetto che recava visibili segni di tumefazione sul naso nonché sull’arcata interna perioculare;

rilevato che l’art. 357 c.c. dispone che il tutore ha la cura della persona del minore/interdetto e che lo stesso risponde verso quest’ultimo del danno a lui cagionato violando i propri doveri;

rilevato che in presenza di un episodio coinvolgente l’integrità fisica dell’interdetto e verificatosi prima facie nella struttura in cui lo stesso è ricoverato sarebbe stato quantomeno obbligo del tutore informare il Giudice Tutelare e nel caso denunciare il fatto, astrattamente riconducibile ad una fattispecie penale, all’Autorità di Polizia Giudiziaria;

rilevato che detto comportamento possa configurare un’ipotesi di negligenza sufficiente a comportare revoca dall’ufficio di tutore;

rilevato che l’art. 384 c.c. non consente la revoca immediata del tutore, ma prevede che so stesso sia sentito o citato;

rilevato tuttavia che ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 384 c.c., nei casi che non ammettono dilazione il giudice tutelare può sospenderlo dall’ufficio e nel tempo in cui opera la sospensione e fino al momento in cui viene pronunciata la rimozione (con la nomina di un nuovo tutore) trova applicazione l’art. 360, comma 3, c.c. in forza del quale quando il tutore viene a mancare spetta al protutore la cura e la rappresentanza del minore, con il potere di compiere tutti gli atti conservativi ed urgenti di amministrazione;

rilevato che detta indifferibilità è rappresentata dall’esigenza di preservare l’integrità psico-fisica dell’interdetto ed in ogni caso di accertare le cause che hanno portato alle denuncia de qua;

considerato che sia necessario assumere con urgenza informazioni circa i fatti riferiti dal protutore e attinenti all’riferito episodio di aggressione sulla persona dell’interdetto;

P.Q.M.

visti gli artt. 344, 357, 360,  382 e 384  e ss. c.c.

SOSPENDE

Cautelativamente dall’ufficio di tutela il tutore in carica AS e convoca la stessa davanti al Giudice Tutelare all’udienza del 9 maggio 2012 ore 12,30;

CONFERISCE

Al protutore già nominato, AR, la rappresentanza piena ed esclusiva dell’interdetto R, autorizzandolo al compimento di tutti gli atti indifferibili ed urgenti a tutela della persona e del patrimonio dell’interdetto, con obbligo di informare appena possibile il Giudice Tutelare, compreso il ricovero temporaneo presso altre strutture ospedaliere;

DELEGA

I Servizi Sociali competenti per territorio a svolgere opportuni accertamenti sulle complessive condizioni di vita e di salute dell’interdetto e di riferire, con sintetica relazione inviata anche a mezzo fax,  all’Autorità Giudiziaria ogni notizia utile sui fatti avvenuti ed ogni eventuale  considerazione;

MANDA

Alla cancelleria per le comunicazioni (attesa l’urgenza anche per le vie brevi) al tutore, al protutore, ai Servizi Sociali competenti per territorio curando di trasmettere a questi ultimi l’istanza del protutore ed il referto depositati presso la cancelleria di questo giudice in data 26/03/2012.

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo.

Così deciso in Catanzaro, il 5 aprile 2012                                        

Il Giudice Tutelare

(dr.ssa ********************)

Redazione