Truffa: la vittima può anche tenere un comportamento passivo (Cass. pen. n. 35807/2013)

Redazione 30/08/13
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Osserva

Con decreto del 17/10/2012, il G.I.P. del Tribunale di Rimini dispose il sequestro preventivo del danaro di titolarità della s.r.l. “Ala Bus” e in caso di incapienza dei beni mobili, immobili, consistenze bancarie e partecipazione societarie degli indagati (entrambi per il reato di truffa aggravata – artt. 110, 640, 1 e 2 comma n. 1, del c.p. – ai danni dello Stato e la sola B. anche di evasione – artt. 110 c.p. e 5 D.L.74/2000 – dell’imposta sui redditi e sul valore aggiunto) fino alla concorrenza della somma di Euro 545.843,14 per entrambi gli indagati – quale somma corrispondente all’ammontare del profitto del reato di cui all’art. 640, 2 comma n. 1, del c.p. – e, per la sola B. , fino alla concorrenza della somma di Euro 9.130.485,00, quale somma corrispondente all’ammontare del profitto del reato di cui all’art. 5 D.L.74/2000.
Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame. Il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 15/11/2012, confermò il decreto impugnato limitatamente alla posizione di B.E. e limitatamente al capo A dell’imputazione. Annullò il decreto nei soli riguardi di G.A. , con restituzione dei beni all’avente diritto. Annullò, infine, il decreto impugnato nella parte relativa al capo B dell’imputazione disponendo la restituzione dei beni di titolarità di B.E. fino alla concorrenza della somma di Euro 9.130.485,00.
Ricorre per Cassazione il difensore degli indagati deducendo per la sola B.E. la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti della truffa (mancanza degli elementi costitutivi degli artifizi e raggiri e dell’atto di disposizione patrimoniale).
La difesa della ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
Ricorre per Cassazione il P.M. deducendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la soglia di punibilità per il reato di evasione fiscale e quindi, conseguentemente, ha errato allorché ha disposto la restituzione dei beni di titolarità di B.E. fino alla concorrenza della somma di Euro 9.130.485,00. Infatti, sottolinea che il Tribunale non solo non si è attenuto al principio – dallo stesso enunciato – secondo il quale la verifica del giudice del riesame sulla sussistenza del fumus non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, ma ha anche errato perché per determinare la soglia di punibilità ha detratto dai ricavi costi riportati solo dalle scritture contabili, non supportate da documentazione comprovante che effettivamente siano state sostenute e che, anzi, i risultati delle indagini fanno ritenere non vere. Infine rileva che il Tribunale ha errato anche nell’escludere la sussistenza del fumus commissi delicti nei confronti del G. ; infatti lo steso Tribunale ha indicato una serie di elementi che rendono astrattamente configurabile la veste di amministratore di fatto dell’indagato della società estero vestita, ma ha poi inserito nel giudizio cautelare inferenze probatorie tipiche del giudizio di merito.
Il P.M. ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnato provvedimento.

Motivi della decisione

Si deve, preliminarmente, ricordare che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità” della motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 8434 del 11/01/2007 Cc. – dep. 28/02/2007 – Rv. 236255; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. – dep. 26/06/2008 – Rv. 239692). Inoltre si deve ribadire – il principio richiamato anche dal Tribunale – che in sede di riesame di misure cautelari reali, pur essendo precluso il sindacato sul merito dell’azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del “fumus commissi delicti” attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato. (Sez. 6, Sentenza n. 35786 del 21/06/2012 Cc. – dep. 18/09/2012 Rv. 254394; Sez. 1, Sentenza n. 21736 del 11/05/2007 Cc. – dep. 04/06/2007 – Rv. 236474; Sez. 2, Sentenza n. 2808 del 02/10/2008 Cc. – dep. 21/01/2009 – Rv. 242650).
Tanto premesso, si comprende agevolmente perché il ricorso del difensore della B. sia infondato e perché vada accolto, invece, quello del Pubblico Ministero. Infatti il Tribunale con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ha ben evidenziato perché ritiene sussistente il fumus del reato di truffa (si veda l’ampia sintesi sulla genesi dell’indagine e sui risultati ai quali si è pervenuti alle pagine da 1 a 3 dell’impugnata ordinanza; si veda la dettagliata motivazione sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa – con l’indicazione precisa degli accertamenti della P.G., dei documenti acquisiti e delle dichiarazioni dei testi – e i pertinenti richiami di condivisi principi di questa Corte sul reato di truffa e sulle società estero vestite alle pagine da 3 a 7 dell’impugnato provvedimento). In particolare il Tribunale indica in cosa consistano: gli artifizi e raggiri (creazione delle due società una italiana ed una estera; tipo di attività svolta in concreto e quella apparentemente raffigurata; si veda pagina 5 dell’impugnato provvedimento); l’ingiusto profitto (la somma di danaro che doveva essere versata all’Amministrazione statale per un importo non inferiore ad Euro 661.741,38; si vedano pagine 5 e 6 dell’impugnato provvedimento); il danno per l’Ente pubblico (pari alla stessa somma di danaro non versata; si vedano pagine 5 e 7 dell’impugnato provvedimento). Infine, il Tribunale sottolinea come il danno della vittima della truffa può scaturire anche da un comportamento omissivo (si veda pagina 7 dell’impugnato provvedimento). Quanto sopra in linea con quanto affermato da questa Suprema Corte e cioè che nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui (Sez. 2, Sentenza n. 2808 del 02/10/2008 Cc. – dep. 21/01/2009 – Rv. 242649). Principio confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno ribadito che i fini della configurabilità del delitto di truffa, l’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “traditio”, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno (Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 Ud. – dep. 10/01/2012 – Rv. 251499). Nella motivazione della predetta sentenza delle Sezioni Unite nell’affrontare la questione della sussistenza dell’induzione in errore e dell’atto dispositivo – elemento costitutivo implicito della truffa – si afferma, tra l’altro, che effettivamente nella formulazione dell’art. 640 cod. pen. la condotta tipica, consistente nella realizzazione di artifici o raggiri, introduce una serie causale che porta agli eventi di ingiusto profitto con altrui danno passando attraverso l’induzione in errore; e che l’induzione in errore pur rappresentando il modo in cui si manifesta il nesso causale, non lo esaurisce. Dottrina e giurisprudenza tradizionalmente concordano nel rilevare che il passaggio dall’errore agli eventi consumativi deve essere contrassegnato da un elemento sottaciuto dal legislatore, costituito dal comportamento “collaborativo” della vittima che per effetto dell’induzione arricchisce l’artefice del raggiro e si procura da sé medesimo danno. La collaborazione della vittima per effetto del suo errore rappresenta in altri termini il requisito indispensabile perché ingiusto profitto e danno possano dirsi determinati dalla condotta fraudolenta dell’agente; e costituisce il tratto differenziale del reato in esame rispetto ai fatti di mera spoliazione da un lato, ai reati con collaborazione della vittima per effetto di coartazione dall’altro.
Tradizionalmente codesto requisito implicito, ma essenziale, della truffa quale fatto di arricchimento a spese di chi dispone di beni patrimoniali, realizzato tramite lo stesso grazie all’inganno, è definito “atto di disposizione patrimoniale”. La definizione è tuttavia imprecisa, nel senso che apparentemente evoca categorie civilistiche rispetto alle quali è impropria. Nulla nella formulazione della norma consente difatti di restringere l’ambito della “collaborazione carpita mediante inganno” ad un atto di disposizione da intendersi nell’accezione rigorosa del diritto civile e di escludere, all’inverso, che il profitto altrui e il danno proprio o di colui del cui patrimonio l’ingannato può legittimamente disporre, sia realizzato da costui mediante una qualsiasi attività rilevante per il diritto, consapevole e volontaria ma determinata dalla falsa rappresentazione della realtà in lui indotta. Più corretto e semplice è allora dire che per l’integrazione della truffa occorre, e basta, un comportamento del soggetto ingannato che sia frutto dell’errore in cui è caduto per fatto dell’agente e dal quale derivi causalmente una modificazione patrimoniale, a ingiusto profitto del reo e a danno della vittima. Se, insomma, il senso riposto dell’atto di disposizione è che il danno deve potersi imputare ad un’azione che viene svolta all’interno della sfera patrimoniale aggredita, causata da errore e produttiva di danno e ingiusto profitto, il profilo penalisticamente rilevante della cooperazione della vittima non deve necessariamente riposare nella sua qualificabilità in termini di atto negoziale e neppure di atto giuridico in senso stretto, bastando la sua idoneità a produrre danno. Il così detto atto di disposizione ben può consistere per tali ragioni in un permesso o assenso, nella mera tolleranza o in una traditio, in un atto materiale o in un fatto omissivo: quello che conta è che sia un atto volontario, causativo di ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa. Quanto sopra è proprio ciò che è accaduto nel caso di specie. È, quindi, chiaro che il ricorso del difensore della B. deve essere rigettato e la ricorrente deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Passando all’esame del ricorso del P.M. per quanto riguarda sempre la posizione della B. , e tenendo conto del secondo dei due principi evidenziati nella premessa, si deve rilevare che il Tribunale è andato al di là dei limiti imposti per la verifica, in sede di riesame di misure cautelari reali, della sussistenza del “fumus commissi delicti” per quanto riguarda il reato sub B. Infatti, il Giudice di merito da un lato riconosce la sussistenza di tutti gli elementi per ravvisare il reato di cui all’art. 5 D.L. 74/2000 (si veda pagina 8 impugnato provvedimento), ma poi afferma che le somme pretese come evase siano, per tutti gli anni in contestazione, al di sotto della soglia di punibilità fissata dal Legislatore pari ad Euro 77.468,53; il Tribunale arriva a tale conclusione sottraendo dai ricavi i costi di esercizio. Il Giudice di merito, però, afferma quanto sopra senza fornire alcuna motivazione (violando così la legge), se non quella apparente di aver ricavato tale circostanza attraverso “un esame sommario dei bilanci già presenti nelle informative ed allegati agli atti di P.G.”. Orbene, dal ricorso del P.M. si apprende che: i bilanci non sono mai stati esibiti dagli indagati, ma acquisiti previa rogatoria all’estero; che nessuna fattura passiva che dimostri il sostenimento dei presunti costi di produzione da parte della società è stata mai rinvenuta o prodotta (si vedano le pagine da 3 a 5 del ricorso del P.M.); e che, anzi, i risultati delle indagini (il cui esito è contenuto negli atti richiamati dal Giudice di merito) fanno ritenere non vere. Il Tribunale di tutto ciò non tiene conto né fornisce alcuna giustificazione del suo apodittico assunto sul mancato raggiungimento della soglia di punibilità. In proposito questa Suprema Corte ha affermato che il Tribunale, in sede di riesame di un provvedimento cautelare emesso per un reato tributario, non è tenuto ad accertare l’imponibile e l’imposta evasa contestata al contribuente, in quanto l’accertamento incidentale, proprio del giudizio di riesame, non prevede l’esercizio di poteri istruttori da parte del giudice della cautela (fattispecie in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in cui la Corte ha precisato che il concreto accertamento della sussistenza del reato oggetto dell’imputazione provvisoria deve avvenire nel giudizio di merito; Sez. 3, Sentenza n. 43695 del 10/11/2011 Cc. – dep. 25/11/2011 – Rv. 251329).
Il medesimo discorso vale per quanto deciso dal Tribunale per il coindagato G. . Infatti, come ha rilevato il P.M., lo steso Tribunale ha evidenziato vari elementi che possono dimostrare – si deve tener ben presente solo sul piano indiziario – il concorso nel reato di truffa di G.A. (nipote della B. ; si vedano gli elementi indicati alle pagine 8 e 9 dell’impugnato provvedimento). Il Tribunale, però, dopo aver rilevato quanto sopra non fornisce alcuna motivazione (violando quindi la legge) sul perché tali elementi non siano sufficienti per ritenere sussistente il fumus commissi delicti. Né può ritenersi tale, la generica affermazione di mancanza “di oggettivi riscontri”; infatti, il Tribunale non specifica a quali riscontri si riferisca e, soprattutto, cosa dovessero riscontrare, visto che tra gli elementi indiziari a carico dell’indagato vi è la dichiarazione di una teste (Bo.La. ; dalle quali dichiarazioni si ricava “il coinvolgimento del G. – seppur sotto le direttive della B. – nel salvataggio dei dati contenuti negli hard disk dei p.c. usati al fine di poterli successivamente asportare dai luoghi di impresa e che poi effettivamente sono stati rinvenuti nella sua abitazione”; si vedano pagine 8 e 9 dell’impugnato provvedimento) e il ritrovamento di varie cose compromettenti presso la sua abitazione (si veda pagina 8 dell’impugnato provvedimento). Pertanto il ricorso del Pubblico Ministero deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Rimini nei confronti di B.E. e G.A. .

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini nei confronti di B.E. e G.A. . Rigetta il ricorso di B.E. che condanna al pagamento delle spese processuali.

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