Tributi: rimborso spese processuali (Cass. n. 19300/2012)

Redazione 08/11/12
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Svolgimento dal processo

L’Azienda USL n. di Catania ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dalla (omissis), recante condanna al pagamento di € 590,54, quale corrispettivo della fornitura di materiale sanitario, oltre alle spese della procedura, da distrarsi in favore del difensore.

A fondamento dell’ opposizione la A. ha dedotto, fra l’altro, l’erronea attribuzione dell’importo dell’IVA sulle spese legali, pur essendo la parte ricorrente soggetto titolare di partita IVA, quindi in condizione di detrarre l’imposta.

Con sentenza n. 1077/2006, depositata il 27 febbraio 2006, il GdP ha respinto l’opposizione, confermando il decreto ingiuntiva.

La A. propone ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difese.

 

 

Motivi della decisione

 

1.- La ricorrente denuncia violazione dell’art. 19 d.p.r. n. 633 del 1972 e motivazione insufficiente o lacunosa, richiamando il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui – quando l’avente diritto al rimborso delle spese processuali dichiari od ammetta di essere titolare di partita IVA, potendo così avvalersi della detrazione di cui all’art. 19 cit. – l’importo dell’IVA non rientra fra le spese rimborsabili ai sensi dell’ art. 91 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. I, 29 maggio 1990 n. 5027 ed altre), poiché il creditore non subisce il costo corrispondente.

Assume che il principio è affermato anche dalla sentenza che il GdP ha erroneamente richiamato a sostegno della soluzione opposta (Cass. civ. S.U. 12 giugno 1982 n. 3544) e che la sentenza impugnata non ha in alcun modo esposto le ragioni per cui se ne è discostata.

2.- Il ricorso è ammissibile, perché attiene a principio informatore della materia, in quanto denuncia un arricchimento ingiustificato quale quello che si verificherebbe se la parte vittoriosa in giudizio potesse riscuotere in rimborso delle spese legali l’importo dell’IVA anche nei casi in cui non sia soggetto al costo corrispondente, potendo portare in detrazione l’IVA da versare (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 1997 n. 10023; Cass. civ. Sez. 2, 21 febbraio 2012 n. 2474).

2.1.- Il ricorso è anche fondato.

Questa Corte ha più volte chiarito che le somme dovute in rimborso dell’IVA vanno pagate in aggiunta all’importo capitale, quali spese accessorie, solo se l’avente diritto non abbia diritto al rimborso od alla detrazione dell’IVA, a causa dell’attività svolta (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 1997 n. 10023, cit.; Idem. 27 gennaio 2010 n. 1688).

La parte soccombente in giudizio è quindi tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l’IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. Civ., solo quando l’avente diritto non sia titolare di partita IVA, quindi in grado di detrarre l’imposta. Il principio vale anche nel caso in cui il difensore abbia chiesto la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., poiché il credito del difensore ha la medesima natura e consistenza di quello spettante al cliente nei confronti della controparte, e la disciplina dell’IVA identifica in via esclusiva nel cliente del professionista il soggetto passivo dell’obbligazione di rivalsa (Cass. civ. S.U. 12 giugno 1982 n. 3544; Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 1997 n. 10023, cit.; Cass. civ. Sez. 2, 21 febbraio 2012 n. 2474, cit.).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere per questa parte cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.

Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, limitatamente alla parte in cui ha condannato l’opponente a versare l’importo dell’ IVA sulle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in favore del difensore della parte opposta, importo che non spetta.

3.- Considerato l’esito complessivo del giudizio di merito, conclusosi con il rigetto di tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo diversi da quello fatto valere in questa sede, si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese del giudizio medesimo. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’intimata e si liquidano complessivamente in e 500,00, di cui e 100,00 per esborsi ed € 400,00 per onorari; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla condanna della ricorrente al rimborso dell’IVA sull’importo delle spese legali da rimborsare alla parte opposta.

Compensa le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 500,00, oltre agli accessori di legge.

Redazione