Danno terminale: risarcibile se avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo

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Riferimenti normativi: artt. 1226, 2059 c.c;
Precedenti giurisprudenziali: Cass. n. 18163/2007; Cass. n. 22601/2013; Cass. civ. sez III, 08/07/2014, n. 15491, Cass. civ. 17/01/2008, n. 870; Cass. Civ. 28/08/2007, n. 18163; Corte Cost. n.372/1994; Cass. 30/06/2011, n. 14402; Cass. civ. sez. III, 09/05/2011, n. 10107.

Fatto

A seguito del decesso del padre, gli eredi legittimi, compresi anche i nipoti del defunto, si erano rivolti al giudice di primo grado al fine di vedere condannare l’Azienda Sanitaria Locale – presso la quale il primo era stato ricoverato per ben due volte nell’arco di poche ore – al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli eredi a causa della morte del parente, generata – secondo la tesi attrice – dal negligente comportamento dei medici della struttura sanitaria.
Tali accuse venivano rigettate dalla convenuta Azienda sanitaria che sosteneva la correttezza dell’operato dei medici della struttura, avendo essi prescritto tutti gli esami diagnostici richiesti dalla sintomatologia presentata dal paziente.

La decisione del Tribunale

Il Giudice di primo grado, valutata la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva imputata al personale sanitario della struttura sanitaria e l’evento della morte del genitore (nonché nonno) degli attori, e valutata come negligente la condotta dei medici, ha ritenuto accoglibile, seppur in parte, la richiesta degli eredi, condannando l’Azienda Sanitaria a risarcire a ciascuno degli stessi i danni non patrimoniali dai medesimi subiti a causa della morte del de cuius.
In particolare, il Giudice di primo grado ha fondato il suo convincimento sulla base di quanto emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio, secondo la quale una giusta diagnosi – che si sarebbe potuta avere con una semplice terapia farmacologica, prescritta al paziente fin dal primo intervento – ed una giusta condotta terapeutica avrebbero fornito al paziente una chance di sopravvivenza non inferiore al 70%. Per tale ragione, poiché qualora fossero stati effettuati i necessari approfondimenti diagnostici il paziente, secondo il criterio del più probabile che non, sarebbe sopravvissuto, il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la domanda attorea riconoscendo agli eredi il diritto al risarcimento dei danni iure ereditario sotto il profilo del danno biologico terminale, e iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Con riguardo al primo profilo di danno, il Tribunale nel formulare il suo giudizio in merito all’esistenza di un danno biologico terminale in capo agli eredi ha, nel suo discernimento, richiamato alcune sentenze della Suprema Corte le quali affermavano che in caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale era configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, e trasmissibile agli eredi, solo se la morte era intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, così da potersi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, e non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall’evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita. Su tale scia, il Giudice di primo grado ha ritenuto che il danno patito dal paziente, nell’intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte – nel caso di specie circa 12 ore tra la prima richiesta di intervento e la morte – rientrava nel danno da inabilità temporanea la cui quantificazione deve essere operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari del suddetto pregiudizio, consistenti in un danno alla salute, che sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e risulta essere trasmissibile agli eredi. Al fine di quantificare sotto il profilo economico tale danno il Giudice di primo grado si è affidato ai criteri orientativi elaborati dalla giurisprudenza milanese per la liquidazione del danno terminale.
Con riguardo al secondo profilo di danno il Giudice di primo grado ricorda che il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, e perciò nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza della persona cara. Perciò il danno per la perdita del rapporto parentale deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio. Infine, il Tribunale ha ritenuto che anche per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica, le tabelle del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa.

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Sentenza collegata

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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