Tribunale Milano 30/1/2009

Redazione 30/01/09
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.2.2003 ***** e i di lui genitori, R. D. e C. F., convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, il Gruppo Sportivo BETA per sentirlo dichiarare responsabile dello infortunio occorso ad ***** il 14.3.2001 in Milano e conseguentemente sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale dal medesimo subito, da quantificarsi nel corso del giudizio, nonché al risarcimento dei danni subiti da R. D. e C. F., quantificati nell´importo di € 1.301,47, il tutto oltre a rivalutazione ed interessi.

In punto di fatto gli attori esponevano che *****, partecipando, in qualità di atleta della squadra (…), ad una partita ufficiale di play-off contro la squadra (…), disputata sul campo neutro della Scuola (…) – "campo utilizzato in seguito a concessione per l´anno 2000/2001 rilasciata dal Consiglio di zona 6 del Comune di Milano alla squadra "Gruppo Sportivo BETA, terza squadra partecipante al play-off ed organizzatrice della partita del 14.3.2001"- era caduto, durante lo svolgimento della partita e nel corso di una regolare azione di gioco, contro una vetrata laterale della palestra, procurandosi "ferite lacero contuse multiple all´avambraccio destro e sinistro, ampia ferita lacero contusa in regione deltoidea destra con lesioni muscolari e capsulari", come diagnosticatogli dai medici dell´Ospedale San Paolo di Milano, ove trasportato, rimaneva ricoverato sino al 19.3.2001.

Imputando la causazione dell´evento dannoso, alla colpa – di carattere omissivo – del Gruppo Sportivo BETA, per non avere, il medesimo, nella qualità di soggetto organizzatore della competizione, adottato le misure di sicurezza necessarie perché il danno non si verificasse, chiedevano ne fosse accertata la responsabilità con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Nello specifico, individuavano nella eccessiva prossimità della vetrata – infranta dall´atleta con il rovinoso urto – all´area di gioco, l´anomala e pericolosa situazione del luogo che avrebbe dovuto attivare la predisposizione di protezioni atte ad evitare possibili collisioni con la vetrata.

Si costituiva in giudizio il Gruppo Sportivo convenuto con comparsa depositata in data 24.7.2003 il quale, assumendo che organizzatore della competizione, nonché dell´intero campionato, era da considerarsi la Federazione Italiana Pallacanestro, concludeva, in via preliminare di rito, per il differimento dell´udienza di prima comparizione onde poter estendere il contraddittorio alla F.I.P. dalla quale, in via di subordine, chiedeva di essere manlevata. Chiedeva invece, nel merito ed in via principale, il rigetto della domanda.

Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 18.11.2003, la Federazione Italiana Pallacanestro chiedeva, a sua volta, il differimento dell´udienza di prima comparizione onde poter estendere il contraddittorio alla ALFA Assicurazioni s.p.a. nei confronti della quale, giusta polizza contratta per la responsabilità civile, svolgeva domanda di manleva assicurativa per l´ipotesi di soccombenza. In via principale ed in rito concludeva per il difetto di propria legittimazione passiva con riguardo alla domanda di condanna diretta formulata nei suoi confronti dal convenuto-chiamante e/o per la declaratoria di inammissibilità della di lui domanda accessoria di manleva. In via principale nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti, eccependo l´inesistenza di un titolo di responsabilità a proprio carico, nonché la genericità e l´infondatezza della domanda degli attori. Rilevava, in particolare, che l´organizzazione della gara doveva ritenersi far capo alle società che avevano la disponibilità degli impianti di gioco e che partecipavano alle competizioni e che, di conseguenza, essendo il campo ove si era verificato l´infortunio nella disponibilità della società G.S. (…), questa e non altri era tenuta a mantenere il campo in stato di efficienza ed a vigilare sulla sicurezza.

All´udienza del 26.5.2004 si costituiva in giudizio anche la società terza chiamata ALFA di Assicurazioni aderendo, in principalità, alle conclusioni tratte, in via principale ed in rito dalla propria assicurata e chiedendo, in subordine, il rigetto della domanda di garanzia proposta dalla medesima.

Chiesti e concessi i termini, le parti provvedevano al deposito delle memorie di rito ed in dette, in particolare, gli attori estendevano le loro richieste risarcitorie alla terza chiamata Federazione Italiana Pallacanestro, estensione contestata, siccome ritenuta inammissibile, da parte di quest´ultima.

La causa veniva quindi istruita con l´assunzione degli interrogatori formali, l´escussione dei testi e l´espletamento di Consulenza medico-legale sulla persona di A. D.. All´esito, precisate le conclusioni e scaduti i termini assegnati per il deposito degli atti conclusivi, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Durante una partita ufficiale di pallacanestro (play-off di basket Juniores), nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, l´atleta *****, all´epoca diciottenne, nel corso di un´azione di gioco volta al recupero di una palla, non riuscendo a fermare la propria corsa, andò ad urtare contro una porta a vetri della palestra, sfondandola e procurandosi ferite da taglio multiple agli arti superiori, fra le quali, una profonda ferita con coinvolgimento delle strutture muscolari e della capsula al braccio destro, oltre a varie ferite ad entrambi gli avambracci.

L´attore, in sede di interrogatorio libero, ha precisato che "non avendo spazio sufficiente per frenare con le gambe essendovi uno spazio ridotto tra la linea di fine di campo e la parete della palestra (circa 60 cm)" aveva dovuto, nel tentativo di proteggersi, allungare le braccia, piuttosto che impattare, con tutto il corpo, nella vetrata.

Le circostanze e la dinamica del sinistro sono state confermate in sede testimoniale (cfr. testi Y., Z. e W.) e non danno adito a dubbi.

Con l´azione proposta l´atleta e di lui genitori, lamentano che l´evento dannoso si sarebbe verificato a causa della eccesiva prossimità della porta a vetri alla linea di delimitazione del campo di gioco e configurano gli estremi di una responsabilità per colpa omissiva – indicata nella mancata predisposizione di protezioni atte ad evitare collisioni – del soggetto organizzatore della partita di play-off del 14.3.2001, vale a dire del Gruppo Sportivo BETA.

Questi, in effetti, risulta concessionario dell´uso precario a titolo oneroso del locale palestra presso la scuola elementare (…) per corsi preparatori di ginnastica ed attività di basket, si è assunto ogni responsabilità relativa allo svolgimento dei corsi ed al rispetto delle condizioni di agibilità per l´utilizzo dei locali scolastici nei confronti dell´Amministrazione concedente (cfr. doc. 4 nel fascicolo del convenuto) ed è la società ospitante l´incontro.

Sotto il profilo dell´inidoneità dell´impianto, così come rappresentata, gli attori documentano lo stato dei luoghi attraverso riproduzioni fotografiche (cfr. docc.ti da 44 a 52).

Premesso che in dette riproduzioni appare evidente che, in effetti, il campo da gioco lascia un margine a confine con gli ostacoli fissi della palestra – parete, porte a vetri e termosifone – alquanto ridotto, va rilevato che la riferita dinamica del sinistro risulta del tutto compatibile con la consistenza del luogo. Risulta infatti verosimile che, nello slancio determinato da un´azione di gioco in corsa, in una zona del campo prossima alla porta a vetri, questa abbia potuto costituire quel pericoloso approdo che, infrangendosi sulle braccia tese – in un estremo istintivo tentativo di proteggersi – del giovane atleta, ha procurato allo stesso le indicate gravi lesioni.

Tra i vari obblighi dell´organizzatore sportivo, quale promotore dell´incontro, vi è essenzialmente quello di controllare l´ idoneità dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione. Lo stesso è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l´incolumità degli atleti, rispettando, oltre che le prescrizioni specifiche, anche le norme generali di prudenza.

L´attività agonistica, infatti, implica sì accettazione del rischio da parte di chi la pratica, ma l´accettazione deve intendersi circoscritta al c.d. rischio consentito, vale a dire a quello che può ritenersi costituire la normale alea inerente la pratica di quel determinato sport e non anche ricomprendere un´alea eccezionale, o che comunque non tragga giustificazione diretta dalla stessa pratica sportiva, corretta e regolamentata.

Solo nel primo caso può accettarsi che l´eventuale effetto lesivo (es. infortunio da scontro con altro giocatore, caduta accidentale…) verificatosi in danno dell´atleta, rimanga a suo carico, ma non nel secondo caso.

La fattispecie in esame realizza gli estremi di un evento dannoso del secondo tipo, apparendo evidente che l´incolumità del competitore è stata messa a repentaglio proprio dalle stesse caratteristiche dell´impianto sportivo, avuto altresì riguardo al tipo di manifestazione agonistica ospitata. Sotto quest´ultimo profilo va ricordato che si trattava di competizione ufficiale – play-off di basket Juniores – di giovani e vigorosi atleti, di una certa potenza e prestanza fisica.

Dall´organizzatore sportivo è esigibile l´adozione di cautele doverose, modulate in rapporto ai rischi che la programmata manifestazione sportiva consente di prefigurare secondo un ponderato giudizio prognostico che tenga conto di tutte le circostanze del caso.

Sotto questo profilo non sembra ci si possa esimere dal considerare che il rischio in oggetto – pur se in ipotesi la porta a vetri così prossima alla linea di delimitazione dell´area di gioco, non avesse fatto registrare in precedenza altri incidenti- fosse comunque passibile di rappresentazione, con conseguente doverosa attivazione, da parte dell´organizzatore, nel predisporre le necessarie cautele (es. applicazione di vetri anti-sfondamento, infrangibili, apposizione di pannelli e/o di materiali isolanti atti ad assorbire eventuali accidentali impatti…).

Si tratta, del resto, di quelle stesse precauzioni che vennero in concreto adottate solo in epoca successiva alla verificazione del sinistro in oggetto, come affermato dal teste S. e come risulta dai documenti prodotti dal convenuto (cfr. docc.ti 8 e 9).

Tanto integra gli estremi della colpa, con conseguente imputazione dell´evento dannoso prodottosi in danno dell´atleta, a termini dell´art. 2043 c.c.

Per la Federazione Sportiva Nazionale di riferimento -la F.I.P. nel caso di specie – discende dalla indiscussa sua titolarità dell´attività ispettiva e di controllo – che si esplica anche attraverso l´omologazione del campo di gioco, a termini dell´art. 74 del Regolamento Esecutivo – l´affermazione della sua corresponsabilità nei confronti del danneggiato. Questi ha del resto tempestivamente e correttamente esteso la richiesta risarcitoria anche nei suoi confronti, sì che le eccezioni sollevate dalla Federazione Italiana Pallacanestro non appaiono avere fondamento.

Sono stati escussi come testi il tecnico – P.C. – che effettuò i rilievi in forza dei quali venne rilasciata -alla data del 27.5.1993, cfr. doc. 5 nel fascicolo del convenuto – l´omologazione del campo di gioco; il Presidente del Comitato Regionale dal 1989 al 2005, (…) ed il Presidente regionale della F.I.P., (…)

Ciascuno di loro ha fornito precise conferme sulla multiforme attività ispettiva esercitata dagli organi della F.I.P. al fine del rilascio della omologazione del campo. Come può evincersi anche dallo stesso verbale prodotto, costituisce specifico oggetto di rilevazione la distanza degli ostacoli fissi dalle linee di delimitazione del campo. E´ inoltre prevista, come ha confermato anche il teste E.A., che "di solito per dare l´omologazione al campo si richiedono fotografie del campo di gara, attestazione dell´agibilità e tutto quello che concerne la documentazione a corredo per la richiesta dell´omologazione". Appare allora evidente come la puntuale osservanza degli adempimenti prescritti ai fini del rilascio dell´omologazione avrebbe consentito la presa in carico effettiva del problema del mancato rispetto della distanza minima prevista tra le linee perimetrali del campo e gli ostacoli fissi al loro esterno.

In ogni caso, appare di particolare significato quanto contenuto nella lettera del 5.4.2001 del Comitato Regionale Lombardo della F.I.P. "Dopo il grave incidente verificatosi presso il Vostro impianto di via (…) e a seguito del sopralluogo effettuato da un nostro incaricato, sig. P.A., sospendiamo temporaneamente l´omologazione del Vostro campo in attesa che provvediate ad effettuare le seguenti modifiche: copertura in materiale protettivo dei caloriferi e di tutte le vetrate, compresa quella di ingresso" (cfr. doc.9 nel fascicolo del convenuto).

Appare evidente, da quanto richiamato, che vi è una relazione diretta tra il rilascio ed il mantenimento dell´efficacia dell´omologazione e l´adozione di quelle doverose cautele che, a suo tempo non richieste, vennero, in ogni caso, omesse.

Ulteriore dato incongruo, con riferimento al rilascio della omologazione del campo di gioco, riguarda gli stessi requisiti necessari.

Come documentato dalla F.I.P., nel suo documento prodotto sub 3 e come confermato anche dal teste P.C., il campo da gioco del basket deve avere di norma dimensioni di mt. 28 x 15 e minime di mt. 24 x 13.

Risulta, per contro, dal prodotto verbale di omologazione, del 27.5.1993, che il campo in questione avesse una dimensione, in larghezza, inferiore di un metro a quella minima prescritta.

La circostanza, benché, come è ovvio, di per sé non abbia una diretta incidenza causale sulla produzione dell´evento dannoso in concreto verificatosi, fornisce, peraltro, una interessante chiave di lettura sulla particolare angustia delle dimensioni dell´impianto sportivo in relazione ai requisiti tecnici prescritti per la regolare pratica del gioco in questione. Ma, sopratutto, rende evidente che ben poteva e doveva prefigurarsi la cogente necessità, nell´evidenziato contesto dei luoghi, di adottare le cautele che le condizioni dei luoghi imponevano per la protezione degli atleti dagli ostacoli fissi presenti nella esigua fascia laterale di un campo di dimensioni, fra l´altro, oltremodo ridotte rispetto ai termini minimi.

Ne consegue che nell´omissione, per colpa generica e – giusto il rilievo esposto- anche specifica, della F.I.P. va individuato il comportamento causalmente concorrente che giustifica l´imputazione, anche a suo carico, dell´evento lesivo in oggetto.

La domanda di manleva assicurativa svolta dalla F.I.P. nei confronti della terza chiamata ******à ALFA Assicurazioni, é documentalmente fondata con la produzione della relativa polizza -da quest´ultima nemmeno contestata – e merita accoglimento.

Il danno subito dagli attori, avuto riguardo alla documentazione prodotta ed in piena condivisione delle valutazioni espresse dal Consulente d´Ufficio, si compone delin relazione alle proprie effettive capacità di recupero. Lo stesso ha riferito di avere potuto riprendere la pratica del basket solo nell´inverno successivo, anche se con minor rendimento e non più assegnato a titolare della squadra.

Se la sua opinione circa la ritenuta incidenza negativa dell´infortunio sulla propria "carriera" sportiva (cfr. quanto è emerso in sede di svolgimento delle operazioni di consulenza), non ha in atti ulteriori oggettivi riscontri, tuttavia, come lo stesso C.T.U. ha avuto modo di sottolineare (cfr. "…è però attendibile che la transitoria defaillance fisica abbia negativamente influito sui "risultati" sportivi ottenuti dal sig. D. A., soprattutto in termini di competitività con gli altri giovani"), è verosimile ritenere che l´incidente in questione, per le modalità di verificazione, per il lungo iter clinico che lo ha contraddistinto e per i postumi che gli ha lasciato, lo abbia sensibilmente segnato.
le seguenti voci.

Per l´inabilità temporanea, di giorni cinque (totale), di giorni venticinque parziale al 75%, di giorni venticinque parziale al 50%, di giorni venticinque parziale al 25%, considerata l’età del soggetto, le sue attitudini e le sue abituali occupazioni, per il danno biologico da temporanea si liquida, ad equità, tenuto conto della particolare natura delle lesioni, la somma di € 69,14 giornaliere, per un totale di € 2.938,44 in valuta attuale.

Le lesioni hanno provocato un danno permanente all’integrità psicofisica, pari all´otto per cento della totale. Sotto il profilo del danno biologico, utilizzando i parametri dettati dalla legge n. 57/2001, ed in ogni caso definendo il risarcimento concreto in misura di equità, come il caso specifico richiede, si liquida la somma di € 11.566,92, al valore attuale.

Sono documentati esborsi per spese mediche e di cura, congrue e pertinenti, per € 1.039,15, da rivalutarsi in attuali € 1.232,35 partendo dalla data media del maggio 2001 fino ad oggi.

Va calcolata come voce di ulteriore danno di natura patrimoniale quello relativo all´esborso sostenuto dagli attori per la gita scolastica di A., alla quale, a causa del sinistro, lo stesso giovane non ha potuto partecipare. Detratto il rimborso parziale ottenuto, la perdita ammonta ad € 228,02, da rivalutarsi in attuali € 270,41 (cfr. docc.ti 27 e 29 nel fascicolo degli attori).

I genitori del ragazzo, a loro volta, lamentano di avere dovuto disdire il programmato soggiorno a Praga dal 25/4 al 30/4/2001, per il quale avevano già corrisposto – e non potuto recuperare- l´importo di € 1.301,47 (cfr. doc. 31 nel loro fascicolo).

Contrariamente a quanto sostenuto dalle controparti, apparendo senz´altro verosimile che l´intervenuta disdetta sia stata determinata dalla evidente e pressante necessità di prestare assistenza e cure al figlio temporaneamente inabile in conseguenza dell´evento per cui è causa (sussistendo piena compatibilità temporale ed apparendo la ampiamente giustificata dalla serietà delle compromissioni), va loro riconosciuta questa voce di danno patrimoniale, ricorrendone gli estremi ex art. 1223 c.c.

L´importo, a far data dell´esborso, è da rivalutarsi in attuali € 1.552,89.

Sotto il profilo del danno non patrimoniale, diverso dal biologico, va tenuto conto della particolare sofferenza cagionata al giovane atleta da un evento tanto serio e cruento, che all´improvviso e forzatamente lo allontanava per mesi dalla normale pratica agonistica e dagli studi intrapresi, caricandolo di ansie e comprensibili patemi
Si stima equo liquidare per tale voce di danno non patrimoniale, comprensivo della sofferenza transeunte e di ogni altro pregiudizio connesso alla forzosa compressione che l´infortunio ha cagionato allo sviluppo del suo impegno nell´attività sportiva praticata, la somma di complessivi € 6.000,00 al valore attuale.

Poichè il risarcimento é espresso per alcune voci in valuta attuale – danno biologico, sia temporaneo che permanente; danno non patrimoniale – e per altre voci – esborsi, danno patrimoniale- in valuta dell’epoca d’insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli; sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l’insegnamento della suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell’insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.

Per questa ragione, si è provveduto a sviluppare in modo analitico e completo i relativi calcoli, tenendo presente: che é necessaria una "devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all’equivalente della data di insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell’evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all’identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo di insorgenza); applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici Istat e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l’inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi; mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all’epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. La decorrenza degli interessi va conteggiata: sugli esborsi dalla data della relativa spesa; sulla invalidità permanente (nelle sue voci comprendenti il danno biologico e il lucro cessante), dalla data di cessazione della temporanea; sulla temporanea e sul danno morale dal dì del fatto. Sviluppando i calcoli, con rigorosa procedura aritmetica, si ottiene la seguente tabella, dove la prima colonna indica il mese di insorgenza, la seconda la voce di danno, la terza la valuta di quell’epoca, la quarta la valuta odierna, la quinta gli interessi separatamente calcolati per ogni singola voce, col metodo sopra indicato (con scansione delle variazioni del capitale secondo gli indici Istat mensili).

mese
voce
origine
rivalut
interessi
mar 2001
biotemp
2.462,70
2.938,44
586,37
mar 2001
danno patr.
1.301,47
1.552,89
309,88
mar 2001
non patr.
5.028,57
6.000,00
1.197,31
mag 2001
gita
228,02
270,41
52,63
mag 2001
bioperm
9.753,49
11.566,91
2.251,40
mag 2001
spese mediche
1.039,15
1.232,35
239,86
totale attuale =
23.561,00
interessi =
4.637,47

Si perviene alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt’oggi: la somma dovuta ammonta per capitale ad € 23.561,00 e per interessi ad € 4.637,47.

A partire dalla data della sentenza, gli interessi su € 23.561,00 proseguono al tasso legale fino al saldo.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e, tenuto conto dell´effettivo valore della controversia, si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

Appaiono ricorrere, nel comportamento processuale delle parti e nella natura della controversia, i giusti motivi per compensare le spese di lite nel rapporto accessorio di garanzia tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la terza chiamata ALFA Assicurazioni s.p.a.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:

-accertata la responsabilità nella causazione del sinistro occorso ad ***** del Gruppo Sportivo BETA e della Federazione Italiana Pallacanestro, li condanna in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori e, per l´effetto, al pagamento dell´importo complessivo di € 23.561,00 per capitale oltre ad € 4.637,47 per interessi – dei quali € 1.552,89 oltre ad € 309,88 di interessi in favore di R. D. e C. F.- oltre agli ulteriori interessi legali sull´importo capitale dalla data della sentenza al saldo effettivo;

-condanna il Gruppo Sportivo BETA e la Federazione Italiana Pallacanestro a rifondere agli attori le spese di lite che liquida nell´importo complessivo di € 8.986,00 di cui € 4.860,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge, nonché a rifondere loro le spese di consulenza d´Ufficio, come liquidate con separato provvedimento;

-dichiara tenuta la società terza chiamata ALFA Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne, a termini di polizza, l´assicurata Federazione Italiana Pallacanestro, da ogni esborso per capitale interessi e spese di giudizio dovuto dalla medesima agli attori in forza della presente sentenza;

-compensa le spese di lite tra la società ALFA Assicurazioni s.p.a. e la Federazione Italiana Pallacanestro.

Così deciso in Milano il 30 gennaio 2009

Il giudice
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