La penale di estinzione anticipata, l’indice sintetico di costo e la polizza assicurativa previste nel contratto di mutuo determinano il superamento del tasso soglia?

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Con la sentenza n. 51 depositata il 15 gennaio 2016 il Tribunale di Trento, nella persona del giudice unico dott.ssa Renata Fermanelli, ha risolto in modo favorevole alla banca tre questioni che vengono molto spesso proposte nei giudizi aventi ad oggetto contratti bancari come quello di mutuo, ossia quella relativa alla penale di estinzione anticipata, alla polizza assicurativa e all’Indice sintetico di costo.

L’attore lamenta, in primis,  la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia e quindi usurari, fondando tale sua doglianza sulla circostanza che la misura degli interessi corrispettivi debba essere sommata a quella degli interessi moratori.

Il Tribunale osserva come non possa essere trascurata  la differenza di funzioni tra gli interessi corrispettivi, dovuti in favore dei creditori per la messa a disposizione di denaro in favore di un terzo, attesa la naturale redditività del denaro, ed interessi moratori, la cui funzione, ex art. 1224 c.c., è quella di risarcire il creditore per l’inadempimento rappresentato dal mancato puntuale pagamento secondo le pattuizioni intervenute tra le parti.

Inoltre, il pagamento degli interessi moratori non viene statuito come una naturale conseguenza del contratto, atteso che la regolare esecuzione del contratto determina esclusivamente il pagamento di interessi corrispettivi.

Da ciò consegue che la pattuizione di interessi moratori non può essere considerata automaticamente ai fini della determinazione del tasso soglia, poiché il pagamento degli stessi è solo eventuale e presuppone un andamento patologico del contratto.

Le stesse considerazioni valgono anche per ciò che attiene la doglianza, peraltro espressa solo nella comparsa conclusionale, secondo cui il tasso soglia sarebbe superato anche per effetto del computo della penale pari all’1% in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Secondo il Tribunale di Trento, infatti, anche tale previsione non riguarda un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di mutuo, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verifichino eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo.

L’attore, sempre nella comparsa conclusionale, ha lamentato che l’Indice Sintetico di Costo (ISC) indicato dalla banca nel contratto di mutuo non sarebbe corretto, facendo derivare da tale circostanza, tra l’altro non suffragata da alcuna prova, la nullità del contratto per violazione di norme imperative di legge costituite da un obbligo di informazione che fa carico all’Istituto di credito.

Ebbene il Tribunale, prescindendo dalla circostanza che la doglianza è stata espressa solo negli scritti difensivi finali, non consentendo, pertanto, la formazione del contraddittorio sul punto, ha tuttavia rilevato come l’insegnamento della  Corte di Cassazione sia costante nell’affermare che, in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità contrattuale ovvero precontrattuale (cfr. Cass., n. 8462/14;  Cass., S.U. n. 26724/07).

Il giudice ha inoltre ribadito che la determinazione della misura del tasso soglia viene effettuata con decreto ministeriale che utilizza come base le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia e che nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio è espressamente stabilito che dal calcolo del tasso effettivo sono esclusi gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

A conclusioni diverse non può portare il principio affermato dalla Corte  di cassazione nella sentenza n. 350/13, invocato da parte attrice, atteso che in tale pronuncia ci si è limitati ad affermare che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: “il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”)”.

Con la su menzionata pronuncia si è affermato che anche i tassi moratori, se superano il tasso soglia, devono essere considerati usurari, ma non viene affermato che, per stabilire il superamento di tale limite, è consentito effettuare la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori, anche perché le modalità di calcolo dei tassi stessi sono ovviamente diverse, in quanto i primi si calcolano sull’intero capitale erogato a seguito della stipula del contratto di mutuo, mentre il tasso di mora si applica solo sulle rate non pagate.

Parte attrice ha, inoltre, dedotto che ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia, nel caso concreto, sarebbe necessario tener conto anche del costo della polizza assicurativa  stipulata per ottenere il mutuo.

Il Tribunale rileva che sin dalla comparsa di costituzione risposta, la banca  ha affermato che: 1) la stipula della polizza assicurativa era stata una scelta del cliente e tale circostanza non è stata mai specificatamente contestata dall’attrice e 2)  la stipula della stessa non risulta essere inerente ad un interesse del creditore, trattandosi di mutuo garantito da ipoteca, bensì ad un interesse del debitore, che ha inteso annullare il rischio di sostenere le conseguenze incerte in caso di verificazione degli eventi oggetto di assicurazione.

Per il Tribunale con la stipula di tale polizza l’attore ha usufruito di un ulteriore servizio, del tutto distinto ed autonomo rispetto al contratto di mutuo.

Sulla base delle su esposte argomentazioni il Tribunale di Trento ha rigettato le domande attrici.

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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