Inesistenza di capitalizzazione composta nell’ammortamento alla francese e dell’usura originaria

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Il Tribunale di Trapani si pronuncia sulla a) inesistenza di capitalizzazione composta nell’ammortamento alla francese; b) sulla usuraretà originaria nel piano di ammortamento alla francese; c) sulla usurarietà dei soli interessi di mora; d) sulla nullità di causa di un mutuo contratto per sanare debiti pregressi.

Il fatto

In data 24.1.2022, il Tribunale di Trapani ha pubblicato la sentenza n. 82, con cui ha precisato sui delicati temi della: a) inesistenza di capitalizzazione composta nell’ammortamento alla francese; b) usuraretà originaria nel piano di ammortamento alla francese; c) usurarietà dei soli interessi di mora; d) nullità di causa di un mutuo contratto per sanare debiti pregressi.

La vicenda

Il Tribunale di Trapani, ha emesso un’importante sentenza in un giudizio in cui veniva lamentato che il tasso di interesse praticato fosse superiore a quello pattuito, per effetto del piano di ammortamento alla francese.

È stato precisato con molta chiarezza che “il metodo di ammortamento è conforme al disposto dell’art. 1194 c.c. ed al disposto dell’art. 120 TUB e non viola il divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 c.c.”.

In condivisione con la maggior parte della copiosa giurisprudenza di merito, il Tribunale siciliano ha escluso che  possa esserci capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese(cfr. Trib. Siena 17-07.14, Trib. Milano 05.05.14, Trib. Pescara 10.04.14).

Così chiaramente si esprime il Magistrato siciliano: “in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto” (cfr. Trib. Siena 17-07.14, Trib. Milano 05.05.14, Trib. Pescara 10.04.14).

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La decisione del Tribunale

Il Tribunale siciliano, esclude quindi qualsiasi presunta usurarietà originaria nel piano di ammortamento alla francese che nella sentenza de quo, NON viene rilevata.

Il Magistrato trapanese, inoltre, dedica un’altra importante precisazione alla circostanza che se gli interessi compensativi non sono usurari, essi continuano ad essere dovuti e che se  vi è usurarietà degli interessi di mora, l’invalidità -necessariamente parziale-, della clausola contrattuale concernente la mora, determina, ex art. 1815 comma II c.c., la non debenza dei soli interessi moratori.

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione che non vi è carenza di causa del mutuo, se acceso esclusivamente per ripianare debiti preesistenti. Il Tribunale trapanese precisa che può “ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al  mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, a 17211: Il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario“).

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Sentenza collegata

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Silvana Mascellaro

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