E’ legittima la segnalazione nell’archivio della Centrale di Allarme Interbancaria se il ricorrente ha comunque commesso un illecito

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Con l’ordinanza ex art. 669septies del 3 aprile 2016  il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del dott. Massimo Palescandolo, si è pronunciato in tema di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.).

Il giudice ha affrontato, in limine litis, il problema molto dibattuto sia della giurisprudenza di merito che di legittimità,  della possibilità di esperire il rimedio cautelare atipico previsto dall’art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la cancellazione dell’iscrizione del nominativo dalla C.A.I. sul presupposto dell’illegittimità della segnalazione.

Il Tribunale ha osservato che parte della stessa giurisprudenza ritiene che il giudizio vertente sull’attività di illegittima segnalazione alla C.A.I. abbia ad oggetto l’attività di “comunicazione” che è prevista dall’art. 4 co. 1 lett. l), del D.Lgs. n. 196/2003, c.d. Codice della Privacy, poiché è  evidente che l’iscrizione del nome nell’archivio C.A.I. lo rende conoscibile a tutti  soggetti fruitori dei dati raccolti in tale banca, vale a dire ad un numero determinato o determinabile di soggetti.

In virtù di tanto, le suddette segnalazioni  rientrerebbero nel concetto di “trattamento dei dati personali”, in base a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del Codice della Privacy e per tale motivo, si dovrebbe applicare, in rito, l’art. 152 del D. Lgs. n. 196/2003, che, “nel disciplinare la tutela giurisdizionale, utilizza un’espressione tanto generica da consentire di sussumere nella sua previsione tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del citato codice, e di riflesso (in quanto richiamato) l’applicabilità della disciplina para-lavoristica dell’art. 10 D.lgs. n. 150/2011, che al quarto comma contempla la possibilità di sospendere in via cautelare l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato secondo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo” (ex multis, Trib. della Spezia, 29 gennaio 2014; Trib. Verona, 14 gennaio 2013; Trib. Salerno, 23 maggio 2012; Trib. Verona, 22 ottobre 2012; Trib. Bologna, 3 maggio 2007, n. 1039, in Guida al diritto 2007, 30, 47; Trib. Patti, 16 maggio 2005).

Ebbene, il Tribunale di Torre Annunziata osserva che la critica principale avanzata dalla giurisprudenza di segno contrario si fonda sulla circostanza che nei giudizi promossi per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dagli archivi C.A.I., i ricorrenti pongono a base della loro  richiesta  un “fatto illecito”, ossia l’asserita erroneità o illegittimità della segnalazione.

Solitamente, però, i ricorrenti stessi, non contestano le modalità con cui vengono  raccolti, trasmessi e gestiti i dati, ma solo l’assenza dei presupposti di fatto che legittimerebbero la segnalazione alla C.A.I..

Da ciò discende che in queste controversie, viene messa in rilievo  la violazione del precetto del neminem laedere e non quella delle modalità di trattamento dei dati.

Una tale linea di condotta  renderebbe senz’altro forzata ricondurre le violazioni stesse all’interno di “quelle concernenti il codice della privacy”, poiché non si comprenderebbe come possa essere fatto rientrare nella nozione di “provvedimento” dotato di “efficacia esecutiva” ai sensi dell’art. 10, comma 4º, D.Lgs. n. 150/2011, la segnalazione presso la CAI da parte della Banca d’Italia (ex multis, Trib. Milano, 15 ottobre 2014; Trib. Bologna, 11 marzo 2014; Trib. Prato, 14 dicembre 2013; Trib. Benevento, 7 maggio 2013; Trib. Verona, 18 marzo 2013; Trib. Roma, 13 dicembre 2011; Trib. Nuoro, 11 gennaio 2011; Trib. Benevento, 7 settembre 2009; Trib. Lecce, 2 luglio 2009; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 maggio 2009; Trib. Pescara, 21 dicembre 2006; Trib. Parma, 21 settembre 2006; Trib. Lecce, 5 febbraio 2006; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 5 febbraio 2006; Trib. Lecce, 25 agosto 2003; Trib. Palermo, 16 giugno 2003; Trib. Milano, 31 luglio 2001; Trib. Roma, 20 marzo 2000; Trib. Cagliari, 28 novembre 1995).

Sul punto, il Tribunale di Torre Annunziata mostra di aderire alla giurisprudenza su citata, “ritenendola più persuasiva” e affermando che, in tal senso, “il ricorso è da ritenersi ammissibile non violando il canone della residualità / sussidiarietà in assenza di altro strumento tipico”.

Pur ritenendo, quindi, lecito il ricorso al rimedio offerto dall’art. 700 c.p.c., il Tribunale afferma che nel merito il ricorso è infondato,  condividendo tutte le argomentazioni giuridiche sviluppate dalla banca e aggiungendo che appare “singolare”  la circostanza che “parte ricorrente chieda tutela sul presupposto di aver, comunque, commesso un illecito” (emissione di assegni privi di data e  successivamente completati e portati all’incasso,  quando il legale rappresentante della società era altro soggetto e pertanto non  più legittimato e autorizzato a rappresentare la società e a emettere assegni per conto della stessa).

Il Tribunale rammenta che nel sistema dei titoli di credito bancari la principale minaccia alla fiducia dei consociati nell’assegno come strumento di pagamento è costituita dall’emissione di assegni senza autorizzazione ovvero privi di fondi di copertura. Ora,  il D.Lgs. n. 507/99 si contraddistingue per una portata innovativa del tutto caratteristica, poiché “da un lato ha previsto un sistema di tipo “classico” che demanda la reazione all’illecito ad una progressione sanzionatoria che si risolve in via generale nell’applicazione, a cura del Prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma che consente nelle ipotesi più gravi il ricorso a misure interdittive sempre di tipo amministrativo, per esitare nella tutela penale nel caso in cui le misure da ultimo richiamate vengano disattese; dall’altro lato la novella si atteggia come “innovativa” nella misura in cui anticipa l’intervento sanzionatorio consentendo alle banche, nei casi di emissione di assegni senza autorizzazione o in difetto di provvista, di provocare direttamente tramite la revoca generalizzata delle autorizzazioni, l’allontanamento (temporaneo) dal sistema bancario del soggetto che si è dimostrato inaffidabile violando la fede pubblica”

L’aspetto più dibattuto dagli interpreti è stato quello da ultimo menzionato, perseguito dal legislatore attraverso le due principali e più importanti novità della riforma, che sono l’istituzione, sotto il controllo della Banca d’Italia, di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, c.d. “Centrale d’Allarme Interbancaria” e la revoca di sistema. In particolare l’obbligo di iscrizione nell’archivio è soggetto a una disciplina diversa, a seconda che il mancato pagamento consegua a difetto di autorizzazione ovvero a difetto di provvista; infatti, nella prima ipotesi, non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva del titolo, è prescritto dall’art. 9 della L. 386/90 che l’iscrizione del nominativo del traente, comportante la revoca, non sia soggetta a termini dilatori e debba essere effettuata dalla banca trattaria, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.

L’orientamento  prevalente in giurisprudenza,  al quale il Tribunale di Torre Annunziata  mostra di aderire, ritiene che la “non dolosità” del comportamento del traente sia irrilevante ai fini della successiva iscrizione del suo nominativo nell’archivio della C.A.I., poiché l’emittente nel momento in cui consegna al prenditore un titolo privo di data, o postdatato, si assume il rischio di tutto quanto possa accadere dal momento in cui lo rilascia e finché non venga pagato (Cfr. Trib. Roma, 14 novembre 2012; Cass., 20 giugno 2007, n. 14322; Trib. Bari, 22 marzo 2006; Trib. Roma, 4 marzo 2005; Trib. Reggio Calabria, 18 gennaio 2004; Giud. Pace Torino, 29 marzo 2002; Cass. (penale), 16 marzo 1999, n. 5333; Cass. (penale), 19 maggio 1998, n. 7988; App. Roma, 25 febbraio 1997; sul punto si veda anche ABF Napoli, 10 gennaio 2014, n. 21; ABF Napoli, 19 febbraio 2013, n. 967; ABF Napoli, 4 gennaio 2013, n. 69; ABF Milano, 3 gennaio 2013, n. 28).

Pertanto, l’istituto trattario non ha alcuna discrezionalità nell’effettuare l’iscrizione del nominativo del traente nella C.A.I., né ha il potere-dovere di accertare se l’emissione dell’assegno sia avvenuta per errore; infatti, l’unico accertamento “sostanziale” imposto alla banca è quello di verificare se al momento dell’emissione dell’assegno esista la convenzione di chéque ovvero l’autorizzazione per quel soggetto, in difetto della quale senz’altro è obbligata ad eseguire l’iscrizione nella C.A.I. del nominativo del traente e tale atto non è solo legittimo ma anche dovuto.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’operato della banca resistente sia assolutamente conforme alla normativa e  su questo presupposto ha rigettato il ricorso.

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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