Tribunale di Torino – VIII sez. civ. – sentenza del 30-01-2020

Redazione 14/02/20
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In conformità alle risultanze probatorie evidenziate, si deve ritenere che , per effetto dell’accertata usurarietà della clausola risolutiva espressa posta a fondamento della risoluzione contrattuale la clausola stessa sia contraria a norma imperativa di legge e come tale affetta da nullità ex art.1418 C.C.; che non ricorrano, conseguentemente i presupposti per la pronuncia di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatrice e di restituzione dell’immobile richiesti dall’attrice per cui deve rigettarsi la domanda proposta dalla stessa.

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