Non è nullo per invalidità della causa il contratto di swap sottoscritto da un operatore qualificato

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Con la sentenza n. 2410 depositata il 29 aprile 2016 il Tribunale di Torino, nella persona della dott.ssa Silvia Orlando, si è occupata della validità dei contratti swap “Interest rate swap fix payer”.

Questi i fatti.

Una S.r.l. nel 2006  stipula un contratto di leasing con una società, consociata della banca convenuta, avente ad oggetto la locazione finanziaria di un immobile per una durata di 180 mesi con pagamento di canoni variabili in relazione all’andamento del tasso di riferimento Euribor.

Nel gennaio 2007, il legale rappresentante della società attrice,  sottoscriveva il contratto swap “Interest rate swap fix payer” con funzione di copertura dal rischio del rialzo dei tassi di interesse e, pertanto, delle variazioni dei tassi di interesse derivanti dal leasing.

La società attrice, si avvaleva dell’assistenza di una nota società di consulenza e chiedeva che il giudice volesse dichiarare, alternativamente, la nullità, l’annullabilità o la risoluzione del contratto normativo e di swap per violazione, tra le altre norme, degli artt. 1325, 1418 c.c., degli artt. 21, 23 e 24, primo comma,  del TUF e degli artt. 6, 21, 23, 28, 29 e 37, comma secondo, del Regolamento CONSOB n. 11522/98.

Ebbene, il Tribunale di Torino, ha integralmente accolto le difese della banca, rigettando le domande di parte attrice, ritenute infondate.

Per ciò che attiene la doglianza relativa alla pretesa nullità del contratto per mancanza di causa valida, la stessa  è stata respinta avendo il Tribunale  riconosciuto che “il contratto di swap ha una causa concreta nello scopo meritevole di tutela di soddisfare l’interesse reale della società a sterilizzare il rischio dato dalla variazione del tasso Euribor mediante la previsione di un tasso fisso complessivo. La prospettazione attorea di nullità del contratto per assenza di valida causa in concreto, è pertanto infondata. Ed il meccanismo di funzionamento è stato adeguatamente spiegato alla società da parte della banca, come si evince dal chiaro testo contrattuale e dalle stesse allegazioni di parte attrice, che afferma che lo swap era stato prospettato proprio come strumento “per garantire la copertura delle variazioni dei tassi di interesse derivanti dall’apertura del leasing””.

Il Tribunale di Torino si sofferma poi sulla circostanza che la società attrice è comunque un operatore qualificato. Tale fatto è comprovato dalla  dichiarazione di operatore qualificato sottoscritta dal legale rappresentante della società, resa ai sensi dell’art. 31, secondo comma, del Regolamento  Consob n. 11522/98 .

Sul punto il Tribunale  afferma che: “la dichiarazione scritta è estremamente chiara tanto in ordine al significato della qualifica di “operatore qualificato” come soggetto che possiede una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, quanto in ordine alle conseguenze del riconoscimento di tale qualifica con riferimento ai minori obblighi informativi della banca”.

E del resto la dichiarazione è stata sottoscritta  dal legale rappresentante dell’attrice,  che è avvocato civilista, dotato di specifiche competenze in tale campo e, quindi,  “professionista perfettamente in grado di comprendere il significato della dichiarazione che ha sottoscritto, peraltro chiara ed inequivoca”.

Il giudice opera poi un richiamo alla sentenza della Suprema Corte n.12138 del 26.5.2009, in cui gli Ermellini hanno ribadito che “la parte attrice, che allega la discordanza tra la dichiarazione e la situazione reale, avrebbe avuto l’onere di provare sia la mancanza di competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari, sia la conoscenza da parte della banca di tale circostanza.

E la società attrice, nel corso del giudizio, non ha dedotto, oltre a non avere provato o offerto di provare, che la banca fosse a conoscenza nel gennaio 2007 della mancanza di competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari nonostante la contraria dichiarazione sottoscritta.

Il Tribunale di Torino afferma che non sono invocabili, quindi, le violazioni degli obblighi informativi e la mancata previsione del diritto di recesso in caso di offerte fuori sede poste a fondamento della domanda attorea, inapplicabili in caso di operazioni con operatori qualificati.

Né tanto meno sussiste la nullità del contratto per difetto del requisito essenziale del compenso ex art. 1709 c.c., poiché, quelli che parte attrice definisce “costi impliciti” non costituiscono un compenso per l’attività svolta dal mandatario e la società attrice non ha allegato di aver corrisposto alla banca delle somme di denaro ulteriori rispetto al complessivo tasso di interesse fisso del 4,32%, che costituisce l’essenza e lo scopo dello swap.

Sulla base delle su esposte argomentazioni il Tribunale di Torino ha dichiarato infondate e rigettato tutte le domande attrici proposte nei confronti della banca. 

Sentenza collegata

611524-1.pdf 3.43MB

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Avv. De Luca Maria Teresa

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