È annullabile la delibera se il condomino non ha partecipato perché nella convocazione è indicato mese ed anno sbagliato, trattandosi di errori evidenti ma capaci di indurre il ricevente a sospettare altre indicazioni errate nell’avviso

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riferimenti normativi: art. 66 disp. att. c.c.

precedenti giurisprudenziali: Trib. Bari, Sentenza n. 766 del 12/02/2014

La vicenda

Una condomina riceveva l’avviso di convocazione dell’assemblea che riportava quale data della riunione il giorno 30 aprile 2017 alle ore 18,00; l’assemblea, però, per un palese errore nell’avviso, si svolgeva in data 30 maggio 2019. Da considerare che al punto 1) dell’ordine del giorno era prevista l’approvazione del bilancio consuntivo, gestione ordinaria 2018 e relativo riparto spese, mentre al punto 3) dell’ordine del giorno si doveva deliberare l’approvazione del bilancio preventivo gestione ordinaria 2019 e relativo riparto spese. L’errore sembrava, perciò, facilmente individuabile. Tuttavia la condomina citava in giudizio il condominio al fine di sentire dichiarare l’invalidità della convocazione ricevuta per l’assemblea condominiale del 30.5.2019 e per l’effetto di dichiarare l’invalidità della delibera assembleare, assunta in data 30.05.2019 in relazione a tutti i punti all’ordine del giorno. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto, in persona dell’amministratore pro tempore, il quale contestava le affermazioni dell’attrice. In particolare i condomini sottolineavano che l’errore materiale in cui era incorso l’amministratore nella convocazione dell’assemblea del 30.5.2019 era stato prontamente corretto con l’invio di altra raccomandata in data 23.5.2019, con avviso di giacenza in data 28.5.2019; Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la condanna alle spese della parte attrice.

La questione

È comunque valida la delibera se un condomino non ha partecipato perché nella convocazione è indicato un anno ed un mese sbagliato?

La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione alla condomina.

Secondo il giudice torinese infatti la spedizione della raccomandata in data 24.5.2019, giacente all’ufficio postale dal 28.5.2019, da un lato, non ha sanato l’errore nella convocazione spedita con l’indicazione della data del 30.4.2017 per la riunione dell’assemblea condominiale, dall’altro, è da considerare tardiva perché, anche in caso di collaborazione del destinatario, sarebbe stata ricevuta fuori termine. In ogni caso secondo lo stesso giudice la diversa ricostruzione del condominio secondo cui usando l’ordinaria diligenza si sarebbe potuta individuare l’esatta data di convocazione dell’assemblea non è convincente perché l’errore nell’indicazione della data (30.4.2017) poteva comunque indurre la condomina a ritenere errata anche l’indicazione dell’orario di convocazione in relazione al quale non vi erano elementi dai quali dedurre, con l’ordinaria diligenza, l’orario corretto.

La delibera è stata perciò annullata ed i condomini sono stati condannati a pagare le spese di lite.

Le riflessioni conclusive

Secondo il disposto dell’art. 66, 3° comma disp. att. c.c., in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino l’avviso di convocazione conteneva mese ed anno errati ma, probabilmente, riconoscibili. Secondo una decisione di merito – che ha affrontato un caso analogo – l’errore materiale nell’indicazione dell’anno di convocazione, in quanto facilmente riconoscibile, non può essere considerato causa di annullamento dell’avviso di convocazione assembleare. Nel caso di specie, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, recante la data di redazione del 23.03.2009, indicava quale data della riunione il 01-02 aprile 2008, con chiaro errore materiale nell’indicazione dell’anno. Secondo la stessa decisione, in presenza di errori così evidenti, si può agevolmente presumere che, in base alla comune esperienza, l’attore sia comunque a conoscenza dell’esatta data di convocazione. In ogni caso, si è affermato che l’intero comportamento processuale tenuto dall’attore, deve, alla stregua delle risultanze processuali, essere valutato ai sensi di quanto disposto dall’art. 96 c.p.c. per essere risultato come improntato a mera volontà defatigatoria; in altre parole l’attore è stato pure condannato per lite temeraria (Trib. Bari, 12/02/2014, n. 766).

Del resto, in tali casi, l’impressione è che il condomino che impugna la delibera voglia, a tutti i costi, creare il pretesto per un’azione legale, inutile, superflua, soprattutto se la data della riunione non manca del tutto, né risulta tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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