Mediazione e condizione di procedibilità in condominio

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La condizione di procedibilità è soddisfatta se l’amministratore di condominio dichiara di non procedere con la mediazione in presenza di un mandato dell’assemblea in tal senso.

Indice:

  1. La dichiarazione dell’amministratore di condominio di non procedere con la mediazione e il soddisfacimento della condizione di procedibilità
  2. Tribunale di Torino, 13 gennaio 2022, n. 111
    a) La vicenda processuale;
    b) La decisione del Tribunale di Torino
  3. Conclusioni

La dichiarazione dell’amministratore di condominio di non procedere con la mediazione e il soddisfacimento della condizione di procedibilità

Nel nostro ordinamento giuridico, la mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Una questione piuttosto delicata, che porta a svolgere riflessioni sul dettato di diverse disposizioni facenti parte del tessuto normativo del citato decreto legislativo, attiene all’ipotesi in cui una delle parti, presentatasi al primo incontro di mediazione innanzi al mediatore designato dall’organismo ove è stata depositata l’istanza, comunichi la propria indisponibilità a procedere oltre, e quindi essenzialmente a proseguire nello svolgimento della procedura stragiudiziale, e porta a chiedersi se, in questa ipotesi, la condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis possa comunque considerarsi soddisfatta. L’indisponibilità a procedere, ovviamente, potrebbe essere manifestata da una delle parti oppure, a seconda del caso, da entrambe.

Riflettere sulla suesposta questione porta inevitabilmente a concentrarsi anche sull’art. 8 del D. Lgs. 28/2010, che disciplina vari aspetti attinenti allo svolgimento del procedimento di mediazione, tra i quali la designazione del mediatore, la fissazione e la comunicazione della data del primo incontro, le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo. Al comma 1, inoltre, la citata disposizione normativa prevede che, in sede di primo incontro, il mediatore inviti le parti e i rispettivi avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, e, a seconda del caso, il riscontro può essere positivo o meno.

Una recentissima pronuncia, che ha affrontato suddetta questione e il cui approccio alla stessa merita di essere esaminato, è la sentenza n. 111/2022 del Tribunale di Torino, che, oltre a tornare sul tema dell’onere di promuovere il procedimento di mediazione nelle controversie oggetto di mediazione obbligatoria ed i cui giudizi siano stati introdotti mediante richiesta di decreto ingiuntivo, concerne un caso in cui la dichiarazione di non procedere nella mediazione era stata resa dall’amministratore del Condominio costituente parte in causa.

Tribunale di Torino, 13 gennaio 2022, n. 111

a) La vicenda processuale

Il caso esaminato dal Tribunale di Torino riguardava una opposizione a decreto ingiuntivo e la controversia aveva ad oggetto il pagamento di spese condominiali ordinarie, straordinarie e per il riscaldamento. Con decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Torino aveva ingiunto il pagamento, da parte di un condomino e in favore del Condominio, di una certa somma a titolo appunto di spese condominiali, oltre ad interessi legali e spese di lite. Il condomino aveva quindi proposto, con atto di citazione, opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

Parte opponente aveva eccepito l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione. Secondo la parte attrice nel giudizio di opposizione, infatti, non poteva considerarsi soddisfatta, nel caso di specie, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, poiché la controversia rientrava nel novero di quelle costituenti oggetto di mediazione obbligatoria. Ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010 [i], previsione normativa di riferimento per quanto concerne l’ipotesi di mediazione “obbligatoria” (ex lege), chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una delle controversie elencate dalla previsione normativa medesima, è tenuto, assistito dal proprio avvocato difensore, ad esperire in via preliminare il procedimento di mediazione.

Parte opponente aveva richiamato, a sostegno di suddetta eccezione di improcedibilità, quanto affermato dalla Corte di cassazione in una recente pronuncia [ii] in riferimento all’onere di promuovere il procedimento di mediazione nelle controversie concernenti materie per le quali è prevista per legge la mediazione obbligatoria ed i cui giudizi siano stati introdotti mediante richiesta di decreto ingiuntivo. Posto che, avviato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed avutasi la pronuncia sulla richiesta di sospensiva della provvisoria esecutività dello stesso, l’onere di promuovere la mediazione è in capo a parte opposta, nel caso di specie, secondo la prospettazione dell’opponente, la condotta dell’amministratore di condominio in sede di mediazione doveva essere intesa come un rifiuto a partecipare alla procedura stragiudiziale e il condominio opposto avrebbe dunque dovuto iniziare un nuovo procedimento di mediazione, altrimenti ne sarebbero derivate, come conseguenze, l’improcedibilità della domanda presentata con ricorso monitorio nonché la revoca del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Torino ha ritenuto infondata tale eccezione di improcedibilità, sulla base delle considerazioni qui di seguito esposte.

b) La decisione del Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino ha innanzitutto affermato che, nel caso di specie, non era controversa tra le parti l’ascrivibilità dell’oggetto della causa giudiziale alla materia condominiale, rientrante, a sua volta, nel novero di quelle materie per le quali è prevista, ai sensi del già citato art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, la mediazione obbligatoria. Del resto, secondo la definizione sancita dall’art. 71-quater disp. att. cod. civ. [iii], per “controversie in materia di condominio” ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intendono quelle che sorgono per la violazione o, a seconda del caso, per l’errata applicazione delle disposizioni normative del Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile e degli artt. 61-72 disp. att. cod. civ. Lo stesso art. 71-quater stabilisce, tra l’altro, che l’istanza di mediazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale ove è situato il condominio e, alla procedura stragiudiziale, è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare ai sensi dell’art. 1136, comma 2, cod. civ. [iv].

Secondo quanto affermato dal Tribunale di Torino, l’eccezione di improcedibilità, esperita da parte opponente, si fondava su una lettura non condivisibile dell’art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010, che individua specificamente i procedimenti non rientranti nell’ambito di applicazione dei commi 1-bis e 2 della medesima disposizione normativa. Per quanto rileva ai fini del presente discorso, tra tali procedimenti vi sono quelli per ingiunzione, compresa l’opposizione a decreto ingiuntivo, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo stesso.

Nel caso di specie, poiché la mediazione era stata esperita da parte attrice se pur senza successo (ossia avendo, come esito, un verbale negativo) non già a causa della condotta tenuta dall’amministratore di condominio bensì per l’impossibilità di giungere ad un accordo di conciliazione, la mediazione, promossa appunto dall’opponente doveva considerarsi proposta correttamente, e la condizione di procedibilità doveva ritenersi soddisfatta. Secondo il Tribunale di Torino, quindi, non rilevava il mancato assolvimento, da parte del condominio opposto, dell’onere di riproporre la mediazione (e quindi di iniziare un nuovo procedimento), a seguito dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. [v] di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. La condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, infatti, si era già realizzata per iniziativa dell’attore in opposizione, e, quanto alla giurisprudenza di legittimità richiamata da questo a sostegno dell’eccezione di improcedibilità da lui esperita, deve essere precisato che tale giurisprudenza non introduce affatto una seconda condizione di procedibilità, ma individua la parte in capo alla quale grava l’onere di promuovere la mediazione nonché le conseguenze della mancata attivazione della parte in tal senso.

Un’altra disposizione facente parte del tessuto normativo del D. Lgs. 28/2010 e richiamata dal Tribunale di Torino riguardo alla condotta tenuta dall’amministratore di condominio è l’art. 8 [vi]. Nel caso di specie, dall’assemblea di condominio era stato conferito mandato di non procedere alla mediazione e, conformemente a tale mandato, l’amministratore, come risultava peraltro dal verbale di mediazione, aveva dichiarato che la volontà del condominio era quella di partecipare al primo incontro senza però procedere oltre nello svolgimento della procedura stragiudiziale. Al comma 1 dell’art. 8, si afferma che il mediatore, durante il primo incontro e dopo aver chiarito alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le stesse e i rispettivi avvocati ad esprimersi riguardo alla possibilità di iniziare la procedura e, in caso di riscontro positivo, si procede con lo svolgimento della mediazione. Con riferimento a questo profilo, è intervenuta la sentenza n. 8473/2019 della Corte di cassazione [vii] a precisare come l’inciso contenuto nella norma circa la “possibilità di iniziare la procedura” possa ben essere inteso (e possa realizzarsi) nei seguenti termini: una delle parti (od entrambe) può comunicare al mediatore, in sede di primo incontro, di non voler procedere oltre, senza che ciò pregiudichi il soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Considerato quindi che, nel caso di specie, il verbale negativo in atti era tale da soddisfare la condizione di procedibilità, il Tribunale di Torino ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata da parte opponente e, quanto al merito della causa, l’opposizione è stata dichiarata infondata.

Conclusioni

La sentenza appena esaminata porta ad esprimere almeno due ordini di considerazioni. Da un lato, come si è visto, il Tribunale di Torino ha optato per una lettura letterale dell’art. 8 D. Lgs. 28/2010, in quanto la volontà manifestata dall’amministratore di condominio, in linea con il mandato dell’assemblea, era chiaramente nel senso di non procedere alla mediazione e quindi è stata considerata come un riscontro negativo all’invito rivolto dal mediatore alle parti ai sensi dello stesso art. 8, comma 1, senza che ciò escludesse l’avveramento della condizione di procedibilità (conformemente a quanto di recente affermato dalla Cassazione). Ciò induce però a riflettere, soprattutto in relazione all’effettività dello svolgimento della mediazione, sull’ipotesi in cui le parti (od una di esse) dichiarino sin da subito, in forza di un mandato come nel caso esaminato, di non essere disposte a procedere oltre senza un minimo di discussione e senza che l’una abbia minimamente ascoltato il punto di vista, le ragioni e le richieste dell’altra.

Dall’altro lato, l’approccio alla questione mostrato nella pronuncia di merito esaminata sopra porta quasi inevitabilmente a riflettere anche sul tema, appunto, dell’effettività del tentativo di mediazione. A tale proposito, nell’ambito della giurisprudenza, viene in rilievo la recente sentenza n. 1401/2019 del Tribunale di Firenze [viii], che ha chiaramente preso le distanze da una pronuncia del Tribunale di Verona [ix] nonché dalla sentenza n. 8473/2019 della Corte di cassazione, secondo la quale, partendo da un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 8, non si può pretendere che una parte si impegni in una discussione, sia perché il primo incontro di mediazione dovrebbe avere carattere informativo sia perché, altrimenti, diverrebbe troppo complesso l’accesso alla tutela giurisdizionale. Secondo il Tribunale di Firenze, invece, il primo incontro, ai fini della procedibilità, dovrebbe svilupparsi secondo uno schema “bifasico”, costituito da una prima fase informativa e una seconda fase di mediazione effettiva e di discussione nel merito della questione.

 

 


Note

[i] Art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010

[ii] Cassazione Civ., SU, sentenza 18/09/2020, n. 19596

[iii] Art. 71-quater disp. att. cod. civ.

[iv] Art. 1136 cod. civ.

[v] Art. 649 c.p.c.

[vi] Art. 8 D. Lgs. n. 28 del 2010

[vii] Cassazione Civ., Sez. III, sentenza 27/03/2019, n. 8473

[viii] Tribunale di Firenze, sentenza n. 1401 del 08/05/2019

[ix] Tribunale di Verona, 24/03/2014

Sentenza collegata

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Dott. Edoardo Luigi Barni

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