Il piano di ammortamento alla francese esclude nella fase genetica del contratto di mutuo il presupposto dell’anatocismo

Scarica PDF Stampa

Con  la sentenza n. 1082 depositata il 30 marzo 2016 il Tribunale di Taranto, nella persona della dott.ssa Annagrazia Lenti, si è occupata del fenomeno dell’usura su mutuo e di ammortamento alla francese.

Il Tribunale, pur rilevando il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta, ha affermato che nel caso in cui fosse stato necessario esaminare il merito della domanda, sarebbe stato inevitabile svolgere le seguenti considerazioni.

Infatti, il giudice ha osservato che il contratto di mutuo consente alla parte mutuataria l’acquisizione di una certa quantità di denaro, collegata all’obbligo di restituzione mediante rate comprensive del capitale e degli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione per la disponibilità del denaro, in virtù del combinato disposto degli artt. 1815 -1824 c.c..

Usualmente le parti stabiliscono sia la misura degli interessi corrispettivi, dovuti per “il corso fisiologico del rapporto negoziale”, sia la misura di quelli moratori, che trovano applicazione nel caso di “inadempimento dovuto alla parte mutuataria”.

Nell’ultimo caso, il presupposto della prestazione pecuniaria accessoria è rappresentato non dalla “messa a disposizione della liquidità” in un’ottica sinallagmatica di legame tra prestazione e controprestazione, bensì “dall’inadempimento del mutuatario”, che è tenuto al pagamento di una somma con funzione latamente risarcitoria.

Ora, la profonda differenza tra interessi corrispettivi e interessi moratori non consente la loro reductio ad unitatem, in quanto le poste passive per gli uni e per gli altri, devono valutarsi in maniera distinta sul piano della funzione causale e sul piano effettuale.

Il Tribunale osserva che “nel caso in cui il tasso di interesse moratorio sia fissato in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso d’interesse corrispettivo, viene in rilievo la modalità espressiva adottata per la individuazione del tasso, senza alcuna implicazione in punto di sommatoria tra di essi, attesa la sostituzione dell’interesse moratorio a quello corrispettivo per l’inesattezza temporale dell’adempimento(nello stesso senso cfr. Tribunale Bologna 24.2.2016 n. 516; Tribunale Milano 27.1.2015 n. 11997; Tribunale Reggio Emilia 6.10.2015 n. 1297; Tribunale Roma 7.5.2015).

Per ciò che attiene il profilo dell’anatocismo il Tribunale di Taranto ha osservato che il piano di ammortamento alla francese, che prevede la restituzione del capitale mutuato con una rata comprendente la quota capitale e la quota interessi, “esclude nella fase genetica del negozio, il presupposto dell’anatocismo, cioè gli interessi giuridicamente definibili come “scaduti” sui quali operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.”.

Ebbene, nel caso di mutuo “in sofferenza”, ossia connotato dalla mora debendi, il divieto posto dall’art. 1283 c.c. impedisce alla banca di calcolare gli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi e, in tal senso, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 11400/2014 in cui afferma che nei “c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale e interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse; il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia: in questa sede va solo opportunamente aggiunto che in tutti i precedenti citati, in cui si discuteva se fossero o meno dovuti gli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute di un mutuo bancario ordinario, la questione è stata risolta in senso negativo, previo accertamento dell’inesistenza, in materia, di usi normativi che derogassero al divieto di anatocismo: può ben dirsi, pertanto, che sia ormai consolidato il principio che ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c. con la conseguenza che la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi”.

Nel caso de quo, è emerso dalla espletata C.T.U e dalla documentazione versata in atti, che non vi era ritardo nell’adempimento da parte dei mutuatari, nel senso che l’ammortamento era in bonis e pertanto il perito ha anche escluso l’applicazione dell’anatocismo.

Il Tribunale, atteso l’epilogo processuale, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta e condannato gli attori al pagamento delle spese del giudizio e di C.T.U..

Sentenza collegata

611483-1.pdf 1.77MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. De Luca Maria Teresa

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento