Condominio: non si applica la mediazione obbligatoria

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La mediazione obbligatoria non si applica nelle controversie tra il condominio e terzi fornitori e qualora la clausola conciliativa, contenuta nel contratto che disciplina il rapporto tra le parti, deroghi alle disposizioni di legge, la stessa deve contenere espressamente la sanzione dell’improcedibilità.

La vicenda sentenza del Tribunale di Taranto, 22 agosto 2017

Il Condominio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’Impresa Edile che si era occupata dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati in appalto.

A sostegno dell’opposizione il Condominio eccepiva unicamente l’improponibilità e/o improcedibilità della domanda in sede monitoria, invocando la clausola contrattuale conciliativa contenuta nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti, la quale recitava “per qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Taranto, previo tentativo obbligatorio previsto ex D.L. n. 28 del 2010”.

Nessuna opposizione veniva avanzata dal Condominio riguardo la legittimità e/o la sussistenza nel merito del credito azionato.

Il Tribunale adito rigettava l’opposizione ritenendola infondata sotto il duplice aspetto della inesistenza, nel caso specifico, della dedotta condizione di procedibilità della domanda e della inefficacia della clausola contrattuale invocata.

La mediazione obbligatoria

La materia oggetto del contenzioso, si legge nella sentenza, “non rientra tra quelle per le quali l’art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 prevede espressamente il preventivo e obbligatorio esperimento della procedura di mediazione”. Per controversie in materia condominiale “ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice”.

Non vi rientrano, pertanto, le controversie in cui il condominio venga a contrapporsi ad un soggetto terzo, come nel caso dell’appaltatore incaricato di effettuare lavori condominiali.

Il comma 4 del citato art. 5, inoltre, esclude espressamente l’obbligatorietà della mediazione ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (ovvero solo a seguito della pronuncia del giudice sulla sospensione o provvisoria esecuzione).

Si legge ancora nella sentenza che “anche laddove si voglia sostenere, superando il dettato di legge, l’obbligatorietà della mediazione, ponendola come condizione di procedibilità, in virtù della richiamata disposizione pattizia, in considerazione della sostanziale deroga a norme imperative, (…) la clausola contrattuale conciliativa, la quale statuisce l’obbligo del preventivo tentativo di conciliazione prima di adire l’autorità giudiziaria, è inefficace qualora sia carente dell’espressa sanzione di improcedibilità”.

Nelle materie in cui la mediazione non sia obbligatoria, dunque, le parti possono sempre decidere di derogare alla giurisdizione (costituzionalmente garantita) a patto che la abbiano indicata espressamente come condizione di procedibilità “dovendo ritenersi nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo come condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010” (Trib. Roma, sentenza del 10/10/17).

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Avv. Giuggioli Sara

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