Tribunale di Savona sentenza del 27-07-2020

Redazione 26/10/20
Scarica PDF Stampa
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, fissa diversi casi in cui è obbligatorio, in campo civile e commerciale, il tentativo di mediazione, prima di poter intraprendere un’azione davanti ad un organo giudiziario.
Questa normativa disciplina all’art.8 come s’introduca il procedimento presso l’organismo di mediazione, come si svolga il primo incontro, quale ruolo e quali compiti abbia il mediatore, come avvenga la partecipazione delle parti assistite dai rispettivi avvocati. Al comma 4bis è, invece, previsto il caso della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione. In siffatta eventualità, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Oltre a ciò, nei casi previsti dall’art. 5 la parte costituita che non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, può essere condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Redazione