L’onere della prova nelle azioni di ripetizioni d’indebito

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Particolarmente interessante è l’ordinanza dal Tribunale di Salerno, in persona del giudice monocratico dr. Giorgio Jachia, nel procedimento N.R.G. 11045/2014, emessa in materia di onere della prova nelle azioni di ripetizioni d’indebito.

Con il provvedimento in esame il Tribunale di Salerno, rifacendosi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile,  nella sentenza n. 9210 del 7 maggio 2015, afferma il principio secondo cui grava sul correntista-attore “l’onere di provare la fondatezza della propria domanda, producendo l’estratto conto zero atteso che l’invio degli estratti conto per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento”.

Il Giudice precisa, inoltre, rifacendosi alla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 8 dell’8.1.2015, che richiama le pronunce della Suprema Corte nn. 21466 e 21597 del 2013, che “nei rapporti di conto corrente una volta esclusa  la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione degli interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo di conto corrente debba avvenire attraverso la rielaborazione di tutti gli estratti conto a partire dalla data dell’apertura del conto”.

Tra i quesiti posti si evidenziano quelli contrassegnati dai numeri VII e VIII in base ai quali il perito dovrà riferire se vi siano tutti gli estratti conto a partire dal c.d. saldo zero o si verta in ipotesi di c.d. “estratto conto parziale”.

Il consulente dovrà procedere oltre negli accertamenti solo se vi sono tutti gli estratti conto o se vi sono tutti quelli di uno dei conti correnti, se si tratta di più posizioni.

Giova ricordare che la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine all’onere della prova incombente sul correntista che proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente e anche di ripetizione dell’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto.

La giurisprudenza di merito ha dato vita a due orientamenti.

In base al primo, che è certamente più favorevole al correntista,  quando è quest’ultimo a rivestire il ruolo di attore la regola generale dettata dall’art. 2697 c.c. deve essere contemperata con  riguardo al principio della vicinanza della prova. Da ciò discende che il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in atti se non è quello iniziale deve essere azzerato (c.d. saldo zero).

Il secondo orientamento è  più sfavorevole al cliente e prevede che, in mancanza di completa documentazione afferente il rapporto di conto corrente, non può attribuirsi al correntista il beneficio dell’azzeramento del saldo, poiché il calcolo del rispettivo dare e avere e l’eventuale conteggio delle competenze asseritamente non dovute deve avere origine dal saldo riportato nel primo estratto  conto disponibile in atti.

Ebbene, la sentenza della Cassazione n. 9210 depositata il 7 maggio 2015 alla quale il Tribunale di Salerno fa riferimento,  fa suo il secondo orientamento sancendo la correttezza della valutazione operata dal giudice a quo in base al  quale non avendo i ricorrenti fornito l’estratto iniziale del rapporto doveva provvedersi al ricalcolo degli interessi «dal primo estratto conto» da essi prodotto. Quindi, la Corte di Cassazione esclude che si possa ricorrere al criterio del c.d. saldo zero nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio ritenendo che «l’onere probatorio gravante a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.

Dal mancato assolvimento dell’onere della prova deriva che non può essere azzerato il saldo negativo riportato dal primo estratto conto disponibile, ove si tenga conto che l’estratto iniziale era necessariamente stato inviato ex lege ai correntisti che ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità ed erano tenuti inoltre a rispettare l’onere di conservazione e sotto tale profilo, ossia quello cioè della possibilità di produrre il documento, i correntisti sono in posizione paritaria rispetto alla banca.

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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