Alla parte non interessa il nomen iuris del piano di ammortamento, ma le sue modalità di sviluppo

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Con l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. depositata il 28.9.2016  il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Giorgio Bertola, si è pronunciato in merito ad una domanda con cui il cliente ha chiesto fosse dichiarata la nullità delle condizioni economiche applicate al mutuo erogato dalla banca convenuta.

Parte attrice per dimostrare le sue tesi difensive ha richiesto, in via istruttoria, l’espletamento di una CTU e l’esibizione delle quietanze di pagamento da parte dell’istituto di credito.

La circostanza che il giudice abbia ritenuto infondata l’unica istanza istruttoria richiesta dal ricorrente, ossia la CTU, ha fatto sì che lo stesso abbia applicato al giudizio de quo, per renderlo più agevole e più rapido, la novità legislativa introdotta dall’art. 183 bis c.p.c. (passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).

Il Tribunale afferma che oggetto di indagine deve essere l’usura al tempo 0, ossia al momento della pattuizione del contratto e che “sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10% e che tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora”.

Il giudice continua osserva che il tasso di mora è solitamente anche pattuito come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread e che tale metodo di calcolo rappresenta un criterio ragionevole ed omogeneo per verificare se il tasso di mora stesso, contrattualmente pattuito, possa essere o meno usurario ab origine.

Si sofferma poi sull’eccezione attorea di non essere stata edotta da parte della banca sulle condizioni del contratto e del piano di ammortamento.

Ora, secondo il Tribunale di Padova se nelle condizioni economiche allegate al contratto si legge che il piano di ammortamento prevede un rimborso con rate costanti “per i tecnici vuol dire leggere piano di ammortamento alla francese, mentre per i profani serve a capire che per tutta la durata del rapporto il piano di ammortamento consentirà di avere una combinazione di sorte capitale e interessi tale che dia una rata sempre costante”; infatti, non è certo il nomen iuris del piano di ammortamento ciò che interessa alla parte, ma semmai la modalità di sviluppo dello stesso e tanto è documentalmente provato da quanto è stato allegato agli atti.

Si deve segnalare poi la posizione critica assunta dal giudice nei confronti dell’elaborato peritale di parte prodotto in atti dall’attrice a supporto della sua richiesta.

Nella premessa alla relazione prodotta si legge che il CTP ha redatto la perizia “utilizzando l’elaborazione matematica e softweristica adeguata e ispirata ai principi normativi e aggiornamenti legislativi successivi nonché alla migliore e più recente giurisprudenza”.

Ebbene per il Tribunale di Padova “non si sa cosa abbia voluto dire il CTP tuttavia, non potendo fare atti di fede, se ne deve concludere la carenza di scientificità della relazione che sembra essere stata redatta secondo gli umori del suo redattore il quale non riesce ad indicare un metodo scientifico piuttosto che una sentenza che corrobori il suo modus operandi invocando invece una metodologia “adeguata ed ispirata ai principi normativi” ovvero sostanzialmente il nulla, giuridicamente parlando.

Il Tribunale ha, pertanto,  rigettato le domande attoree basando la sua decisione sul presupposto che la CTU non fosse affatto necessaria e considerando meramente esplorativa la richiesta di ordine di produzione alla convenuta delle quietanze, richiesta che tra l’altro non ha mai rivolto, prima del giudizio,  alla banca ex art. 119 T.U.B..

Sentenza collegata

611979-1.pdf 1.28MB

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Avv. De Luca Maria Teresa

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