Il Tribunale di Monza si pronuncia sulla formula per l’usurarietà e sull’onere probatorio

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Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di Monza si pronuncia sulla formula per l’usurarietà e sull’onere probatorio.

 

La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. FRANCESCA CLEMENTE e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto tre importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

 

Il Tribunale di Monza ha pubblicato la sentenza numero 661 del 6 marzo 2017, con cui ha precisato, tra l’altro, tre profili particolarmente interessanti in materia di: a) distribuzione dell’onere della prova; b) inammissibile una perizia di parte generica; c) formula della Banca d’Italia per la verifica dell’usurarietà, unica applicabile; d)l’Euribor non rientra nell’art. 118 TUB.

 

In tema di distribuzione dell’onere della prova, il Tribunale di Monza ha ritenuto decisiva l’omessa acquisizione preventiva ex art. 119 TUB della documentazione probante che non può essere superata mediante richiesta di esibizione.

 

Il Giudice ha inoltre contestato la perizia di parte prodotta dal correntista in quanto redatta e costruita sulla base di presupposti di fatto erronei, strutturata su di una lunga premessa teorica, priva di indicazione metodologica, errata per includere nella determinazione delle tecniche indistintamente tutti gli oneri contabilizzati negli estratti di conto corrente, in netto discostamento dalle formule della Banca d’Italia che viene confermata quale unica applicabile.

 

Altro argomento affrontato nella la sentenza che si commenta concerne il tema della variazione del tasso di interesse. A tal a proposito, il giudicante ha affermato che “Non costituiscono variazioni rilevanti ai fini dell’art.118 TUB, i tassi di interesse indicizzati e la variazione dei parametri oggettivi e, come tali, non comportano l’obbligo della comunicazione” da parte della Banca.

Sentenza collegata

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Silvana Mascellaro

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