Tribunale di Livorno sentenza n. 221 del 24 febbraio 2019
Allorquando il danneggiato muoia per cause che sono indipendenti rispetto al fatto che ha determinato il danno biologico di cui è causa nel giudizio (e per il risarcimento del quale, l’attore ha chiamato in causa il convenuto), il danno biologico va quantificato con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato e non invece tenendo in considerazione la probabile durata della sua vita futura
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