Tribunale di Lecce – Sez. Riesame – sentenza del 24-01-2020

Redazione 04/03/20
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Nel provvedimento, si fa il punto, con un articolato esame della giurisprudenza penale e amministrativa in materia, sul reato di lottizzazione abusiva, approfondendo i seguenti temi: elementi costitutivi delle tre distinte forme di lottizzazione abusiva (“materiale”, “negoziale” e “mista”); divisione ereditaria del terreno; usucapione dei singoli lotti; contratti preliminari di vendita dei lotti; principio del ne bis in idem e precedenti contestazioni per abusi edilizi; elemento psicologico della contravvenzione; cessazione della permanenza del reato e individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
Il profilo di maggiore originalità del provvedimento attiene all’usucapione dei singoli lotti di terreno.
Per la prima volta in giurisprudenza (per quanto a mia conoscenza) si sostiene infatti che, a determinate condizioni, anche l’usucapione è suscettibile di integrare gli estremi del reato di lottizzazione abusiva (anche nella forma “negoziale”), affermando il seguente principio di diritto:

“Tra gli “atti equivalenti” alla “vendita”, cui fa riferimento il primo comma dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001, rientra anche l’acquisto della proprietà dei singoli lotti parcellizzati mediante “usucapione”, nell’ipotesi in cui la stessa risulti fittizia, in quanto tesa a dissimulare il reale accordo traslativo sottostante, a titolo oneroso o a titolo gratuito, senza che a ciò osti l’eventuale sentenza del Giudice civile passata in giudicato che abbia dichiarato l’usucapione.
Gli indizi dell’accordo fraudolento, che dimostrano la fittizietà dell’usucapione, vanno ricercati tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: dimensioni complessive del comparto; distanza tra la residenza dei proprietari e i terreni usucapiti e, in generale, possibilità di controllo dell’area da parte degli stessi; presenza dei proprietari sui luoghi; esistenza di una recinzione del fondo; volontà di alienare i singoli lotti palesata con altri e distinti atti; condotta processuale tenuta dai legittimi proprietari nel giudizio civile culminato con la declaratoria di usucapione (ad es.: contumacia); divisione del terreno in particelle prima ancora che queste vengano usucapite; numero dei lotti usucapiti rispetto al novero complessivo delle particelle in cui è stata suddivisa l’intera area; dimensione dei lotti usucapiti; loro eventuale concreta destinazione all’edificazione”.

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